Codice penale

Art. 113 c.p. — Cooperazione nel delitto colposo

[1]Nel delitto colposo, quando l'evento e' stato cagionato dalla cooperazione di piu' persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

[2]La pena e' aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3° e 4° dell'articolo 112.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

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  • Mentre la dichiarazione della tendenza a delinquere, per evidenti esigenze di giudizio, non può farsi che con la sentenza di condanna (ed in tal senso, con altri ritocchi di coordinamento, ho modificato la formula del secondo capoverso dell'articolo 113 del progetto, 109 del codice); la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena; ma, se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, rimane ferma la pena inflitta. La Commissione parlamentare propose di chiarire che gli elementi, che possono determinare la dichiarazione di abitualità o di professionalità con provvedimento successivo alla sentenza di condanna, devono riferirsi a un tempo anteriore alla condanna medesima. Il dubbio non aveva ragione d'essere per l'ipotesi di abitualità presunta (art. 102) che suppone l'accertamento di condizioni tassativamente determinate dalla legge, senza discrezionalità da parte del giudice. Ma anche nelle altre ipotesi era da risolversi negativamente, per la precipua considerazione che le facoltà di indagine del giudice di sorveglianza debbono intendersi limitate a quel periodo di tempo nel quale è necessariamente ristretta l'indagine del giudice di merito. In altre parole, se il giudice di sorveglianza interviene soltanto quando quello di merito non ha dichiarato l'abitualità o la professionalità perchè non è stato in grado di raccogliere e valutare tutti gli elementi occorrenti, è giusto che l'esame di tal giudice non cada su elementi che quello di merito non avrebbe potuto tener presenti perchè successivi alla condanna. Ad ogni modo, a togliere qualunque dubbio, ho esplicitamente affermato che non si tien conto della condotta del colpevole successiva alla sentenza di condanna. La dichiarazione, pertanto, di abitualità o di professionalità può essere pronunciata anche dopo la sentenza di condanna, soltanto in quei casi in cui essa avrebbe dovuto o potuto essere pronunciata con la predetta sentenza, se il giudice del reato, per omessa valutazione degli elementi raccolti, per averli ignorati, o per aver trascurato di decidere la relativa questione, non ha pronunciato la dichiarazione medesima.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 64

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art113 · fonte del testo

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