Corte costituzionale

Sentenza n. 203/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1992 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 493 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1991

dal Pretore di Verona, sezione distaccata di Caprino Veronese, nel

procedimento penale a carico di Andolfo Francesco ed altro, iscritta

al n. 13 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Verona, sezione distaccata di Caprino Veronese,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 77 della Costituzione, dell'art. 493 del codice di

procedura penale, "nella parte in cui non prevede la facoltà di

chiedere un termine per l'esame delle prove ammesse ai sensi del

terzo comma dello stesso articolo e vertenti su circostanze diverse

da quelle già indicate nelle liste depositate ai sensi dell'art. 468

del codice di procedura penale".

Il remittente premette che al dibattimento si è costituita la

parte civile chiedendo l'ammissione di prove testimoniali vertenti su

circostanze diverse da quelle indicate dalle altre parti nelle

rispettive liste di cui all'art. 468 del codice di procedura penale.

A seguito dell'ammissione di tali prove ai sensi dell'art. 493,

terzo comma, del codice di procedura penale - in quanto il mancato

deposito della lista è apparso imputabile all'omessa citazione della

parte offesa per l'udienza dibattimentale -, la difesa degli imputati

ha chiesto un breve rinvio per poter esaminare le prove dedotte per

la prima volta dalla parte civile.

A tale richiesta di rinvio si sono opposti il pubblico ministero e

la parte civile.

Ciò premesso, il giudice a quo solleva la anzidetta questione,

sostenendo che la evidenziata situazione - non evitabile attraverso

un'applicazione analogica dell'art. 519 del codice di procedura

penale, concernente ipotesi del tutto diversa - determina,

innanzitutto, una ingiustificata disparità di trattamento tra le

parti (in violazione sia dell'art. 3 della Costituzione, sia

dell'art. 2, n. 3 della legge di delega, e quindi dell'art. 77 della

Costituzione), risultando svantaggiata quella che, per circostanze a

sé estranee, vede ammessa l'acquisizione di prove richieste per la

prima volta in sede predibattimentale: in tal caso non è infatti

possibile usufruire del termine dei due giorni previsto dall'art. 567

del codice di procedura penale; dà luogo, inoltre, ad una

limitazione del diritto di difesa dell'imputato, sancito dall'art. 24

della Costituzione.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione.

Ritiene l'Avvocatura che la lettura combinata degli artt. 468,

primo comma, 495, secondo comma, e 477, secondo comma, del codice

consenta di pervenire ad un'interpretazione coerente con i principi

costituzionali e conforme alla direttiva n. 3 dell'art. 2 della legge

di delega.

L'art. 495, secondo comma, stabilisce il diritto di prova

contraria come cardine dell'istruzione probatoria; l'art. 468, primo

comma, soddisfa l'esigenza di mettere le parti nella condizione

concreta di poter articolare la controprova; l'art. 477, secondo

comma, consente al giudice di sospendere il dibattimento per ragioni

di assoluta necessità. Alla stregua delle norme citate, prosegue

l'Avvocatura, ben potrebbe il giudice, valutate le esigenze difensive

delle altre parti, e ritenuta la assoluta necessità di garantire in

concreto il diritto alla prova a discarico, esercitare l'anzidetto

potere discrezionale di sospensione del dibattimento. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Verona, sezione distaccata di Caprino Veronese,

solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 493 del

codice di procedura penale nella parte in cui, dopo aver stabilito

l'acquisibilità, nella fase degli atti introduttivi del

dibattimento, di prove non indicate nella lista di cui all'art. 468

quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute

indicare tempestivamente (terzo comma), non prevede la facoltà delle

altre parti di chiedere un termine per l'esame di dette prove,

nemmeno quando queste introducano nuovi temi d'indagine.

Ad avviso del remittente, la denunciata lacuna normativa (non

colmabile mediante un'applicazione analogica dell'art. 519 del codice

di procedura penale, concernente un'ipotesi del tutto diversa) viola,

da un lato, gli artt. 3 e 77 della Costituzione - quest'ultimo in

relazione alla direttiva n. 3 della legge di delega n. 81 del 1987 -,

per ingiustificata disparità di trattamento fra le parti, risultando

svantaggiata quella che, per circostanze a sé estranee, vede ammessa

l'acquisizione di prove richieste da altra parte per la prima volta

in sede dibattimentale, senza avere la possibilità di usufruire di

un termine per esaminare le deduzioni avversarie ed approntare

un'idonea linea difensiva o accusatoria; dall'altro, l'art. 24 della

Costituzione per la lesione del diritto di difesa della medesima

parte, nella fattispecie l'imputato.

2. - La questione non è fondata.

Va, innanzitutto, osservato che, secondo un generale principio, le

parti hanno sempre la facoltà di formulare al giudice richieste,

scritte od orali (cfr. artt. 121 e 141 del codice di procedura

penale). Il problema, del resto, deve ritenersi sostanzialmente

incentrato (al di là della formulazione letterale dell'ordinanza di

rimessione) non tanto sulla facoltà delle parti di chiedere, nella

ipotesi in discussione, un termine per l'esame delle prove ammesse ex

art. 493, terzo comma, quanto sulla possibilità per il giudice di

concedere un tale termine, in accoglimento della richiesta.

Ciò posto, il vigente sistema processuale - contrariamente a

quanto ritiene il remittente - offre al giudice lo strumento per

soddisfare, in casi quali quello di specie, le esigenze delle parti.

Invero, l'art. 477 del codice di procedura penale, dopo aver

stabilito, al primo comma, che il dibattimento, quando non è

assolutamente possibile esaurirlo in una sola udienza, deve

proseguire nel giorno seguente non festivo, dispone (secondo comma)

che "il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni

di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte

le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi".

Trattasi di norma che, sia per la sua collocazione nel capo dedicato

alle "disposizioni generali" del dibattimento, sia per il suo

specifico contenuto, ha evidente carattere generale e residuale,

mirando a contemperare il principio della concentrazione del

dibattimento (direttiva n. 66 della legge di delega) con l'esigenza

di consentire sospensioni di breve durata per motivi non

esplicitamente indicati, ma comunque caratterizzati da un'"assoluta

necessità". A detta norma, pertanto, il giudice può ricorrere

ogniqualvolta, in mancanza di altra disposizione specifica che

preveda la sospensione del dibattimento, ritenga che nella

fattispecie si sia in presenza dell'anzidetto presupposto.

Ora, va osservato che il codice riconosce alle parti il diritto di

dedurre prova contraria (art. 468, quarto comma); ed anzi attribuisce

all'imputato il diritto "all'ammissione delle prove indicate a

discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico" ed

analogo diritto al pubblico ministero "in ordine alle prove a carico

dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico"

(art. 495, secondo comma). Sussiste, poi, l'evidente esigenza di

assicurare a ciascuna parte la possibilità di esaminare

adeguatamente le prove indicate dalle altre parti, ai fini

dell'eventuale esercizio dei diritti sopra menzionati: ed a ciò

sono, infatti, preordinati i termini dilatori per il deposito delle

liste di cui agli artt. 468, primo comma, e 567, secondo comma, del

codice di procedura penale.

Ne consegue che, come esattamente osserva l'Avvocatura dello

Stato, il soddisfacimento dell'anzidetta esigenza nel caso di

ammissione di prove all'inizio del dibattimento, ex art. 493, terzo

comma, del codice di procedura penale, ben può costituire - ed anzi

deve ritenersi che integri senz'altro - una di quelle "ragioni di

assoluta necessità" che abilita il giudice, in assenza di altra

specifica disposizione, ai sensi del richiamato art. 477, secondo

comma, a disporre la sospensione del dibattimento, ove, ovviamente,

come avvenuto nel giudizio a quo, la parte interessata formuli una

richiesta in tal senso.

La indicata soluzione offre, inoltre, al giudice la possibilità

di graduare, adeguandola alle singole concrete fattispecie, la durata

della sospensione, al fine di contemperare al meglio, caso per caso,

le opposte esigenze sopra menzionate.

In conclusione, la questione si rivela basata su un erroneo

presupposto, e conseguentemente deve dichiararsi non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 493 del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 77 della Costituzione, dal Pretore di

Verona, sezione distaccata di Caprino Veronese, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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