Art. 495 c.p.p. — Provvedimenti del giudice in ordine alla prova

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Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma dell'articolo 190 comma 1. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facolta' di esaminare i documenti di cui e' chiesta l'ammissione. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilita' delle prove. Il giudice, sentite le parti, puo' revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove gia' escluse.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 8 agosto 1992

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 182/2001

    Questione infondata
    8 giugno 2001

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 493, comma 3, e 495 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, dal tribunale diS. Maria Capua Vetere con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.…

    Art. 493 c.p.p. · Art. 495 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

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  • Sentenza n. 532/1995

    Questione infondata
    29 dicembre 1995

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. (nella parte in cui non consente alla parte civile, ma solo all'imputato ed al P.M., il diritto all'ammissione delle prove indicate a carico dell'imputato sui fatti oggetto della prova a discarico), in quanto: con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., la non equiparabilità tra parti principali e necessarie del processo penale (P.M. ed imputato) e parte civile, la cui presenza è solo eventuale, nonché tra gli interessi di cui ciascuna è rispettivamente portatrice giustifica il diverso trattamento in ordine all'ammissione delle prove 'ex' art. 495, comma 2; con riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., la disposizione impugnata non preclude affatto alla parte civile di presentare anch'essa le proprie richieste. red.: S. Di Palma

    Art. 495 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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  • Sentenza n. 284/1994

    Questione infondata
    6 luglio 1994

    Come già ritenuto dalla Corte per l'ipotesi di ammissione di prove richieste per la prima volta nel dibattimento, anche nel caso di richiesta, ai sensi dell'art. 495, terzo comma, cod. proc. pen., di ammissione di prove documentali dalle parti private dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento - diversamente dalla disciplina delle altre prove che devono essere richieste, a pena di inammissibilità, almeno sette giorni prima del dibattimento, ai sensi dell'art. 468, primo comma, cod. proc. pen. -, l'eventuale difficoltà, per le altre parti, di esaminare tali prove documentali può essere agevolmente superata dalla concessione di un termine da parte del giudice, potendosi senz'altro ravvisare in tal caso una di quelle "ragioni di assoluta necessità" idonee a giustificare la sospensione del dibattimento ai sensi dell'art. 477, secondo comma, cod. proc. pen.. Oltre che per le peculiari caratteristiche della prova testimoniale, che giustificano una diversa disciplina al riguardo rispetto alla prova documentale, una volta garantito per tutte le parti il diritto alla controprova, è inconsistente il rilievo circa la disparità di trattamento che deriverebbe dal fatto che, mentre le parti private conoscono il contenuto del fascicolo del pubblico ministero, questi non può conoscere la documentazione in possesso delle parti private, anche perché la preventiva conoscenza da parte dell'imputato del contenuto del fascicolo del pubblico ministero, lungi dal costituire un privilegio, rappresenta una elementare garanzia dell'esercizio del diritto di difesa. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., degli artt. 468, primo comma, 567, secondo comma, e 495, terzo comma, cod. proc. pen.). - S. n. 203/1992. V. anche la seguente massima B. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 468 c.p.p. · Art. 567 c.p.p. · Art. 495 c.p.p. · Art. 3 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art495 · fonte del testo

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