Corte costituzionale

Sentenza n. 132/1970

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/07/1970 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 531

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29

novembre 1968 dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale

a carico di Nanni Maria Luisa Ernesta, iscritta al n. 31 del registro

ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 78 del 26 marzo 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 17 giugno 1970 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 29 novembre 1968 nel corso di un

procedimento penale a carico di Nanni Maria Luisa Ernesta la Corte

d'appello di Bologna ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 54 e 531 del codice di procedura penale in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, ritenendo che la normativa

denunciata che prevede la risoluzione dei conflitti di competenza

attraverso un procedimento in camera di consiglio presso la Corte

suprema di cassazione senza intervento dei difensori sia in contrasto

con il principio costituzionale sulla inviolabilità della difesa in

ogni stato e grado del procedimento. Nella specie la questione sarebbe

rilevante, in quanto alla difesa dell'imputata non fu consentito di

intervenire nel procedimento con il quale la Cassazione ha risolto un

conflitto fra il tribunale ed il pubblico ministero che concerneva il

giudizio in corso.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato, con

deduzioni depositate il 13 febbraio 1969, contestando anzitutto la

rilevanza della questione proposta, sia perché il procedimento per la

risoluzione del conflitto di competenza si sarebbe ormai concluso con

una pronuncia avente efficacia di giudicato nei confronti del giudice

a quo, sia perché detto procedimento avrebbe natura incidentale e del

tutto autonoma rispetto a quello ordinario in corso con la conseguenza

che il giudice di quest'ultimo non sarebbe comunque legittimato a

sollevare questioni ad esso attinenti.

Nel merito poi l'Avvocatura di Stato osserva che ai fini della

risoluzione di un conflitto di competenza, elevato dal giudice o

denunziato dalle parti, gli atti e i documenti del processo vengono

trasmessi alla Corte di cassazione; che le stesse parti ricevono

comunicazione dell'avvenuta fissazione dell'udienza di deliberazione in

camera di consiglio e possono pertanto presentare documenti, istanze e

memorie scritte. Mancherebbe, in definitiva, soltanto la fase del

dibattimento, vale a dire la partecipazione dei difensori ad una

discussione orale, ma ciò costituirebbe soltanto una speciale

caratteristica del procedimento che non impedisce né rende

estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa. Le

conclusioni della Avvocatura di Stato sono quindi volte ad ottenere

una pronuncia di inammissibilità ovvero di infondatezza della

questione sollevata.

3. - All'udienza del 17 giugno 1970 l'avvocato dello Stato ha

confermato le proprie tesi e conclusioni. Considerato in diritto :

Deve accogliersi l'eccezione di inammissibilità della questione

per irrilevanza, sollevata in linea pregiudiziale dall'Avvocatura dello

Stato.

Le disposizioni denunciate (artt. 54 e 531 cod. proc. pen.) non

concernono, infatti, il giudizio in corso presso la Corte d'appello di

Bologna né quello di primo grado oggetto del gravame, avendo

esclusivo riferimento ai procedimenti in camera di consiglio dinanzi

alla Corte di cassazione in sede di risoluzione dei conflitti di

competenza. E, nella specie, di dette norme ebbe a fare applicazione

la Corte di cassazione decidendo, con sentenza 23 giugno 1966, sul

conflitto denunciato dal Procuratore della Repubblica presso il

tribunale di Bologna avverso un'ordinanza di quel tribunale che,

dichiarata la nullità dell'istruttoria sommaria per violazione del

diritto di difesa, aveva rimesso gli atti allo stesso Procuratore della

Repubblica affinché procedesse a rinnovare l'istruttoria.

La questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 531

del codice di procedura penale viene ora proposta dalla Corte

d'appello, dopo che il procedimento in cassazione si era

definitivamente concluso con la menzionata sentenza, che annullava

l'ordinanza del tribunale, restituendo a questo gli atti per

l'ulteriore corso del giudizio di merito.

Nessuna influenza, pertanto, potrebbe avere una qualsiasi

pronuncia di questa Corte sul giudizio a quo, ostandovi l'effetto

preclusivo della sentenza emessa dalla Corte di cassazione, cui il

codice di rito, nell'art. 54, quarto comma, attribuisce testualmente

"autorità di cosa giudicata" con la sola eccezione prevista nello

stesso comma per l'ipotesi, che qui non interessa, di nuovi fatti o

circostanze che vengano a modificare la competenza per materia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 54 e 531 del codice di procedura penale, sollevata in

riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione dalla

Corte d'appello di Bologna con ordinanza 29 novembre 1968.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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