Corte costituzionale

Sentenza n. 143/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1984 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 630

cod. pen. e dell'art. 114, comma secondo, in relazione all'art. 112,

comma primo, n. 1, stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 marzo 1983 dal Tribunale di Torino nei

procedimenti penali riuniti a carico di Marchisoni Ignazio ed altri,

iscritta al n. 440 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 26 aprile 1983 dal Tribunale di Milano nel

procedimento penale a carico di Gattellato Agata, iscritta al n. 651

del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 355 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione di Marchisoni Ignazio ed altri;

udito nell'udienza pubblica del 28 febbraio 1984 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ord. 14 marzo 1983 (n. 440/83 Reg. ord.) il Tribunale di

Torino, nei processi penali riuniti a carico di Marchisoni Ignazio ed

altri cinque, accogliendo la proposta dei difensori, e sull'opposizione

del P.M., sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.

630, quarto comma, cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 27 terzo comma

Cost..

Osserva l'ordinanza che, procedendosi contro i sei imputati per

concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione

"parrebbe essersi verificata l'ipotesi di volontaria liberazione

dell'ostaggio ad alcune ore dal sequestro, e ciò indipendentemente da

ogni ipotesi di dissociazione di alcuni di essi". La norma, però, nel

testo attuale, mentre prevede le miti pene dell'art. 605 cod. pen. per

il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che

il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato

sia conseguenza del prezzo della liberazione, non ha previsto pari

trattamento nei confronti dell'agente o degli agenti che concordemente

provvedano alla liberazione dell'ostaggio, rinunciando a conseguire il

profitto. Il Tribunale, infatti, pur non spiegandone le ragioni, non

condivide l'estensiva favorevole interpretazione proposta dalla Corte

di Cassazione con sent. 26 marzo 1981 - Sez. II.

Viene così a verificarsi - ad avviso dell'ordinanza - una

irragionevole disparità di trattamento fra le due situazioni,

nonostante che entrambe portino al risultato della liberazione

dell'ostaggio: nel che dovrebbe ravvisarsi "anche e soprattutto" -

secondo il Tribunale - la ratio dell'attenuante.

Esclude, infine, l'ordinanza che tale enorme disparità possa

trovare qualche giustificazione in ragioni di parallelismo con

l'analoga norma di cui all'art. 289 bis cod. pen. ; ivi, infatti,

sarebbe presupposto non solo un concorso necessario di persone ma anche

la permanenza nel reato di altri soggetti non disposti a dissociarsi,

mentre nella norma in esame ciò non si verificherebbe, dato che scopo

dell'attività delittuosa è il conseguimento del riscatto. Si osserva,

del resto, che dalla lettura degli atti parlamentari non sembra che i

compilatori si siano resi ben conto delle conseguenze che l'ultima

modifica della norma veniva a comportare in termini di diversità di

trattamento a casi simili.

Il tribunale, pertanto, propone una dichiarazione d'illegittimità

in parte qua del quarto comma dell'art. 630 cod. pen., in quanto non

prevede la concessione della stessa attenuante anche nei confronti di

coloro che, indipendentemente dall'ipotesi di dissociazione, operano

comunque la liberazione dell'ostaggio.

I parametri di riferimento sono - come s'è detto - gli artt. 3 e

27, terzo comma, Cost.; ma, mentre ampia è la motivazione sul

riferimento all'art. 3, non vi è cenno di quella concernente l'altro

parametro.

Si sono costituiti nel giudizio gl'imputati Marchisoni, Frappetta e

Lazzarotto, rappresentati e difesi dagli avvocati Gian Paolo Zancan e

M. Grazia Siliquini del foro di Torino, i quali sottolineano che "in

ossequio alla ratio della norma dev'essere privilegiata, nella

previsione dell'attenuante, la tutela della vita dell'ostaggio".

Secondo i difensori, nel fatto di specie vi sarebbe stata una prima

volontà "dissociativa" di un sequestratore, indirizzata alla spontanea

e volontaria liberazione del soggetto passivo con rinunzia al

percepimento del riscatto. A questa volontà avrebbero fatto seguito le

decisioni autonome e spontanee degli altri correi che, singolarmente

aderendo alla proposta liberatoria diedero vita ad analoga e concorde

condotta di rinunzia.

Anche i difensori concludevano nei sensi dell'ordinanza di

rimessione.

2. - L'ord. 26 aprile 1983 del Tribunale di Milano (n. 651/83 reg.

ord.) riguarda pure un procedimento penale per sequestro di persona a

scopo di estorsione, di cui è imputata, assieme ad altri, tale

Gattellato Agata, ma la questione sollevata concerne l'art. 114 secondo

comma cod. pen. . Afferma, infatti, l'ordinanza che, dal materiale

probatorio acquisito, è possibile prospettare una minima

partecipazione della Gattellato nell'esecuzione del reato.

Senonché l'art. 114, secondo comma, cod. pen. esclude che la

relativa circostanza attenuante, prevista nel primo comma, possa essere

applicata nei casi indicati nell'art. 112 cod. pen. : ed il n. 1 di

detto articolo contempla proprio l'ipotesi della partecipazione al

reato di cinque o più persone.

Secondo il Tribunale, la detta disposizione si risolve in una grave

ed irragionevole disparità di trattamento a danno di chi, come nella

specie, potrebbe fruire dell'attenuante. In proposito, l'ordinanza

così sostanzialmente motiva.

Nell'esperienza di questi ultimi anni, il sequestro di persona a

fini estorsivi si è configurato di fatto come delitto comportante il

concorso necessario di più di quattro persone, per cui in concreto

l'attenuante di cui al primo comma dell'art. 114 cod. pen. non

risulterebbe mai applicabile.

Al contrario, proprio nei reati che richiedono una complessa

organizzazione nella preparazione e nella esecuzione, è rilevabile una

grande diversificazione nei ruoli dei concorrenti (l'ordinanza parla

per l'esattezza di "concorrenti" e di "partecipi", ma si tratta di

sinonimi; probabilmente il Tribunale voleva distinguere i "correi" dai

"complici", intendendo questi ultimi come coloro che forniscono

all'autore principale un aiuto intenzionale e accessorio, secondo una

distinzione tuttora valida sul piano dommatico) : una diversificazione

tale da consentire di osservare nella condotta di taluni partecipi un

apporto di tenue importanza.

D'altra parte, ritiene altresì l'ordinanza che la giustificazione

data, dalla relazione ministeriale al codice vigente, del combinato

disposto degli articoli citati, debba considerarsi superata.

Secondo i compilatori del codice, infatti, l'esclusione

dell'attenuante rispondeva all'esigenza di mantenere alta

l'intimidazione e la concreta inflizione della pena, là dove la

maggiore pericolosità del fatto, dipendente dal gran numero di persone

concorrenti nel reato, si riverberava sulla condotta del singolo. Ma

ora che, attraverso le successive leggi di riforma, le pene

originariamente previste per il delitto in parola sono state elevate in

modo superlativo, il riflesso di pericolosità che colpisce il singolo

concorrente risulta sufficientemente coperto da un regime sanzionatorio

così aspro, sì che l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114

cod. pen. finirebbe per duplicare il giudizio di disvalore.

Ritiene, pertanto, il Tribunale che la situazione determinata dalle

norme impugnate si ponga in conflitto coll'art. 3, primo comma Cost., e

ne chiede la dichiarazione d'illegittimità.

Va rilevato, tuttavia, che, mentre tutta la motivazione sembra

sollevare la questione esclusivamente nell'area del delitto contestato

nella specie, il dispositivo dell'ordinanza esprime la denunzia in

termini generali. Considerato in diritto :

1. - Le questioni sollevate dalle due ordinanze in epigrafe, comune

essendo la fattispecie legale da cui traggono origine, possono essere

decise con unico provvedimento.

2. - Va preliminarmente rilevato che dall'ordinanza 14 marzo 1983

del Tribunale di Torino (n. 440/83 reg. ord.) non risulta quanto

assumono i difensori nell'atto di costituzione. Non emerge affatto,

cioè, che vi sia stata originariamente una prima "volontà

dissociativa" da parte di uno dei sequestratori, cui avrebbero via via

fatto seguito analoghe successive ed autonome decisioni degli altri

concorrenti. Se così, infatti, si fossero realmente svolte le sequenze

del caso in esame, il fatto corrisponderebbe perfettamente alla

fattispecie del modello legale, giacché si avrebbero tante autonome e

spontanee "dissociazioni" successive di ciascuno rispetto agli altri.

La questione sollevata sarebbe, perciò, irrilevante e dovrebbe essere

dichiarata "inammissibile".

L'ordinanza, invece, riferisce soltanto che "parrebbe essersi

verificata l'ipotesi di volontaria liberazione dell'ostaggio ad alcune

ore dal sequestro, indipendentemente da ogni ipotesi di dissociazione

di alcuni di essi (sequestratori) ".

Infatti, la denuncia di una irragionevole disparità di trattamento

viene impostata proprio in considerazione del fatto che il legislatore

non avrebbe previsto alcuna attenuante nei confronti "degli agenti che

provvedano tutti spontaneamente alla liberazione dell'ostaggio"

prevedendola invece "esclusivamente nei confronti di chi si dissoci da

altri che vogliano perseverare nel reato".

3. - Non v'ha dubbio che, se si limita l'interpretazione della

norma a quella meramente letterale, ingiustificato è il divario che

viene a verificarsi fra il trattamento sanzionatorio usato dal

legislatore al concorrente che, dissociandosi dagli altri, determina la

liberazione dell'ostaggio senza che sia stato pagato il riscatto, e

quello praticato al complesso dei concorrenti che concordemente pongono

in libertà il sequestrato alle stesse condizioni di gratuità. Il

tentativo da parte di qualche autore di ravvisare una certa

giustificazione nel particolare intento premiale perseguito dal

legislatore nei confronti di chi si pone pericolosamente in dissenso

rispetto agli altri compartecipi, favorendo altresì un principio di

disgregazione all'interno del consorzio criminoso, non tiene conto

delle trasformazioni che la norma ha subito in relazione agli sviluppi

della criminalità organizzata nell'ultimo decennio.

Certamente fu quella l'intenzione del legislatore quando, dopo i

gravissimi eventi verificatisi, emanava il d.l. 21 marzo 1978 n. 59 che

formulava l'art. 630 cod. pen. come norma unica comprensiva tanto del

delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione quanto di quello

a fine terroristico o eversivo. Delineando quella particolare

attenuante che aveva tra gli scopi primari l'intento di determinare

incrinature nell'organizzazione delinquenziale, il legislatore ebbe

presente innanzitutto le associazioni cospirative e le bande armate che

purtroppo insanguinarono in quegli anni difficili le contrade del

Paese. Ma pensò anche alle grandi organizzazioni criminali, mafiose e

camorristiche, che avevano trovato nei sequestri di persona estorsivi

rilevantissime fonti di finanziamento per ulteriori investimenti

delittuosi. Del resto, il concetto stesso di "dissociazione" postula

appunto quel fenomeno associazionistico che sicuramente è alla base

delle attività eversive, ma che non necessariamente è riferibile ai

sequestri estorsivi, se non a quelli che dipendono dalla cennata grande

criminalità organizzata.

Sotto questo aspetto, perciò, il cosidetto "parallelismo" rilevato

dalla dottrina, e che la stessa ordinanza ricorda, non è senza

fondamento: specie quando si consideri che nella formulazione

risultante dalla prima sostanziale riforma dell'articolo in esame

(quella introdotta cogli artt. 5 e 6 della l. 14 ottobre 1974, n. 497)

l'attenuante era concessa all'agente o a qualunque concorrente che

avesse provocato quel gratuito risultato liberatore, senza alcun

accenno a condotte dissociative: e si trattava sempre e soltanto

dell'ipotesi estorsiva. Non deve trarre in inganno, infatti, il tenore

del capoverso aggiunto dall'art. 6 citato che parla di "sequestro di

persona a scopo di estorsione per conseguire un profitto di natura

patrimoniale", come se fosse previsto anche uno scopo diverso. In

realtà, la precisazione era diretta, da una parte, a distinguere il

sequestro a scopo di estorsione da quello che la rubrica ancora

assumeva in allora come possibile "sequestro a scopo di rapina" (errore

dommatico poscia riparato nelle successive versioni normative

coll'eliminazione di quest'ultima inesistente ipotesi); e, dall'altra,

a sottolineare l'esclusione di ogni riferimento a profitti che non

avessero contenuto squisitamente patrimoniale, visto che la

giurisprudenza riteneva pacificamente rilevante anche l'intento di

conseguire un vantaggio morale.

Sembra, dunque, verosimile che l'allusione alla "dissociazione",

introdotta dal d.l. n. 59/1978 per la finalità eversiva, abbia finito

per condizionare analoga espressione nell'alternativa ipotesi

estorsiva, in considerazione come s'è detto - di similari situazioni

nell'interno delle grandi organizzazioni criminali di tipo mafioso.

Ben è vero che la legge di conversione 18 maggio 1978 n. 191, pur

separando le due ipotesi per collocare quella eversiva in sede più

propria (delitti contro la "Personalità interna dello Stato"), giusta

la proposta dello stesso Guardasigilli, conservava tuttavia immutata

l'attenuante in esame in ambe le fattispecie: è pur vero però che

contemporaneamente rimaneva altresì ferma l'altra attenuante di

carattere oggettivo, prevista nel quarto comma, che concedeva a tutti

diminuzione di pena per il solo fatto che la liberazione fosse comunque

avvenuta (e quindi anche ad esclusiva opera della polizia), senza che

fosse stato conseguito il prezzo del riscatto. Sì che, quand'anche si

fosse voluto dare all'attenuante del quinto comma (quella in parola)

un'interpretazione letterale e restrittiva, i concorrenti, che avessero

posto in libertà il sequestrato senza aver ottenuto il riscatto,

potevano almeno godere di quella di cui al comma precedente, anche se

di minore estensione.

Ma dal testo attuale, introdotto con l'articolo unico della l. 30

dicembre 1980 n. 894 quest'ultima attenuante è scomparsa, mentre è

stata ripetuta negli identici termini l'attenuante in esame, incluso il

requisito della "dissociazione". Appare evidente, perciò, a questo

punto, sulla base dei criteri storico- sistematici ora accennati che,

così modificata, l'interpretazione della disposizione non può più

essere ristretta sul piano lessicale proposto dall'ordinanza di

rimessione.

4. - In proposito, ritiene questa Corte che ben possano essere

seguite le indicazioni offerte dalla giurisprudenza della Corte di

Cassazione: giurisprudenza che il Tribunale di Torino richiama per

disattenderla apoditticamente.

In realtà, come la Corte di Cassazione ha messo in luce, emerge

dalle Relazioni ministeriali, ai provvedimenti di modifica

dell'articolo in esame, che la ratio ispiratrice della norma è rimasta

fondamentalmente quella stessa che aveva suggerito l'originale

introduzione dell'attenuante speciale nel 1974 quando non esisteva

alcun riferimento alla "dissociazione". Né - secondo la detta

giurisprudenza - deve farvelo il fatto che, accanto alla finalità di

tutelare la vita e la libertà della persona sequestrata, il

legislatore abbia avuto successivamente di mira anche lo scopo di

creare fattori di disgregazione nell'ambito delle bande criminali,

giacché quest'ultima finalità è pur sempre a sua volta, strumentale

al raggiungimento dell'obbiettivo primario che resta quello della

liberazione dell'ostaggio.

D'altra parte, l'abolizione dell'attenuante comune, prevista dal

quarto comma della precedente formulazione, sta a dimostrare che si è

inteso riassorbire, nella più ampia previsione attenuatrice contenuta

nella disposizione in esame, anche quell'originaria funzione

riequilibratrice della pena in precedenza affidata, dal d.l. del 1978,

alla soppressa attenuante di cui al quarto comma. Mentre poi dev'essere

anche rilevato che la funzione disgregatrice, attribuita dalla

"dissociazione" nel contesto della parallela fattispecie di cui

all'art. 289 bis cod. pen., possiede un contenuto ideologico che

evidentemente non si estende all'ipotesi del sequestro di persona

estorsivo, dove predomina l'intento della criminosa locupletazione.

Da tutto ciò deriva che - secondo l'orientamento della citata

giurisprudenza -, integrando il dato letterale con i criteri sopra

enunciati, l'odierna ristrutturazione della figura criminosa in esame

consente una più adeguata lettura dell'inciso "dissociandosi dagli

altri", almeno nel contesto della finalità estorsiva. In questa

fattispecie, infatti, il legislatore, pur preoccupandosi di porre

l'accento sull'intenzione di favorire al massimo il pentimento di

alcuno dei partecipi, non ha inteso peraltro di escludere dal beneficio

né l'ipotesi dell'unico agente che receda dal proposito criminoso

rilasciando l'ostaggio (anche la prevalente dottrina propende nel

ritenere che l'espressione "concorrente" sia stata usata in senso

amplissimo comprensivo anche dell'agente), né quella dell'unanime

decisione di tutti i concorrenti di dissociarsi dal disegno criminoso

liberando il sequestrato. Si tratta, in altri termini,

dell'applicazione di quel risultato dell'interpretazione teleologica

che, arricchita dai criteri storici e logico-sistematici, porta ad

"estendere" il significato delle espressioni normative al di là di

ciò che apparentemente lasciano trasparire, in modo da mettere in

evidenza anche quella parte del contenuto della volontà della legge

che le parole non avevano interamente rispecchiato. In proposito è

utile, quale mezzo idoneo all'interpretazione estensiva, l'argomento

cosidetto "a fortiori" con cui il senso della legge viene esteso dal

caso espresso ad uno inespresso, nel quale la ratio della norma si

manifesta addirittura con maggiore energia: e non può esservi dubbio

che l'ipotesi dell'unanime deliberazione liberatoria di tutti i

concorrenti obbedisca in modo superlativo alla ratio di conseguire

innanzitutto la salvezza della vita e della libertà del sequestrato.

La sollevata questione deve, in questi sensi, ritenersi infondata

rispetto al parametro di cui all'art. 3 Cost., mentre va dichiarata

inammissibile nei confronti di quello di cui all'art. 27, terzo comma

Cost., per assoluta mancanza di motivazione.

5. - Del tutto infondata è, invece, la questione sollevata

dall'ordinanza 26 aprile 1983 del Tribunale di Milano (n. 65/83 reg.

ord.), non essendo irrazionale il diverso trattamento che il

legislatore riserva a chi ha prestato opera di minima importanza nella

preparazione o nell'esecuzione di - un reato commesso da non più - di

quattro concorrenti, rispetto a quello usato a chi, nella stessa

situazione, partecipa però all'impresa criminosa promossa da un numero

maggiore di persone.

Si tratta di una scelta di politica criminale cui il legislatore si

è indotto nella sua discrezionalità, nella considerazione, per nulla

irrazionale, che maggiore, anche sul piano soggettivo, fosse la

pericolosità di chi consapevolmente inserisca la sua condotta

delittuosa nel contesto dell'attività criminosa di un gran numero di

concorrenti. La coscienza di partecipare, sia pure con opera di minima

importanza, ad un'impresa delinquenziale di più alta pericolosità

oggettiva e di maggiore allarme sociale, per la quale si era ritenuto

opportuno l'aumento della sanzione, è parsa al legislatore

incompatibile, non senza ragione, col riconoscimento di una

contrastante attenuazione della pena.

Né - esatto che la diversificazione dei ruoli dei concorrenti sia

rilevabile proprio nei reati che richiedano una complessa

organizzazione. Trattandosi di una situazione obbiettiva riferibile

all'opera individuale di ciascuno dei concorrenti, essa è ugualmente

rilevabile e distinguibile qualunque sia il numero di essi.

Nemmeno è accoglibile l'argomento secondo cui, nell'esperienza

degli ultimi anni, il sequestro di persona a fini estorsivi si sarebbe

di fatto configurato come delitto comportante il concorso "necessario"

di più di quattro persone. Innanzitutto perché non puo 'essere

assunta a titolo di "fatto" una figura delittuosa che il legislatore ha

normativamente configurata attraverso l'imprescindibile contestuale

condotta di più soggetti quale elemento costitutivo del reato: talché

solo impropriamente si parla in tali casi di "concorso necessario",

mentre in realtà non si tratta di forme speciali di partecipazione ma

bensì di "reati plurisoggettivi", originariamente come tali delineati

nella loro essenzialità. E, in secondo luogo, perché non è vero

nemmeno sul piano storico che ormai il reato di sequestro di persona a

scopo estorsivo si presenti sempre, nella realtà fenomenica, come

fatto partecipativo di più di quattro persone. Che purtroppo

l'incentivazione a queste manifestazioni delittuose sia venuta, negli

ultimi tempi, soprattutto da parte delle cosche mafiose, e che

conseguentemente si sia verificato con maggiore frequenza il concorso

di un numero di persone superiore a quattro, non esclude né che sul

piano teorico resti pur sempre ipotizzabile una minore partecipazione,

né che nella realtà essa tuttora si verifichi, come in effetti si è

verificata persino ad opera di un unico agente.

Tanto meno, poi, la pretesa irragionevolezza della scelta potrebbe

discendere dal fatto che oggi, le pene previste per la fattispecie in

parola essendo state notevolmente elevate rispetto all'originaria

formulazione, la maggiore pericolosità del singolo concorrente,

dipendente dal gran numero dei partecipanti al delitto, sarebbe

sufficientemente sanzionata: sì che non vi sarebbe più ragione per

negare l'attenuante conseguente alla minima importanza dell'opera

prestata.

Intanto va rilevato che l'attenuante, avendo carattere comune ed

oggettivo, concerne qualunque reato commesso nel concorso di più

persone, e perciò anche quelli che non hanno visto in questi anni

aumentate le pene edittali: ragioni per cui il Tribunale avrebbe dovuto

decidere innanzitutto se intendeva proporre la cancellazione del

secondo comma dell'art. 114 cod. pen. (sia pure limitatamente all'art.

112 n. 1) con esclusivo riferimento alla fattispecie di cui all'art.

630 cod. pen. (come sembrerebbe dalla motivazione, oppure in via

generale con riguardo a qualsiasi norma incriminatrice (come

apparirebbe dal dispositivo).

Senonché si è già osservato che si tratta di una scelta di

politica criminale che non può essere sindacata in questa sede una

volta che, senza discriminazioni, venga applicata dal legislatore ogni

qualvolta la pericolosità propria di ogni manifestazione delittuosa

superi un certo livello di guardia. Oltre tutto se si dovesse seguire

il suggerimento del Giudice a quo, sarebbe ben difficile trovare un

criterio per non determinare effettive disparità

Esso, infatti, dovrebbe essere fissato dal legislatore dichiarando

l'attenuante applicabile quando la pena edittale superi un certo

livello (e quale?); ma quando poi il Giudice in concreto, attraverso le

diminuzioni dipendenti da altre circostanze attenuanti, avesse a

determinare la pena in misura più mite di quanto edittalmente non

preveda la fattispecie di reato meno grave, l'autore di quest'ultimo

reato, cui l'attenuante dovrebbe essere negata, avvertirebbe come

irragionevole la privazione del beneficio proprio nei confronti di chi

ha commesso reato più lieve.

E ciò prescindendo dal considerare che, comunque, non potendo

certamente la Corte ricorrere a manipolazioni così articolate ed

invasive della discrezionalità del legislatore, la questione sarebbe

inammissibile in questa sede.

Tutto questo ovviamente non preclude al legislatore di orientarsi -

se lo riterrà opportuno - ad altre scelte nell'esercizio dei suoi

poteri, così come dimostrano due successivi Disegni di legge,

presentati al Senato e mai presi in considerazione. L'uno, risalente ad

oltre ventiquattr'anni or sono, presentato il 24 febbraio 1960 dal

Governo (Ministro Gonella) sotto il n. 1018, l'altro, d'iniziativa

parlamentare, presentato il 14 settembre 1976 sotto il n. 145, con i

quali si proponeva di limitare l'inapplicabilità dell'attenuante alle

altre ipotesi dell'art. 112 cod. pen.

Ma, in questa sede, la questione sollevata si risolverebbe, in

definitiva, nella proposta di valutare la congruenza fra reato e

sanzione che appartiene rigorosamente alla politica legislativa. Il

solo sindacato consentito alla Corte riguarda l'eventualità - che si

verifica non, come si è visto, nella specie - che la sperequazione

assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da alcuna

giustificazione (cfr. sentenze 2 luglio 1968 n. 109; 11 febbraio 1971

n. 22; 7 maggio 1975 n. 119; 2 aprile 1980 n. 50; 8 maggio 1980 n. 72

etc...).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di

legittimità costituzionale in parte qua dell'art. 630, comma quarto,

cod. pen., sollevata dal Tribunale di Torino in relazione all'art. 27,

terzo comma, Cost. coll'ordinanza 14 marzo 1983 (n. 440/83 reg. ord.).

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale in parte qua dell'art. 630, comma

quarto, cod. pen., sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza 14

marzo 1983 (n. 440/83 reg. ord.) in relazione all'art. 3 Cost.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 114, secondo comma cod. pen., limitatamente all'ipotesi di

cui al primo comma, n. 1, dell'art. 112 cod. pen., sollevata dal

Tribunale di Milano con ordinanza 26 aprile 1983 (n. 651/83 reg. ord.)

in relazione all'art. 3, primo comma, Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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