Art. 115 c.p. — Accordo per commettere un reato. Istigazione

[1]Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o piu' persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse e' punibile per il solo fatto dell'accordo.

[2]Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice puo' applicare una misura di sicurezza.

[3]Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione e' stata accolta, ma il reato non e' stato commesso.

[4]Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore puo' essere sottoposto a misura di sicurezza.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 761/1988

    Questione inammissibile
    30 giugno 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 395, primo comma, del codice di procedura penale, 115, secondo comma, e 229, n. 2, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 111, primo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Napoli con ordin…

    Art. 13 cost. · Art. 111 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • È stabilito nell'articolo 115 che, salvo che la legge disponga altrimenti, qualora più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo. La Commissione parlamentare consigliò di chiarire questa disposizione, facendo salve le norme sul tentativo, eccettuando cioè il caso in cui siano stati compiuti atti idonei a consumare il reato. Ma questa proposta deriva da un equivoco: dall'aver ritenuto, cioè, che reato commesso equivalga a reato consumato, mentre tale formula comprende ogni momento dell'esecuzione del reato, e quindi anche il tentativo, come ho spiegato in precedenza (v. n. 6, lett. E).

    Relazione al Codice penale (1930), n. 67

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art115 · fonte del testo

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