Corte costituzionale

Sentenza n. 170/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1963 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 506, 507,

508, 509 e 510 del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 30 maggio 1962 dal Pretore di Milano nel procedimento penale

a carico di Monti Michele, iscritta al n. 54 del Registro ordinanze

1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del

16 marzo 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 20 novembre 1963 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Un'ordinanza emessa il 30 maggio 1962 dal Pretore di Milano,

pervenuta a questa Corte il 1 marzo 1963, ha prospettato

l'illegittimità costituzionale degli artt. 506, 507, 508, 509 e 510

del Cod. proc., penale che consentono al Pretore, nei casi ivi

previsti, di pronunziare la condanna con decreto senza procedere al

dibattimento e regolano il relativo procedimento. Ha ritenuto il

Pretore che, non essendo prescritto che si nomini il difensore al

denunciato prima di emettere il decreto, resta violato il diritto alla

difesa garantito dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione; il

quale diritto non può ritenersi tutelato dalla possibilità di

proporre opposizione, sia perché questo atto istituisce uno stadio

ulteriore del procedimento, diverso da quello che conduce alla

condanna, sia perché i brevissimi termini entro cui l'opposizione è

proponibile non creano presupposti di un'idonea difesa allorché manchi

la possibilità che questa sia assunta da un soggetto, quale il

difensore, tecnicamente capace.

2. - L'ordinanza fu emessa nel dibattimento e venne pertanto

notificata solo al Presidente del Consiglio dei Ministri (29 settembre

1962): venne comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento in

data 2 ottobre 1962.

3. - Nel giudizio così promosso l'imputato non si è costituito,

ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il quale, per un verso, ha richiamato la sentenza di questa Corte

del 22 marzo 1962, n. 29, secondo la quale il diritto di difesa deve

ritenersi garantito ogni qualvolta è assicurata la possibilità di

tutelare in giudizio le proprie ragioni e di farsi assistere dal

difensore e, per altro verso, ha fatto presente che il procedimento per

decreto consente alla parte di farsi assistere dal difensore pure nella

fase che precede la condanna, anche mediante la presentazione di

memorie. Quando la parte non nomina un suo difensore per assisterla

nel corso di tale fase, esprime un comportamento non diverso da quello

che attua ove non comparisca nella fase di opposizione, i cui effetti

legali sono stati dichiarati legittimi da questa Corte (sentenza 8

marzo 1957, n. 46) perché conseguenti ad una condotta volontaria del

soggetto. Se, nella fase anteriore alla condanna, non è previsto

l'obbligo della nomina di un difensore, ciò accade perché l'esercizio

del diritto di proporre opposizione dà all'interessato la possibilità

di chiedere il giudizio con la sicurezza di tutte le garanzie

processuali; e nemmeno la brevità dei termini previsti per

l'opposizione incide sulla salvaguardia del diritto di difesa, non

sussistendo, fra l'altro, uno strumento di misura che permetta di

condurre una indagine di congruenza.

4. - Alla pubblica udienza del 20 novembre 1963 il Presidente del

Consiglio dei Ministri ha insistito nelle osservazioni proposte. Considerato in diritto :

1. - È infondato che il procedimento penale per decreto, così

com'è regolato negli articoli denunciati, menomi il diritto alla

difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

L'opposizione prevista nell'art. 507, secondo e terzo comma, del

Codice di procedura penale, rende esperibile quel diritto nella stessa

sede dibattimentale di primo grado in cui si sarebbe esercitato ove non

fosse stato emesso il decreto di condanna, e con la medesima ampiezza

che avrebbe potuto assumere nel procedimento ordinario; e non vale

perciò obiettare che la difesa, per regola costituzionale, deve essere

possibile in ogni grado del processo. Mediante l'opposizione, la parte

è anzi in grado di svolgere le sue ragioni nella conoscenza della

valutazione data dal giudice alle risultanze processuali, e non

soltanto sulla base della contestazione o della notizia di un'accusa;

il che è di agevolazione anziché di pregiudizio.

Nemmeno ha pregio rilevare che non è garantito il diritto di

difesa nella fase anteriore al decreto di condanna. Ove il Pretore

decida di emettere questo decreto, la parte ha notizia formale del

procedimento soltanto quando riceve la notifica della pronunzia; solo

da quel momento la legge perciò deve apprestare un modo, di difesa, e

ben si spiega allora come l'opposizione al decreto sia il mezzo formale

di far valere le proprie ragioni. Peraltro la legge né vieta alla

parte che in qualsiasi modo abbia avuto, conoscenza del procedimento di

presentare al Pretore le sue difese, né vieta al Pretore di escuterle

e, prima di emettere il decreto, di sentire la parte e di prenderne in

considerazione le istanze.

Questa Corte ha deciso (sentenza 8 marzo 1957, n. 46) non solo che

il diritto alla difesa va inteso esclusivamente come possibilità

effettiva del suo esperimento, ma altresì che non lo ferisce né lo

pregiudica la legge che ne adegua le modalità di esercizio alle

speciali caratteristiche di struttura del singolo procedimento, essendo

sufficiente che della difesa vengano realizzati lo scopo e la funzione:

per quanto si è detto, a codesti criteri, risponde pienamente il

sistema del procedimento penale per decreto, e deve perciò ritenersi

che esso non violi in nessun modo il principio invocato dal Pretore di

Milano.

2. - Qualora non venga proposta opposizione, il decreto penale

diviene esecutivo, non perché l'ordinamento dà valore ad una

pronunzia emessa senza che si sia dato modo alla parte di dedurre le

proprie ragioni, ma perché la parte, non opponendosi alla condanna, ha

ritenuto di non avere motivi da far valere contro l'apprezzamento delle

risultanze processuali espresso dal giudice e la qualificazione che ne

ha dato; così come essa riconosce di non avere interesse a rimuovere

gli effetti del decreto, quando, proposta opposizione, non compaia

all'udienza fissata per il dibattimento senza giustificato motivo.

Con riguardo a questa seconda ipotesi, in cui l'inattività della

parte è semplicemente parziale, questa Corte, nella citata sentenza 8

marzo 1957, n. 46, ha deciso che legittimamente l'art. 510, primo

comma, del Codice di procedura penale, in vista del comportamento

dell'opponente, fa obbligo di disporre l'esecuzione del decreto di

condanna ed esclude, quindi, che il diritto di difesa possa esercitarsi

ai fini di un riesame del merito. A fortiori deve ritenersi legittimo

prescrivere, come fa l'art. 507, terzo comma, del Cod. proc. penale,

che, decorso inutilmente il termine stabilito per la proposizione

dell'opposizione, il decreto di condanna diviene esecutivo: in questo

caso l'inerzia della parte è assoluta e perciò, più chiaramente che

nell'altro, essa riconosce di non aver alcun interesse alla difesa.

Non deve perciò opinarsi che resti leso questo diritto quando esso

non può svolgersi perché la legge ragionevolmente ritiene o presume

che la parte, con il proprio contegno processuale, ha dimostrato di non

avere ragioni da far valere o si sia preclusa la possibilità di farne

valere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 506, 507, 508, 509 e 510 del Codice di procedura penale,

proposta dal Pretore di Milano con ordinanza del 30 maggio 1962, in

riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1963:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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