Art. 493 c.p.p. — Richieste di prova

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Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove. E' ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensiva. 4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari

Testo in vigore dal 2 gennaio 2000 al 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 290/2011

    Questione infondata
    4 novembre 2011

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dell'articolo 493, comma 3, del codice di procedura penale, «là dove non prevede - in caso di consenso all'acquisizione di tutti gli atti del fascicolo del PM - la diminuzione della pena stabilita dall'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale». Il legislatore - il quale in tema di conformazione degli istituti processuali gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della irragionevolezza delle scelte compiute - attraverso la disposizione censurata e quella di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen, invocata quale tertium comparationis , ha disciplinato in modo differente situazioni processuali eterogenee, quali sono il rito del giudizio abbreviato e l'istituto della acquisizione della prova su accordo delle parti. Infatti, i due istituti processuali posti a raffronto risultano assolutamente disomogenei e non assimilabili, posto che gli accordi che possono intervenire tra le parti in ordine alla formazione del fascicolo per il dibattimento non escludono affatto il diritto di ciascuna di esse ad articolare pienamente i rispettivi mezzi di prova, secondo l'ordinario, ampio potere loro assegnato per la fase dibattimentale; ciò a differenza di quanto avviene per il rito abbreviato, la cui peculiarità consiste proprio nel fatto di essere un modello alternativo al dibattimento che - oltre a fondarsi sull'intero materiale raccolto nel corso delle indagini, a prescindere da qualsiasi meccanismo di tipo pattizio - consente una limitata acquisizione di elementi integrativi, ciò che lo configura quale rito a "prova contratta". Dalla disposizione censurata, poi, non deriva alcuna "compressione" dell'esercizio del diritto di difesa - sicché è da escludersi la denunciata violazione dell'art. 24 Cost. -, dal momento che l'assenza di previsione della riduzione di pena non impedisce che l'imputato possa esercitare detto diritto con pienezza di garanzie nel corso del dibattimento. Infine, la disposizione censurata non vìola l'art. 111 Cost, poiché non è lesiva delle regole del giusto processo, né del principio della ragionevole durata del processo: il rilievo per cui l'assenza della riduzione della pena non indurrebbe il difensore e/o l'imputato a prestare il consenso affinché gli atti del fascicolo del pubblico ministero confluiscano in quello del dibattimento, così determinando una maggiore durata del processo, è, infatti, un mero accadimento di fatto, ricollegato ad una scelta processuale. - Sull' ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della irragionevolezza delle scelte compiute, v. ex multis le richiamate sentenze n. 229 e n. 50 del 2010; n. 221 del 2008; e l'ordinanza n. 134 del 2009. Sulla differenza tra rito abbreviato ed accordo sulla prova, v., quale richiamato precedente specifico, l'ordinanza n. 182 del 2001.

    Art. 493 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

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  • Ordinanza n. 182/2001

    Questione infondata
    8 giugno 2001

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 493, comma 3, e 495 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, dal tribunale diS. Maria Capua Vetere con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.…

    Art. 493 c.p.p. · Art. 495 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

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  • Ordinanza n. 375/1994

    Questione inammissibile
    27 ottobre 1994

    Manifesta inammissibilità della questione, essendo previsti dall'ordinamento mezzi ordinari e sufficienti (artt. 496 e segg. cod. proc. pen.) a compiere, nel caso, il richiesto accertamento, e non avendo il pretore per nulla chiarito, contraddicendo oltretutto l'avviso espresso in un precedente provvedimento, i motivi per cui solo l'esame di tutto il fascicolo del pubblico ministero potrebbe consentirgli di decidere sulla proposta eccezione di nullità. red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 431 c.p.p. · Art. 491 c.p.p.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000. 23 parole tolte, 45 parole aggiunte.

Il pubblico ministero tolto: espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione e indica le prove di cui chiede l'ammissione. Successivamente, nell'ordine,aggiunto: , i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato aggiunto: nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove. E' ammessa l'acquisizione di prove non tolto: indicate aggiunto: comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente. tolto: Il presidente regola l'esposizione introduttiva e aggiunto: Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensiva. 4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzionetolto: . aggiunto: e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art493 · fonte del testo

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