Art. 144 c.p. — Vigilanza sull'esecuzione delle pene
Articolo abrogato dalla l. 26 luglio 1975, n. 354.
Abrogato dal 24 agosto 1975
Articolo abrogato dalla l. 26 luglio 1975, n. 354.
Abrogato dal 24 agosto 1975
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Vanno restituiti ai giudici remittenti, per un nuovo esame della rilevanza, gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale: a) degli artt. 144 c.p. e 43 r.d. 28 maggio 1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione del c.p.c. - in riferimento agli artt. 102 e 110 Cost. -, in quanto prevedono che la liberazione condizionale sia concessa dal Ministro della giustizia anziché dal giudice di sorveglianza; b) dell'art. 176 c.p. - in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - nella parte in cui dispone che possa essere ammesso alla liberazione condizionale soltanto il condannato che abbia espiato almeno trenta mesi di detenzione, in quanto irrazionalmente sarebbero esclusi dal beneficio i condannati a pene gravi; c) dello stesso art. 176 c.p. - in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - nella parte in cui dispone che possa essere ammesso alla liberazione condizionale, se recidivo qualificato, soltanto il condannato che abbia espiato almeno quattro anni di detenzione, in quanto l'enorme sopravvalutazione della recidiva annullerebbe ingiustificatamente quasi del tutto, per i recidivi, il campo di applicazione dell'istituto e sarebbe irrazionale che chi sia recidivo ed abbia ottenuto una condanna inferiore a quattro anni venga ad essere trattato in maniera deteriore rispetto a chi abbia ottenuto una pena maggiore e sarebbe ingiustificato che ai fini della concessione del beneficio si tenga conto della condotta tenuta durante l'esecuzione della pena; d) dello stesso art. 176 e dell'art. 144, secondo comma, c.p., nonché dell'art. 585 c.p.p. - in riferimento all'art. 24 Cost. - nelle parti in cui non prevedono assistenza o intervento obbligatorio del difensore nel corso della procedura diretta ad ottenere la liberazione condizionale; infatti è intervenuta - a seguito della sent. della Corte n. 204 del 1974 con cui è stato dichiarato illegittimo il predetto art. 43 r.d. n. 602 del 1931 - la legge 12 febbraio 1975, n. 6, la quale ha disposto che la liberazione condizionale è chiesta alla Corte d'appello che provvede su parere del giudice di sorveglianza, e che le istanze presentate in data anteriore alla sua entrata in vigore devono essere immediatamente trasmesse al giudice competente in base alla nuova normativa.
Art. 144 c.p. · Art. 176 c.p. · Art. 585 c.p.p. · Art. 102 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 24 agosto 1975. 22 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'esecuzione delle pene detentive e' vigilata dal giudice.
tolto: Egli delibera circa l'ammissione al lavoro all'aperto e da' parere sull'ammissione alla liberazione condizionale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art144 · fonte del testo
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