Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1981 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 435, ultima

parte, del codice di procedura penale (Reati commessi in udienza),

promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1975 dalla Corte

d'appello di Venezia, nel procedimento penale a carico di Pinna

Giovanna, iscritta al n. 609 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice

relatore Leopoldo Elia;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Corte d'appello di Venezia, investita da gravame avverso

sentenza del tribunale pronunziata per reato di falsa testimonianza,

in ipotesi commesso nel corso del dibattimento, sollevava, con

ordinanza emessa il 16 settembre 1975, questione di costituzionalità

dell'art. 436, ultimo comma, del codice di procedura penale (in

realtà dell'art. 435, ultimo comma, cod. proc. pen.) per contrasto

con gli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione. La norma, infatti,

senza giustificazione alcuna, ad avviso del giudice a quo, esclude il

diritto ad un doppio grado di giurisdizione, lasciando sussistere solo

la possibilità di esperire ricorso alla Suprema Corte di legittimità

(art. 111, Cost.) a favore dell'imputato di delitto di falsa

testimonianza quando questi sia giudicato in primo grado da giudice

del dibattimento superiore per competenza a quello che dovrebbe

conoscere il reato secondo le norme generali; risulterebbero in

conseguenza lesi il principio di eguaglianza, per non giustificata

diversità di disciplina di fattispecie analoghe, il diritto di difesa,

il principio secondo cui nessuno può essere sottratto al giudice

naturale precostituito per legge.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, veniva

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 dell'11 febbraio 1976.

Interveniva nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, attraverso l'Avvocatura dello Stato, deducendo

l'infondatezza della questione. Richiamava precedenti sentenze di

rigetto di questa Corte (sentt. nn. 122 del 1963 e 92 del 1967)

relative alla disciplina dei reati commessi in udienza, le quali

pongono in luce le caratteristiche specifiche dei medesimi idonee a

giustificare un differenziato trattamento processuale. Né

costituirebbe diritto costituzionalmente garantito quello al doppio

grado di giurisdizione, del resto riconosciuto non senza significative

eccezioni nel vigente ordinamento processuale. Non sarebbe

comprensibile, infine, il richiamo all'art. 111 della Costituzione,

attesoché la norma impugnata non esclude il ricorso alla Suprema

Corte.

All'udienza di discussione l'Avvocatura dello Stato ribadiva le

tesi in precedenza svolte. Considerato in diritto :

Basta leggere la breve ordinanza di rimessione della Corte

d'appello di Venezia per accorgersi che la disposizione denunziata non

è l'art. 436, ultima parte, del codice di procedura penale bensì

l'art. 435, ultimo comma, dello stesso codice. Su quest'ultimo

articolo o su parte di esso questa Corte ebbe già a pronunziarsi, ma

ad altro proposito (sentt. nn. 122 del 1963 e 92 del 1967). Questa

volta la denunzia di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma,

pur sollevata con riguardo agli artt. 3, 24, 25 e 111 della

Costituzione, si fonda sulla ingiustificata esclusione del "diritto ad

un doppio grado di giurisdizione" quando si proceda a giudizio

immediato per reati commessi in udienza.

Nemmeno in questi termini la questione è fondata.

Già nella sentenza n. 117 del 1973 - con un asserto non riducibile

ad obiter dictum - questa Corte aveva escluso che il sistema

costituzionale prevedesse la garanzia del doppio grado di

giurisdizione (cognizione di merito). L'esclusione di tal garanzia,

data per pacifica da dottrina largamente prevalente e dalla

giurisprudenza della Cassazione, si fonda innanzitutto sulla assenza

nel testo costituzionale di una proposizione analoga a quella

contenuta nel secondo comma dell'art. 111 per il ricorso in

Cassazione. Del resto i lavori preparatori dell'Assemblea Costituente

chiariscono esaurientemente i motivi di tale assenza: a parte le c.d.

contravvenzioni oblazionabili, rimaneva dubbio se potesse concepirsi

appello contro le sentenze adottate dalle giurie e ad ogni modo la

questione andava rimessa alla legge, che avrebbe conformato l'istituto

stesso della giuria "in un modo o nell'altro". Sicché il Presidente

della Commissione per la Costituzione concludeva a favore di una

formula poco impegnativa: si può ricorrere contro tutte le sentenze,

salvo che la legge disponga altrimenti. Comunque questa proposta non

venne nemmeno formalizzata e fu invece respinto un emendamento

all'art. 102 del progetto (attuale art. 111), secondo il quale era

ammesso l'appello contro tutte le sentenze penali comportanti pene

detentive, salvo le limitazioni poste dalla legge per i giudizi di

lieve entità (Ass. Cost., 27 novembre 1947, pag. 2593).

Né diversa conclusione (a favore di una protezione costituzionale

sia pure indiretta dell'appello) può, con una argomentazione a

fortiori, trarsi dal disposto dell'art. 125, secondo comma, della

Costituzione ("Nella Regione sono istituiti organi di giustizia

amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da

legge della Repubblica"). Infatti questa norma disciplina innanzitutto

una modalità che deve assumere il sindacato giurisdizionale sugli

atti amministrativi della Regione, modalità che, del resto, va

inquadrata in un sistema di giustizia amministrativa nel quale, in

base all'art. 111, ultimo comma, della Costituzione, non si dà

ricorso in Cassazione per violazione di legge.

La garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione non

può neppure farsi discendere dall'art. 24, primo e secondo comma,

della Costituzione come proiezione diretta del diritto di difesa: in

realtà questo precetto assicura la tutela di tale diritto in ogni

stato e grado del procedimento, ma non garantisce la parte contro la

soppressione di un grado del processo.

Né il diritto dell'imputato ad un riesame delle decisioni che non

prosciolgono con formula piena può dirsi garantito indirettamente

dalla nostra Costituzione, soltanto come mezzo per rendere effettivo

l'esercizio dei diritti costituzionali esercitabili nel processo (si

vedano anche le sentt. nn. 110 del 1963 e 54 del 1968). In effetti,

talune pronunzie che richiamano l'appello quale mezzo o modo generale

del diritto di difesa (sentt. nn. 70 del 1975, 73 del 1978, 72 del

1979 e 53 del 1981) si fondano altresì sulla necessità di

ristabilire la par condicio tra imputato e pubblica accusa (artt. 512,

n. 2 e 3; 513, n. 2 e 3 cod. proc. pen.) e non contraddicono pertanto

alla più generale conclusione che la non appellabilità delle

sentenze di proscioglimento per amnistia non contrasta di regola con

gli artt. 3 e 24 della Costituzione (così sent. n. 72 del 1979, n. 2

del considerato in diritto).

La situazione non può poi dirsi mutata per effetto dell'art. 14,

paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e

politici (legge 25 ottobre 1977, n. 881 e deposito dello strumento di

ratifica da parte del Governo italiano comunicato in G.U. 23 novembre

1978, n. 328). Oltre alle considerazioni di carattere generale

contenute nella sentenza n. 188 del 1980 (n. 5 del considerato in

diritto), soprattutto in relazione all'art. 2, paragrafo 2 - che

prevede misure legislative degli Stati parti del Patto per dare

efficacia ai diritti in esso enunziati - è da soggiungere come già

ora non appare in contrasto con l'art. 14, paragrafo 5, un sistema che

prevede un riesame nel merito di un giudizio di condanna per delitti,

solamente nelle ipotesi di accoglimento di un ricorso (art. 111,

secondo comma, Cost.) con il quale si denunzino veri e propri vizi

nello svolgimento del processo e nella formazione del convincimento del

giudice.

Quanto alla violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione

(o anche del combinato disposto degli artt. 3 e 24), è da dire che le

peculiarità del contesto in cui si svolge il giudizio previsto

dall'art. 435 del codice di procedura penale (specie in ordine alla

evidenza della prova), peculiarità già sottolineate nella sentenza

n. 92 del 1967, escludono che si realizzi una illegittimità

costituzionale per disparità di trattamento.

Le affermazioni precedenti, peraltro, non tolgono che l'intera

disciplina processuale dei reati commessi in udienza sia suscettibile

di una opportuna riconsiderazione in sede legislativa, dal momento che

non a caso si è parlato in dottrina, proprio con riguardo all'art.

435, ultimo comma, del codice di procedura penale, di grave dissonanza,

di deviazione dal sistema, di mancato coordinamento con l'abrogazione

del terzo comma dell'art. 34 del codice di procedura penale (legge 18

giugno 1955, n. 517). Solo che il difetto di ragionevolezza così

denunziato non è tale da conferire consistenza ad una censura di

costituzionalità.

Le altre disposizioni costituzionali, richiamate come parametro

nella ordinanza di rimessione, non appaiono pertinenti ai termini in

cui è stato proposto il presente giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111

della Costituzione, la questione proposta con l'ordinanza in epigrafe

dalla Corte d'appello di Venezia relativa alla legittimità

costituzionale dell'art. 435, ultimo comma, del codice di procedura

penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE, Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari