Corte costituzionale

Sentenza n. 474/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1993 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 577 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1992

dalla Corte d'Appello di Milano nel procedimento penale a carico di

Colonnelli Lauretta ed altri, iscritta al n. 5 del registro ordinanze

1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3,

prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Colonnelli Lauretta nonché l'atto

di intervento di Kamenetzky Michele;

Udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1993 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Udito l'avvocato Dino Luigi Bonzano per Colonnelli Lauretta;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Colonnelli

Lauretta e altri, la Corte d'appello di Milano ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 577 del codice di procedura

penale (che consente alla persona offesa, costituitasi parte civile

nei procedimenti per i reati di ingiuria e diffamazione,

l'impugnativa delle sentenze dibattimentali non solo ai fini

civilistici, ma anche agli "effetti penali").

Secondo la Corte milanese la questione sarebbe rilevante nel

giudizio a quo, poiché l'eventuale incostituzionalità della

disposizione impugnata comporterebbe l'inammissibilità dell'appello

proposto dalla parte civile, almeno per la parte in cui esso tende a

far conseguire la condanna degli imputati per il reato di

diffamazione. E sarebbe non manifestamente infondata, poiché i reati

di ingiuria e diffamazione sono stati privilegiati rispetto a tanti

altri (anche più gravi) fino al punto da consentire, in caso di

assoluzione, che la parte civile possa chiedere, in luogo del

pubblico ministero che è il titolare dell'azione penale, la condanna

della persona imputata. Tale disparità di trattamento sarebbe quindi

del tutto ingiustificata e contraria ai principi di ragionevolezza e

monopolio pubblico dell'azione penale.

2. - Si è costituita, con memoria scritta a firma dei difensori e

procuratori speciali, l'imputata Lauretta Colonnelli che ha chiesto

l'accoglimento della questione di costituzionalità sollevata con

l'ordinanza in epigrafe.

Ha osservato la parte privata che le disposizioni contenute

nell'art. 577 del codice di procedura penale erano già presenti nel

codice abrogato, ove si attribuiva alla persona offesa, costituita

parte civile nel procedimento penale, il potere d'impugnare sia le

sentenze di condanna sia quelle di assoluzione, ma soltanto allo

scopo di vedere affermata la responsabilità civile dell'imputato. Il

mezzo di gravame, perciò, investiva l'esistenza del fatto-reato

esclusivamente quale presupposto logico e giuridico della

responsabilità civile dell'imputato, e dunque in via incidentale.

Introducendo la disposizione in esame, il legislatore ha inserito

nel codice di procedura penale una norma del tutto nuova in virtù

della quale "la persona offesa costituita parte civile può proporre

impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di

condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e di

diffamazione".

L'inciso "anche agli effetti penali", ad avviso della parte

privata, andrebbe inteso come potere di chiedere l'affermazione della

responsabilità penale dell'imputato, e conseguentemente

l'irrogazione della pena, indicando in concreto pure la sua entità.

Si tratterebbe quindi di questione delicata, e "non da poco", come

mostrerebbe la stessa relazione al codice, atteso che la nuova

disposizione è stata introdotta "non senza contrasti al Senato nel

corso dei lavori preparatori".

Un primo contrasto emergerebbe in riferimento all'articolo 112

della Costituzione che ha stabilito i principi dell'officialità e

dell'obbligatorietà dell'azione penale, e ha ispirato l'art. 50 del

nuovo codice di procedura penale, ove si conferisce il monopolio

dell'azione penale al pubblico ministero sancendone, appunto, il

carattere di obbligatorietà e officialità.

Se l'art. 50 è norma "destinata a valere per l'intero arco del

processo" - come chiarisce la relazione al codice - non si comprende

in qual modo possa mantenersi in vita la pretesa punitiva dello Stato

su iniziativa della parte privata (una inammissibile deroga al

principio del monopolio dell'azione penale che non può non valere

per tutto l'arco del processo). Né avrebbe pregio l'obiezione

secondo cui l'azione penale, esercitata dal pubblico ministero,

dovrebbe ritenersi conclusa con la sentenza di primo grado,

lasciandosi allo stesso pubblico ministero, in via del tutto

discrezionale, la previsione del mezzo di impugnazione. A tale

obiezione si potrebbe rispondere che una cosa è la discrezionalità

dell'azione penale e altra cosa è invece l'attribuzione della sua

titolarità anche a un diverso e privato soggetto, così chiamato a

partecipare della pretesa punitiva dello Stato oltre il primo grado

del giudizio.

Infine, ha proseguito la parte privata, l'inconciliabilità fra

l'art. 577 del codice di procedura penale e l'art. 112 della

Costituzione risulterebbe, altresì, da una serie di norme del codice

di rito che rappresentano un corollario del principio costituzionale

richiamato come, ad esempio:

- dall'art. 597 che - nel disciplinare i poteri del giudice

dell'appello - si occuperebbe esclusivamente dell'impugnativa del

pubblico ministero e di quella dell'imputato, senza fare alcun cenno

all'appello della parte civile (né potrebbe soccorrere il ricorso

all'analogia, poiché si tratterebbe di estendere l'applicabilità di

una norma processuale in malam partem;

- dall'art. 589, in relazione all'art. 577 dello stesso codice,

poiché, mentre la prima norma prevede espressamente che il pubblico

ministero possa rinunciare all'impugnazione, la seconda - nel caso di

impugnazione della parte civile - verrebbe sempre a "trascinare" il

pubblico ministero nell'iniziativa della parte privata, impedendogli

di rinunciare all'impugnazione;

- dall'art. 591 che esige, a pena di inammissibilità del

gravame, le conclusioni della parte civile appellante anche in ordine

alla sanzione, quantificandone l'entità ed indicandone i criteri di

determinazione e, così, esercitando il potere-dovere riconosciuto

dall'ordinamento, in via esclusiva, al pubblico ministero.

3. - Sarebbe poi del pari violato il parametro di cui all'art. 3

della Costituzione e, in particolare, il principio di ragionevolezza.

Non vi sarebbe infatti alcuna giustificazione a che i reati di

ingiuria e diffamazione siano privilegiati rispetto ad altri, anche

più gravi, sino al punto da consentire alla parte civile una diversa

estensione del mezzo di impugnazione delle sentenze di condanna e di

proscioglimento dell'imputato e da discriminare gli imputati di

questi reati che sono ora, essi soltanto, a vedere riformata in pejus

una sentenza di primo grado in forza del gravame della sola parte

privata.

Del resto, alla parte civile costituita nel procedimento penale

sarebbe sempre garantita la tutela dei propri interessi civili con la

possibilità di impugnare qualunque sentenza penale che sia

presupposto della responsabilità civile dell'imputato, sia pure con

il limite che il gravame investa l'accertamento del fatto-reato solo

incidenter tantum.

Né le motivazioni poste a base della innovazione legislativa

(consistenti nell'idoneità dei reati in questione a colpire il

patrimonio morale della persona offesa e, quindi, nella necessità di

una sua più energica tutela) possono razionalmente giustificare tale

disparità di trattamento, che sarebbe ai limiti dell'arbitrarietà.

4. - Con vari scritti e due memorie, tardivi in quanto non

rispettosi del termine stabilito dagli artt. 25 della legge 11 marzo

1953, n. 87 e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale, Michele Kamenetzky ha chiesto d'intervenire e,

in subordine, ha sollecitato la riunione a questo giudizio di un

altro (nel quale è imputato) promosso, con riferimento alla medesima

questione di costituzionalità, dalla stessa Corte d'Appello di

Milano, con ordinanza emessa in data 25 febbraio 1993. Considerato in diritto

1. - Viene all'esame della Corte la questione di legittimità

costituzionale della norma, contenuta nell'art. 577 del codice di

procedura penale, che consente alla persona offesa dai reati di

ingiuria e diffamazione di costituirsi parte civile e di proporre

l'impugnazione anche agli effetti penali contro le sentenze di

condanna e di proscioglimento dell'imputato. Detta impugnazione

sarebbe lesiva degli artt. 3 e 112 della Costituzione, determinando

una disparità di trattamento fra le persone offese e gli imputati di

questo tipo di reati rispetto agli imputati di reati aventi pari o

maggiore gravità con evidente violazione del principio di

officialità, obbligatorietà e monopolio pubblico dell'azione penale

attribuita dalla Costituzione al pubblico ministero.

2. - L'intervento proposto da Michele Kamenetzky è inammissibile,

perché tardivo e perché lo stesso non è parte nel presente

giudizio. L'istanza di riunione, proposta in subordine, va disattesa,

giacché tale potere non è correlato ad alcun diritto delle parti (e

dell'interventore), trattandosi di una facoltà meramente

discrezionale esercitabile dalla Corte.

3. - La questione è infondata.

Dal punto di vista logico va innanzitutto respinta la censura

secondo cui la previsione d'una peculiare forma d'impugnativa della

sentenza di primo grado, concessa alla persona offesa dal reato di

ingiuria o diffamazione, costituirebbe una violazione dell'art. 112

della Costituzione, ove si afferma che il "pubblico ministero ha

l'obbligo di esercitare l'azione penale".

Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, la previsione

costituzionale richiamata non stabilisce affatto il principio del

monopolio pubblico dell'azione penale, ma soltanto quello

dell'obbligatorietà: tale è il principio fissato dall'art. 112 (v.

in particolare la sent. n. 61 del 1967). L'obbligo imposto al

pubblico ministero di esercitare l'azione penale "non vuole

escludere, come risulta anche dai lavori preparatori, che ad altri

soggetti possa essere conferito analogo potere". L'azione penale,

dunque, può essere legittimamente attribuita anche a soggetti

diversi dal pubblico ministero, purché "con ciò non si venga a

vanificare l'obbligo del pubblico ministero medesimo di esercitarla"

(sent. n. 84 del 1979). Né la sentenza n. 177 del 1971 (che,

dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 515, quarto

comma, del codice di procedura penale, volle sottrarre il potere

d'impugnazione del pubblico ministero a un suo possibile esercizio

arbitrario) ha rimesso in discussione il rapporto tra l'azione penale

del pubblico ministero ed eventuali analoghi poteri attribuiti ad

altre figure soggettive, essendosi occupata soltanto del rapporto

intercorrente tra l'azione esercitata dal pubblico ministero e le sue

conseguenti decisioni da far valere in sede d'impugnazione.

A prescindere, comunque, dalla natura giuridica del potere

attribuito alla persona offesa dal reato di ingiuria o diffamazione

che - costituita parte civile - intenda impugnare la decisione presa

dal giudice del dibattimento; e a prescindere pure dalla circostanza

che si tratti d'una forma di azione penale sussidiaria o concorrente,

ovvero più semplicemente di un potere d'impugnazione estraneo al

concetto di azione penale in senso tecnico, resta il dato di una

denuncia d'incostituzionalità incentrata, almeno per questa parte,

su di un parametro chiaramente inadeguato.

Non vi è, infatti, chi contesti la possibilità, per il pubblico

ministero, di impugnare anch'egli gli esiti dibattimentali non

conformi alle sue requisitorie. Né sono rilevanti, in questa sede, i

problemi interpretativi sollevati nella memoria della parte

costituita che riguardano il coordinamento tra le determinazioni

della parte civile, per ipotesi, di segno opposto a quelle del

pubblico ministero. Ma tali questioni vanno lasciate all'attività

dell'interprete.

4. - L'art. 577 del codice di procedura penale fissa una scelta

pluralistica del legislatore soltanto per le impugnazioni successive

al dibattimento di primo grado. Questa scelta non consente di

proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere

(esclusione non in contrasto con la Costituzione: si veda la sentenza

n. 381 del 1992) né di interferire nel promovimento dell'azione

penale più di quanto sia consentito a tutte le altre persone offese

dal reato.

Si tratta dunque di una scelta legislativa creatrice di una

ipotesi eccezionale che il giudice a quo chiede sia cancellata in

ossequio al principio di ragionevolezza, di cui questa Corte ha più

volte fatto applicazione.

La censura va respinta.

La scelta tendente a garantire la persona offesa da sempre più

frequenti inconvenienti, riscontrabili in processi che coinvolgono

direttamente il patrimonio morale della persona, non esorbita dai

limiti della ragionevolezza. I processi per ingiuria e diffamazione

hanno una loro singolarità che è nel sistema e nella realtà, come

appare evidente da una serie di casi in cui inopinatamente compaiono

in sentenza affermazioni che il dispositivo, letto in udienza, non

lasciava in alcun modo immaginare o presumere (singolarità che in

altri Paesi è risolta nel senso che dà luogo a una disciplina

completamente diversa e autonoma).

È vero, infatti, che il pubblico ministero rappresenta tutti gli

interessi offesi dal reato, ma li difende su un piano oggettivo e

generale che può, talvolta, astrarre dalla situazione soggettiva che

contraddistingue i reati inerenti alla delicatissima sfera dell'onore

e della reputazione. L'apprezzamento del soggetto passivo del reato

di ingiuria e diffamazione assume perciò un rilievo a cui non è

irragionevole precludere un'autonoma difesa, potendo in singoli casi

risultare inadeguata la tutela che spetta al pubblico ministero.

La persona offesa, attraverso l'impugnazione, può ottenere che i

fatti e le valutazioni riportati in sentenza siano meglio ponderati,

nuovamente verificati e controllati. E che tale verifica successiva

sia richiesta proprio quando è la vittima del reato di ingiuria e

diffamazione a subirne i pregiudizievoli effetti, è scelta non

arbitraria, stante la realtà di quegli inconvenienti.

Che poi tale soluzione legislativa sia stata ristretta ai soli

casi dei reati in esame e non pure allargata agli altri che sono

stati anche analiticamente menzionati dalla parte costituita è fatto

che, se accresce la tutela della persona offesa dai reati di ingiuria

e diffamazione, non diminuisce quella già storicamente accordata

alla persona offesa ed alla parte civile nel vecchio codice di

procedura penale, ed ora ulteriormente rafforzata con il nuovo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 577 del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli articoli 3 e 112 della Costituzione, dalla Corte

d'appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:474 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari