Corte costituzionale

Sentenza n. 102/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/06/1972 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 633, terzo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

31 marzo 1970 dal pretore di Voltri sull'incidente di esecuzione

proposto da Orlandi Mauro, iscritta al n. 163 del registro ordinanze

1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del

10 giugno 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1972 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Orlandi Mauro, condannato alla pena di nove mesi di reclusione,

nonché al pagamento della multa di lire 30.000, ed assegnato, in

quanto dichiarato delinquente abituale, ad una casa di lavoro per un

periodo di tempo non inferiore a due anni, con ricorso 3 dicembre 1969,

proponeva incidente di esecuzione, assumendo che, quantunque avesse

compiuta l'espiazione della pena detentiva dal 20 novembre 1969,

nondimeno veniva trattenuto nelle carceri giudiziarie di Novi Ligure in

attesa del trasferimento nell'apposito istituto per l'esecuzione della

misura di sicurezza.

Deduceva, quindi, l'illegittimità, in riferimento all'art. 13

della Costituzione, delle norme che, disciplinando l'esecuzione delle

misure di sicurezza dopo l'espiazione della pena (articoli 212, 213

cod. pen., e 633 cod. proc. pen.), consentono che il condannato venga

trattenuto nello stabilimento carcerario a disposizione dell'autorità

di pubblica sicurezza, sino a quando questa non provveda alla

traduzione e all'internamento nell'istituto designato dal Ministero di

grazia e giustizia (art. 266 del Regolamento per gli Istituti di

prevenzione e di pena approvato con il r.d. 18 giugno 1931, n. 787).

In pendenza dell'incidente di esecuzione, il 4 dicembre 1969, il

condannato veniva avviato alla Casa di lavoro di Saliceto S. Giuliano.

Il pretore di Voltri, pronunziando quale giudice dell'esecuzione

predetta, con ordinanza 31 marzo 1970, ha proposto questione di

legittimità costituzionale dell'art. 633, terzo comma, del codice di

procedura penale, "in relazione all'art. 266, secondo comma, seconda

parte, del Regolamento carcerario sopra citato, con riferimento

all'art. 13 della Costituzione".

Ha rilevato che "dal combinato disposto delle norme impugnate

emerge che il condannato possa essere trattenuto nello stabilimento

carcerario a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, in

pratica senza limite di tempo, fino a quando questa non provveda

all'internamento. Orbene, pur considerato il fatto che il tempo

trascorso in carcere dopo l'espiazione della pena viene computato nel

periodo minimo di internamento, non può escludersi che da ciò derivi

pregiudizio alla libertà personale del soggetto, attesa la diversità

di trattamento inerente ai due tipi di misure. Ogni ritardo frapposto

all'internamento per misura di sicurezza costituisce, quindi, una forma

di restrizione della libertà personale che non trova fondamento in un

atto dell'autorità giudiziaria, e che anzi implicitamente la esclude".

Davanti a questa Corte, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello

Stato ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, rilevando

che essa deve essere esaminata con riguardo soltanto all'art. 633

c.p.p., dato che non può ritenersi ammissibile il sindacato di questa

Corte sulla disposizione dell'articolo 266 del citato decreto n. 787

del 1931, avente natura regolamentare. E mentre per questa disposizione

deve essere escluso ogni collegamento, dal pretore neppure dimostrato e

motivato, con la norma del codice di procedura penale espressamente

impugnata, in quest'ultima, singolarmente esaminata, non si rinviene

alcuna violazione del precetto dell'art. 13 della Costituzione. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza del pretore di Voltri, nel corso di un

incidente di esecuzione diretto a contestare la legittimità della

ulteriore reclusione del condannato, decorso il termine di espiazione

della pena e in attesa di internamento in casa di lavoro per misura di

sicurezza, è sollevata la questione di costituzionalità, in

riferimento all'art. 13 della Costituzione, dell'art. 633, terzo

comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 266 del

Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena (approvato con

r.d. 18 giugno 1931, n. 787).

Il suddetto art. 633 c.p.p. disciplina gli atti iniziali

dell'esecuzione delle misure di sicurezza detentive e stabilisce nei

commi primo e secondo che il pretore o il pubblico ministero, quali

organi cui, nell'ambito delle rispettive competenze, spetta promuovere

l'esecuzione delle sentenze di condanna o di proscioglimento o degli

altri provvedimenti che dispongono una misura di sicurezza, sia

provvisoria che definitiva, dopo aver comunicato copia dei

provvedimenti medesimi all'autorità di pubblica sicurezza, emettono,

ove sia necessario, ordine di consegna del condannato o del prosciolto

all'Autorità predetta. "Questa", dispone l'impugnato terzo comma,

"quando occorre, procede all'arresto o provvede all'internamento della

persona da sottoporre a misura di sicurezza".

D'altro canto il precitato art. 266 del Regolamento per gli

Istituti di prevenzione e di pena, disciplinando le attribuzioni

esclusivamente riservate al Ministero di grazia e giustizia in materia

di assegnazioni degli internati ai vari stabilimenti, prescrive nel

comma primo che il pubblico ministero o il pretore, nel richiedere

l'autorità di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 633 e 634

c.p.p., informa il Ministero, onde provveda all'assegnazione suddetta,

e, se si tratta di persona già detenuta, ne dà avviso al direttore

dello stabilimento in cui essa si trova.

Per il comma secondo spetta poi al Ministero di comunicare

all'autorità di pubblica sicurezza a quale stabilimento è stata

assegnata la detta persona perché provveda all'internamento di essa.

"Il detenuto (secondo l'ultima parte del comma secondo) è trattenuto

nello stabilimento a disposizione dell'autorità di pubblica

sicurezza".

Orbene il giudice a quo, collegando quest'ultima norma con l'altra

riportata nel terzo comma dell'art. 633, afferma la non manifesta

infondatezza della questione in quanto, come testualmente si esprime,

dal combinato disposto delle due norme impugnate, di cui solo la prima

ha forza di legge, emerge con chiarezza che il condannato il quale,

scontata la pena in carcere, debba iniziare un periodo di internamento

per misura di sicurezza detentiva, può essere ulteriormente trattenuto

nello stabilimento carcerario a disposizione dell'autorità di pubblica

sicurezza, in pratica senza limite di tempo, fino a quando questa non

provveda all'internamento.

Il che comporterebbe il protrarsi di un trattamento di detenzione

avente modalità diverse e più gravose di quelle proprie del regime di

internamento per misura di sicurezza; situazione restrittiva della

libertà personale che non sarebbe fondata su un provvedimento

dell'autorità giudiziaria.

La questione non è fondata.

2. - Secondo la prospettazione dell'ordinanza la legittimità

dell'art. 633, terzo comma, del c.p.p. è posta in dubbio sul

presupposto che ne venga integrata la disposizione con la norma

regolamentare che risulta dettata dal Governo, con il procedimento e

con la forma propria della normazione secondaria regolamentare, di cui

all'art. 1 della legge n. 100 del 1926, (sent. n. 40 del 1970; 72 e 91

del 1968 di questa Corte), al fine di stabilire le concrete modalità

esecutive del trasferimento del condannato dall'istituto di pena ad una

casa di lavoro o ad una colonia agricola.

Ma dalla stessa prospettazione risulta chiaramente il vizio che ne

inficia la correttezza logico-giuridica.

È principio generale, infatti, non essere consentito

all'interprete di identificare il contenuto di una norma di legge sulla

scorta di disposizioni aventi, secondo la gerarchia delle fonti del

diritto positivo (art. 1 Disp. sulla legge in generale), valore

inferiore e secondario; disposizioni, cioè, che non possono contenere

norme contrastanti con quelle della legge (art. 4, primo comma, Disp.

cit.).

Al contrario, alla legge devesi riconoscere, nell'ordinamento,

posizione gerarchica e funzione prevalente, che la pone quale dato

inderogabile di raffronto ai fini della conformità ad essa della norma

regolamentare.

È perciò da escludersi il giudizio sulla costituzionalità della

legge per una asserita illegittimità del contenuto della norma

regolamentare, anche se emanata per l'esecuzione della legge medesima.

Orbene, limitando l'esame al solo comma terzo dell'articolo 633

c.p.p., in relazione al quale lo stesso giudice a quo non ha enunciato

autonome censure, è evidente che questa norma, nella genericità della

sua formulazione, non risulta in contrasto col precetto costituzionale

dell'art. 13. E ciò in quanto ne esula il significato che, come si è

rilevato, si pretende desumere dalla connessione, erroneamente

supposta, con la norma di cui all'art. 266, secondo comma, seconda

parte, del citato Regolamento; il significato cioè che, se la persona

sottoposta a misura di sicurezza preventiva sia già detenuta in

espiazione di pena in uno stabilimento ordinario, vi debba rimanere,

anche a pena espiata, fin quando l'autorità di pubblica sicurezza non

la prelevi per l'internamento altrove.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 633, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata,

in riferimento all'art. 13 della Costituzione, dal pretore di Voltri,

con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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