È non fondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 27, comma terzo, e 38 della Cost., dell'art. 216 del cod. pen., per avere il legislatore omesso di distinguere tra soggetti abili e soggetti inabili al lavoro, quando dispone che tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste nei nn. 1, 2, 3, debbono essere assegnati ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro. Il presupposto delle misure di sicurezza, nella loro diversa articolazione, poggia sulla pericolosità sociale del soggetto al quale vengono applicate. Soggetti nella fisica impossibilità di agire, ben possono svolgere attività promotrice e direttiva nel complesso quadro delle manifestazioni penalmente illecite. La pericolosità sociale di tali soggetti non può non essere prevenuta. Se il lavoro è il mezzo più idoneo per conseguire il riadattamento sociale del soggetto, tuttavia l'impossibilità fisica di questi a potervi attendere, non può far venir meno il fondamento giuridico su cui poggia la misura di sicurezza detentiva. Rientra nel quadro delle attribuzioni della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena porre a disposizione del soggetto aspetti diversi ed articolati di attività e di trattamento, proprie di una comunità di lavoro autonomamente organizzata. L'inabile al lavoro, colpito da una delle due misure di sicurezza, non perde i diritti previsti dall'art. 38, riconosciuti a qualsiasi cittadino, ove ne ricorrano i presupposti.
Art. 216 c.p. · Art. 27 cost. · Art. 38 cost.