Art. 493 c.p.p. — Richieste di prova

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Il pubblico ministero espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione e indica le prove di cui chiede l'ammissione. Successivamente, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove. E' ammessa l'acquisizione di prove non indicate nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente. Il presidente regola l'esposizione introduttiva e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 375/1994

    Questione inammissibile
    27 ottobre 1994

    Manifesta inammissibilità della questione, essendo previsti dall'ordinamento mezzi ordinari e sufficienti (artt. 496 e segg. cod. proc. pen.) a compiere, nel caso, il richiesto accertamento, e non avendo il pretore per nulla chiarito, contraddicendo oltretutto l'avviso espresso in un precedente provvedimento, i motivi per cui solo l'esame di tutto il fascicolo del pubblico ministero potrebbe consentirgli di decidere sulla proposta eccezione di nullità. red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 431 c.p.p. · Art. 491 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 203/1992

    Questione infondata
    28 aprile 1992

    Nel caso di ammissione, all'inizio del dibattimento, ex art. 493, terzo comma, cod. proc. pen., di prove non indicate nella lista di cui all'art. 468, quando la parte che le richiede dimostri di non averle potute indicare tempestivamente, l'esigenza di assicurare a ciascuna delle altre parti e allo stesso pubblico ministero, ai fini dell'eventuale esercizio di dedurre prova contraria, la possibilità di esaminarle adeguatamente, ben può costituire - ed anzi deve ritenersi che integri senz'altro - una di quelle "ragioni di assoluta necessità" che abilita il giudice, in assenza di altra specifica disposizione, ai sensi dell'art. 477, secondo comma, (ved. massima A) a disporre, se la parte interessata lo richieda, la sospensione del dibattimento. Nel provvedere in tale senso, il giudice ha altresì facoltà di graduare la durata della sospensione, adeguandola alle singole concrete fattispecie, al fine di contemperare al meglio, caso per caso, le opposte esigenze. Cadono quindi le censure di incostituzionalità avanzate in base all'errato presupposto interpretativo che ciò non fosse consentito. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 493 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli art. 3, 24 e 77, in relazione all'art. 2, dir. 3, legge 16 febbraio 1987, n. 81, della Costituzione).

    Art. 493 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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