Corte costituzionale

Sentenza n. 10/1982

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/02/1982 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 604 cod.

proc. pen. (Provvedimenti da iscriversi nel casellario) promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 ottobre 1975 dal Pretore di Vittorio

Veneto nel procedimento penale a carico di Artico Giovanni, iscritta al

n. 620 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1976;

2) ordinanza emessa il 15 dicembre 1975 dal Pretore di Casacalenda

nel procedimento penale a carico di Di Maio Stanislao, iscritta al n.

50 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981 il Giudice

relatore Edoardo Volterra;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Giovanni Artico il

pretore di Vittorio Veneto, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1975,

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 604,

secondo comma, codice di procedura penale, nella parte in cui prevede

che non siano iscritti nel casellario giudiziale le sentenze e i

decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa

la definizione in via amministrativa o l'oblazione, a meno che non sia

stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Secondo il pretore la norma denunziata istituirebbe un regime di

evidente disparità di trattamento tra più contravventori, a vantaggio

di quelli che incorrono in reati per i quali è ammessa oblazione.

Impedendosi al giudice la cognizione di precedenti penali in certe

materie viene inibita allo stesso non solo l'applicazione dei criteri

di cui all'art. 133 c.p., ma anche la contestazione della recidiva, la

cui cognizione è talvolta necessaria, come nel caso in esame, per

l'adozione di misure amininistrative, talaltra per l'adozione di pene

accessorie.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la

questione venga dichiarata inammissibile per manifesta irrilevanza o

comunque infondata.

Secondo l'Avvocatura, risulta dalla stessa ordinanza di rimessione

che nel casellario giudiziale era stato iscritto un precedente in

termini a carico del sig. Artico, essendogli, in quel caso, stato

applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Di tal precedente il Pretore può, quindi, tener conto: il fatto

che della nuova condanna, non essendo l'imputato nuovamente meritevole

di quel beneficio, non si potrà in un eventuale futuro nuovo processo

tener conto, in quanto essa non sarà iscritta nel casellario

giudiziale, potrà incidere nel futuro processo (se mai vi sarà), ma

non in quello nel corso del quale la questione d'illegittimità

costituzionale è stata proposta.

La questione d'illegittimità costituzionale sarebbe, comunque,

infondata.

Che il legislatore abbia disposto che non debbono essere iscritte

nel casellario giudiziale le condanne concernenti contravvenzioni per

le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione,

non determinerebbe offesa all'art. 3 della Costituzione. Si tratterebbe

di reati di ben lieve rilevanza per cui la distinzione operata dal

legislatore non sarebbe né arbitraria né irrazionale. Con la norma de

qua in conclusione sarebbe stato risolto un problema di politica

legislativa ininfluente sul piano della legittimità costituzionale.

3. - Il Pretore di Casacalenda, con ordinanza del 15 dicembre 1975,

emessa nel processo penale a carico di Stanislao Di Maio, ha proposto

giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 604 c.p.p. in

relazione all'art. 3 della Costituzione.

Ad avviso del Pretore l'art. 604 c.p.p., prevedendo che non siano

iscritti nel casellario giudiziale i decreti e le sentenze di condanna

per contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via

amministrativa o la oblazione, salvo che sia stata concessa la

sospensione condizionale della pena, determina una diversità di

trattamento con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Tale disparità andrebbe paradossalmente a vantaggio di coloro ai quali

il beneficio ex art. 163 c.p. non sia stato concesso, non avendo corso

nei loro confronti (benché ritenuti immeritevoli del beneficio della

sospensione) la iscrizione della sentenza o del decreto di condanna nel

casellario, iscrizione che vale, normalmente, come censura per il

cittadino.

4. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

È intervenuto dinanzi alla Corte costituzionale il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata non

fondata.

La iscrizione nel casellario del decreto o della condanna

ubbidirebbe all'esigenza di lasciare traccia ufficiale del precedente

penale, ai fini della revoca del beneficio della sospensione

condizionale della pena, quando ricorrano le condizioni di cui all'art.

168 c.p. Sarebbe chiaro che tale esigenza non sussiste se il decreto o

la sentenza di condanna abbiano, invece, avuto esecuzione. La

differenza di trattamento non sarebbe, quindi, irrazionale né

arbitraria, anche perché dalla iscrizione nel casellario giudiziale

dei decreti o delle sentenze di condanna per contravvenzioni per le

quali è ammessa la oblazione o la definizione in via amministrativa,

che siano stati condizionalmente sospesi, non derivano neppure le

conseguenze che il Pretore ritiene: per reati di così modesto conto

non si viene a determinare una riprovazione apprezzabile nella

coscienza sociale, riprovazione che, tra l'altro, sarebbe comunque

impedita dalla non conoscenza del precedente, posto che di esso non si

fa menzione nei certificati del casellario richiesti dai privati (art.

608, n. 4, c.p.p.). Considerato in diritto :

1. - I due giudizi di cui in epigrafe vanno riuniti e decisi con

un'unica sentenza in quanto sollevano analoghe questioni di

legittimità costituzionale della medesima norma di legge e in

riferimento allo stesso parametro costituzionale.

2. - Nelle due ordinanze in epigrafe viene denunziato per

violazione del principio di uguaglianza l'art. 604 primo comma del

c.p.p. nella parte in cui non prevede che non siano iscritte nel

casellario giudiziale le sentenze e i decreti concernenti

contravvenzioni per i quali è ammessa la definizione in via

amministrativa o l'oblazione a meno che non sia stato concesso il

beneficio della sospensione condizionale della pena. La norma

costituirebbe una situazione di disparità di vantaggio di coloro che

incorrono in reati per i quali è ammessa oblazione. Impedendo al

giudicante la cognizione di precedenti penali in talune materie, gli

verrebbe inibita l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 codice

penale e la contestazione della recidiva la cui cognizione può essere

necessaria per l'adozione di misure amministrative e anche di pene

accessorie.

3. - Va anzitutto rilevato che l'ordinanza n. 50 del 1976 del

pretore di Casacalenda non motiva in alcun modo sulla rilevanza.

Comunque le questioni di costituzionalità sollevate nell'uno e

nell'altro giudizio dalle ordinanze in epigrafe non hanno alcuna

influenza sulle decisioni che i giudici a quibus dovranno adottare in

merito alle controversie sottoposte alla loro cognizione.

Infatti l'eventuale declaratoria di incostituzionalità dell'art.

604 del codice procedura penale in riferimento all'art. 3 della

Costituzione non potrebbe avere riflesso nel procedimento penale

pendente avanti il pretore di Vittorio Veneto e parimenti nel

procedimento penale pendente avanti il pretore di Casacalenda entrambi

in ordine all'infrazione di cui agli artt. 38 e 39 della legge 11

giugno 1971 n. 426.

Risulta pertanto evidente che la soluzione delle questioni

costituzionali prospettate nelle citate ordinanze difettano del

carattere di necessaria pregiudizialità rispetto alle definizioni dei

giudizi di merito come è invece richiesto dall'art. 23 della legge 11

marzo 1953, n. 87, giudizi ai quali rimangono estranee eventuali

controversie sulle iscrizioni ed i certificati del casellario

giudiziale. (V. sentenze di questa Corte n. 171 del 1973 e 131 del

1974).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 604, secondo comma, del codice di procedura penale sollevata

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle ordinanze in

epigrafe, dei pretori di Vittorio Veneto e di Casacalenda.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIUSEPPE SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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