Corte costituzionale

Sentenza n. 532/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1995 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 495, comma 2,

del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 22

giugno 1994 dal Pretore di Milano, sezione distaccata di Legnano, nel

procedimento penale a carico di Bassani Aurora, iscritta al n. 16

del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il Giudice

relatore Mauro Ferri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Milano, sezione distaccata di Legnano, ha

ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 495, comma 2, del codice di procedura

penale, "nella parte in cui non consente alla parte civile, ma solo

all'imputato e al Pubblico Ministero, il diritto all'ammissione delle

prove indicate a carico dell'imputato sui fatti oggetto della prova a

discarico".

2. - Nel corso di un procedimento penale la parte civile ha

sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 495,

comma 2, nella parte in cui esclude che la parte civile possa

chiedere la prova contraria come invece viene riconosciuto al

pubblico ministero e all'imputato.

Premette il remittente che con l'art. 190 del codice di procedura

penale il legislatore ha stabilito uno dei principi cardine del nuovo

processo penale, ispirato al sistema accusatorio, attribuendo alle

parti un vero e proprio diritto alla prova.

Il successivo art. 468 attribuisce alle parti la possibilità di

chiedere l'esame di testimoni e consulenti, nonché (al comma 4) la

facoltà di chiedere la citazione a prova contraria di testimoni,

periti e consulenti non compresi nella propria lista.

Le norme citate non attuano quindi alcuna sperequazione nel

trattamento processuale tra i diversi soggetti, attribuendo alle

varie parti un eguale diritto alla prova.

3. - Ad avviso del remittente, però, una non giustificata

disparità di trattamento viene introdotta dall'art. 495, comma 2,

che attribuisce solo all'imputato e al pubblico ministero il diritto

alla prova contraria, non facendo menzione della possibilità di

estendere tale diritto anche alle altre parti processuali e, in

particolare, alla parte civile costituita.

Ritiene il Pretore che tale differente disciplina non abbia

ragionevole spiegazione e comporti conseguenze sul diritto di difesa

e sul principio di parità delle parti processuali; di qui il dubbio

di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità

dell'attuale normativa.

4. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione.

Rileva la difesa del Presidente del Consiglio che la norma

impugnata costruisce un vero e proprio "diritto" per le due parti

principali del processo, ma non per questo preclude (come anche

ritenuto da parte della dottrina), la "facoltà" per le altre parti

private (non solo la parte civile, ma anche, ad esempio, la persona

offesa) di indicare comunque la controprova senza che a ciò

corrisponda un dovere per il giudice di ammetterla.

Tale differenza di trattamento, a suo avviso, ben può

giustificarsi in relazione alla diversità degli interessi di cui

sono rispettivamente portatori, da un lato, imputato e pubblico

ministero e, dall'altro, le altri parti private. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Milano, sezione distaccata di Legnano, dubita,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della

legittimità costituzionale dell'art. 495, comma 2, del codice di

procedura penale, "nella parte in cui non consente alla parte civile,

ma solo all'imputato ed al Pubblico Ministero, il diritto

all'ammissione delle prove indicate a carico dell'imputato sui fatti

oggetto della prova a discarico".

2. - In sintesi, il giudice remittente ritiene che la norma

impugnata, in quanto non consente alla parte civile ma solo

all'imputato ed al pubblico ministero il diritto all'ammissione della

prova contraria, contrasti con l'art. 3 della Costituzione, per

violazione del principio di parità delle parti processuali, nonché

con l'art. 24 della Costituzione, per una ingiusta lesione del

diritto di difesa della parte civile.

3. - La questione non è fondata.

Va, innanzitutto, ricordato che l'intervento nel processo penale

della parte civile trova giustificazione oltre che nella necessità

di tutelare un legittimo interesse della persona offesa dal reato

nell'unicità del fatto storico, valutabile sotto il duplice profilo

dell'illiceità penale e dell'illiceità civile, realizzando così

non solo un'esigenza di economia dei giudizi, ma anche evitando un

possibile contrasto di pronunce.

Senonché, l'azione per il risarcimento o le restituzioni ben può

avere ab initio una propria autonomia nella naturale sede del

giudizio civile con un iter del tutto indipendente rispetto al

giudizio penale, nel quale non sussistono quei condizionamenti che,

viceversa, la legge impone nel caso in cui si sia preferito

esercitare l'azione civile nell'ambito del procedimento penale;

condizionamenti giustificati dal fatto che oggetto dell'azione penale

è l'accertamento della responsabilità dell'imputato.

È proprio nella non equiparabilità tra parti principali - e

necessarie - del processo penale e parte civile, la cui presenza è

solo eventuale, nonché tra gli interessi di cui ciascuna è

rispettivamente portatrice, che si giustifica il diverso trattamento

in ordine all'ammissione delle prove ex art. 495, comma 2.

Ferma restando, quindi, tale differenza di posizione tra imputato e

pubblico ministero da un lato, e parte civile dall'altro, occorre,

infine, rilevare che la medesima norma impugnata, pur qualificando

come diritto l'ammissione delle prove per le parti principali, non

preclude affatto alla parte civile la facoltà di presentare

anch'essa le proprie richieste. Non sussiste, pertanto, alcuna

lesione del suo diritto alla difesa, garantito in via generale

dall'art. 190 del codice di procedura penale - che pone un principio

di carattere generale il cui valore si proietta in tutte le fasi

processuali - e dall'art. 468, comma 4, del medesimo codice, che

prevede espressamente la possibilità per "ciascuna parte" di

presentare in dibattimento testimoni, periti o consulenti tecnici in

controprova, senza che a ciò corrisponda un dovere per il giudice di

ammetterla.

Posizione del tutto analoga a quella dello stesso imputato il quale

- è appena il caso di ricordare - non ha diritto alla controprova

sui fatti oggetto delle prove in ordine alla responsabilità civile,

introdotte dalla parte civile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 495, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di

Milano, sezione distaccata di Legnano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ferri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:532 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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