Corte costituzionale

Sentenza n. 80/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 435, terzo

comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 aprile 1986 dal Tribunale di Genova nel

procedimento relativo all'ammissibilità dell'appello proposto da

Adel Ahmad Mohamed, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima

serie speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 30 giugno 1986 dal Tribunale di Genova nel

procedimento relativo all'ammissibilità dell'appello proposto da

Praticò Antonio, iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58, prima

serie speciale, dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Adel Ahmad Mohamed, interrogato dal Tribunale di Genova ai

sensi degli artt. 348- bis e 450- bis del codice di procedura penale,

ritrattava le dichiarazioni accusatorie precedentemente rese nei

confronti di tale Khafaga e, previo arresto, veniva processato e

condannato dal Tribunale di Genova per il reato di autocalunnia

commesso in udienza.

Avverso tale sentenza l'imputato proponeva appello.

Il Tribunale di Genova, chiamato a decidere sull'ammissibilità

del gravame, denuncia, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo

comma, e 25, primo comma, della Costituzione, l'illegittimità

dell'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale, nella

parte in cui non ammette il giudizio di appello contro la sentenza

pronunciata in primo grado dal tribunale per reato che, se non fosse

stato commesso nel corso di un'udienza davanti al tribunale, avrebbe

dovuto essere giudicato dal pretore.

Ricordate le sentenze costituzionali n. 117 del 1973 e n. 62 del

1981, con le quali la Corte ha ritenuto non fondate le medesime

questioni, il giudice a quo le ripropone, basandosi sia sul tempo

trascorso, che imporrebbe una revisione delle statuizioni allora

adottate, sia sugli interventi legislativi, che hanno sottratto al

tribunale la cognizione in sede di appello dei reati di competenza

del pretore.

Si sostiene, a tale riguardo, che, mentre nel sistema originario

del codice, il reato di competenza del pretore veniva giudicato in

primo grado dal giudice competente per l'appello, "così che una

qualche giustificazione del meccanismo poteva ricavarsi dal fatto che

la pronuncia emessa, sia pure in primo grado, da quest'ultimo giudice

veniva, in certo qual senso, a dire la parola definitiva in merito

essendo stata emanata dal giudice competente a tale funzione", dopo

la legge 31 luglio 1984, n. 400, che ha devoluto in ogni caso

l'appello contro le sentenze del pretore e del tribunale alla corte

d'appello, l'impossibilità di proporre qualsiasi gravame di merito

sarebbe del tutto ingiustificata.

Dal regime previsto dall'art. 435, terzo comma, del codice di

procedura penale, conseguirebbe, infatti, non soltanto la privazione

di un grado di giurisdizione, ma anche il venir meno "della

possibilità di ottenere una valutazione da parte di un ufficio

giudiziario", il quale, ormai, dopo la riforma del 1984, "appare

istituito in maniera esclusiva e completa per il riesame in merito

dei provvedimenti"; un ufficio che, a seguito dell'avvenuta

concentrazione di tutti i procedimenti in sede di appello nella sua

competenza, rappresenta un vero e proprio "giudice naturale di

secondo grado", dotato di competenza generale per materia e per

territorio.

Di qui lo "stridente caso di illogicità normativa oltre che di

trattamento disuguale fra giudizi ugualmente di competenza, in

secondo grado, della corte d'appello", derivante dalla persistente

possibilità di proporre appello nel caso di procedimento relativo a

reato commesso in udienza davanti al tribunale, se appartenente alla

sua cognizione. Senza contare che l'impossibilità dell'appello nel

caso di reato appartenente alla cognizione del pretore commesso

all'udienza del tribunale si può verificare solo in forza "di una

scelta discrezionale del pubblico ministero", in tal senso dovendosi

interpretare il combinato disposto degli artt. 435, secondo comma, e

436 del codice di procedura penale.

La situazione non differirebbe sostanzialmente dal regime della

"competenza prorogata pretorile" e dal regime della "rimessione dei

procedimenti" (entrambi dichiarati costituzionalmente illegittimi con

sentenza n. 88 del 1962), istituti attraverso i quali, a seguito di

una scelta discrezionale del pubblico ministero, "il reato commesso

in udienza davanti ad un giudice di competenza superiore può essere

giudicato da quest'ultimo o meno a seguito soltanto di una

valutazione pienamente discrezionale del magistrato titolare

dell'azione penale".

In conclusione, dopo l'intervento del legislatore del 1984, l'art.

435, terzo comma, del codice di procedura penale costituirebbe "una

anomalia aberrante, non giustificata da nessun principio logico o

ragionevole, così da far apparire la norma colpita da un vero e

proprio vizio di illegittimità costituzionale".

Il fatto che, nel caso di reato commesso in udienza davanti alla

corte d'appello, resterebbe comunque precluso il riesame nel merito,

costituisce un'eccezione al normale regime della impugnabilità delle

sentenze "dovuta a motivi di impossibilità materiale": un'eccezione

che, secondo il giudice a quo, "non sembra possa inficiare il

ragionamento sopra svolto relativamente a tutte le altre ipotesi, in

cui invece la effettuazione di un giudizio di appello rimane

possibile".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44, prima serie speciale, del

10 settembre 1986.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che,

richiamandosi alle sentenze costituzionali n. 117 del 1973 e n. 62

del 1981, chiede una pronuncia di manifesta infondatezza per quel che

attiene ai profili riferiti agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in

quanto i mutamenti legislativi successivamente intervenuti non

appaiono in grado di modificare i termini della questione, fermo

restando che, per insegnamento della Corte, il principio del doppio

grado di giurisdizione non riceve tutela costituzionale. Con riguardo

all'art. 25 della Costituzione, l'Avvocatura Generale osserva che,

così come prospettata, la questione "attiene alla disciplina non

dell'appello, ma del giudizio di primo grado", in quanto la "scelta

discrezionale" del pubblico ministero determina la cognizione del

reato da parte del tribunale, se l'azione penale viene immediatamente

esercitata, ovvero del pretore, se si procede in un tempo successivo:

ciò che si verifica per il giudizio di secondo grado è solo un

effetto ulteriore ed indiretto della scelta inizialmente operata.

3. - Identiche le questioni sollevate dallo stesso Tribunale di

Genova con ordinanza del 30 giugno 1986 nel procedimento penale a

carico di Praticò Antonio, anch'egli arrestato in udienza per il

delitto di autocalunnia.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58, prima serie speciale, del

10 dicembre 1986.

Anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, svolgendo deduzioni identiche a quelle formulate in ordine

alla prima ordinanza. Considerato in diritto

1. - Con due ordinanze di rimessione dall'identico contenuto, il

che comporta la riunione dei relativi giudizi, il Tribunale di Genova

sottopone al vaglio di questa Corte l'art. 435, terzo comma, del

codice di procedura penale, "nella parte in cui non ammette il

giudizio di appello contro la sentenza di questo stesso tribunale

pronunciata in primo grado relativamente ad un reato che sarebbe

stato di competenza del pretore" se non fosse stato commesso nel

corso di un'udienza davanti al tribunale: la norma denunciata

contrasterebbe con una pluralità di parametri (artt. 3, 24, secondo

comma, 25, primo comma, della Costituzione) variamente considerati e

collegati.

2. - Per quanto riguarda la rilevanza delle questioni proposte, il

giudice a quo si dà carico di giustificare la particolarità del

momento processuale utilizzato per adire la Corte. Le questioni sono

state, infatti, sollevate dal Tribunale di Genova dopo aver

pronunciato sentenza di condanna, nella fase preordinata (art. 207

del codice di procedura penale) alla verifica dell'ammissibilità

dell'impugnazione da parte dello stesso giudice che ha emesso il

provvedimento impugnato.

In entrambi i casi di specie, a dolersi della sentenza con il

mezzo dell'appello era stato l'imputato ritenuto colpevole di

autocalunnia, reato di competenza del pretore, ma giudicato dal

tribunale ai sensi dell'art. 435, secondo comma, del codice di

procedura penale. Richiamandosi al terzo comma del medesimo articolo,

là dove dispone che "quando il tribunale abbia giudicato di un reato

di competenza del pretore...la sentenza è soggetta soltanto al

ricorso per cassazione", il Procuratore della Repubblica di Genova

aveva formalmente richiesto al Tribunale di applicare l'art. 207 e,

quindi, di dichiarare inammissibile il gravame dell'imputato. Ma

proprio i dubbi sulla legittimità costituzionale della parte

dell'art. 435, terzo comma, richiamata dal Pubblico ministero

inducevano il Tribunale a differire la decisione sulla richiesta, in

quanto, "se la norma fosse illegittima, il proposto appello sarebbe

ammissibile in base alle regole generali sull'appellabilità delle

sentenze di primo grado pronunciate dal tribunale", con evidenti

riflessi in ordine all'applicabilità dell'art. 207.

3. - Così rivendicate, ad un tempo, grazie ad argomentazioni

pienamente da condividere, sia, in genere, la legittimazione del

giudice penale a sollevare questioni di costituzionalità in una

fase, come quella configurata dall'art. 207 del codice di procedura

penale, esclusivamente destinata al controllo dell'ammissibilità

dell'impugnazione proposta contro il provvedimento che il giudice

stesso ha emanato (con ovvia limitazione, s'intende, alle questioni

concernenti la rituale esperibilità del gravame), sia, in ispecie,

la rilevanza dei dubbi di legittimità costituzionale aventi ad

oggetto la parte dell'art. 435, terzo comma, del codice di procedura

penale in concreto denunciata, il Tribunale di Genova prospetta

sostanzialmente un triplice ordine di questioni. Oggetto ne è sempre

tale parte dell'art. 435, mentre diversi sono i parametri

costituzionali di volta in volta invocati, facendosi riferimento con

la prima agli artt. 3 e 24, con la seconda all'art. 25, con la terza

agli artt. 3 e 25 della Costituzione. Si tratta, peraltro, di

questioni che, in linea di massima, come meglio si preciserà più

oltre, sono già state tutte affrontate e decise da questa Corte nel

senso della non fondatezza (v., in proposito, oltre alle sentenze n.

117 del 1973 e n. 62 del 1981, puntualmente ricordate dalle ordinanze

di rimessione, la sentenza n. 122 del 1963).

4. - Il giudice a quo con apprezzabile scrupolo si dà carico

dell'esigenza di riproporre le questioni già esaminate adducendo

nuovi argomenti ed indicando nuovi profili. A tal fine, si fa

soprattutto leva, da un lato, sulla circostanza del "tempo decorso

nel frattempo", senza che si sia provveduto "alla revisione

dell'intera disciplina" del giudizio immediato per i reati commessi

in udienza, e, dall'altro, sulle modificazioni che hanno coinvolto

"altre parti della normativa processuale", con più spiccato riguardo

ai mutamenti intervenuti in forza della legge 31 luglio 1984, n. 400,

la quale "ha devoluto in ogni caso l'appello contro le sentenze dei

pretori e dei tribunali alla corte d'appello, così che il tribunale

ha perduto ogni competenza di secondo grado".

5. - Il primo dei due argomenti viene, più in particolare,

utilizzato per giustificare il riesame della questione proposta in

riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione,

già dichiarata non fondata con la sentenza n. 62 del 1981. Infatti,

ad avviso del giudice a quo, il tempo inutilmente trascorso

dall'emanazione di tale pronuncia mal si concilierebbe con la

"sollecitazione" che, nella parte conclusiva della motivazione di

quella sentenza, sarebbe stata rivolta "al legislatore ordinario

affinché questi provvedesse alla revisione dell'intera disciplina"

processuale dei reati commessi in udienza, onde eliminare la carenza

del doppio grado di giurisdizione nei casi contemplati dall'art. 435,

terzo comma, del codice di procedura penale.

6. - La questione è manifestamente infondata.

Il profilo indicato come nuovo non incide sui termini del

problema. E ciò non tanto perché il rilievo secondo cui la

"sollecitazione" della Corte non "ha sortito alcun seguito" potrebbe

incontrare, a breve, una smentita negli ormai avanzati sviluppi dei

lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale (il punto 44

dell'art. 2 della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, configura

"il giudizio immediato" in modo del tutto inedito, mentre il punto 74

fa cenno ai reati commessi in udienza solo con riguardo alla falsa

testimonianza, vietando l'"arresto in udienza del testimone

sospettato di testimonianza falsa o reticente'); quanto perché la

Corte, una volta escluso che la scarsa ragionevolezza addebitata

all'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale sia "tale

da conferire consistenza ad una censura di costituzionalità", si era

più che altro preoccupata - lo riconoscono, del resto, le stesse

ordinanze di rimessione - di "segnalare" al legislatore ordinario

come "l'intera disciplina processuale dei reati commessi in udienza

sia suscettibile di una opportuna riconsiderazione in sede

legislativa", con ciò rivolgendo non un monito, ma semplicemente un

invito.

Né va, d'altronde, dimenticato che nello stesso "frattempo" la

Corte ha avuto modo di ribadire più volte (sentenze n. 224 del 1983,

n. 299 del 1985, n. 200 del 1986) come la salvaguardia del diritto di

difesa ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione non

comporti necessariamente la previsione del grado di appello. In

ordine, poi, alla denunciata disparità fra la regolamentazione

dell'appello nei giudizi ordinari e la regolamentazione dell'appello

nei giudizi immediati, è chiaro che la "peculiarità del contesto"

in cui questi ultimi si svolgono (sentenza n. 62 del 1981) continua a

non poter essere in alcun modo messa in discussione, tanto evidenti

sono gli elementi che li caratterizzano.

7. - Per la questione proposta in riferimento all'art. 25, primo

comma, della Costituzione, anch'essa già dichiarata non fondata (sia

pur solo in termini di non pertinenza del parametro invocato) con la

sentenza n. 62 del 1981, l'"argomento nuovo" viene basato su

"disposizioni legislative già in vigore al momento" sia di tale

decisione sia della precedente sentenza n. 117 del 1973, riguardante

in modo più specifico i rapporti tra il principio costituzionale del

giudice naturale precostituito per legge e la predeterminazione della

competenza in sede di appello. Il giudice a quo richiama, in

particolare, il combinato disposto degli artt. 435, secondo comma, e

436, prima parte, del codice di procedura penale, che, con

l'includere fra i limiti all'applicabilità del giudizio immediato la

natura del reato od altre gravi ragioni, demanderebbe ad una

valutazione discrezionale del pubblico ministero la scelta del rito e

la conseguente esperibilità o non esperibilità dell'appello nel

caso in cui un reato di competenza pretorile sia commesso all'udienza

di un giudice di competenza superiore. La situazione sarebbe

"sostanzialmente analoga alle figure della competenza prorogata

pretorile e della rimessione dei procedimenti" dal pretore al

tribunale, entrambe dichiarate costituzionalmente illegittime dalla

sentenza n. 88 del 1962, perché incompatibili con l'art. 25, primo

comma, della Costituzione.

8. - La questione è manifestamente infondata.

L'argomento indicato come nuovo non può dirsi tale, in quanto le

disposizioni su cui si basa sono già state oggetto di uno specifico

intervento di questa Corte: con la sentenza n. 122 del 1963 è stata,

infatti, dichiarata non fondata un'analoga questione di legittimità

costituzionale degli artt. 435 e 436 del codice di procedura penale,

in riferimento all'art. 25 della Costituzione, muovendo dal rilievo

che l'art. 436, nell'escludere il giudizio immediato "per il motivo

della natura del reato o per altri gravi motivi, intende far

riferimento a dati idonei ad una valutazione oggettiva". Si tratta,

cioè, di dati che obbligano il giudice (e, prima di lui, il pubblico

ministero) a portare l'"esame su fatti specifici", così

condizionando la scelta del rito "all'accertamento della sussistenza

di presupposti di fatto indicati dalla norma, in modo da consentire

alle parti di far valere ogni ragione di proprio interesse". Casi,

quindi, "diversi" - lo si era espressamente sottolineato nella

motivazione - da quelli oggetto della sentenza n. 88 del 1962,

caratterizzati, invece, da una delibazione fondata su giudizi di

congruenza liberamente discrezionali.

La soluzione dell'attuale questione, anche se proposta, per ovvie

ragioni di rilevanza, sotto il profilo delle conseguenze che dal

combinato disposto degli artt. 435, secondo comma, e 436 ricadono

sull'applicazione dell'art. 435, terzo comma, del codice di procedura

penale, non può non adeguarsi alla stessa ratio decidendi della

sentenza n.122 del 1963, tanto più nella mancanza di deduzioni in

senso contrario diverse da quelle già confutate in tale occasione.

9. - I cambiamenti apportati negli ultimi tempi ad altre parti

della normativa processuale e, soprattutto, quelli prodotti dalla

legge 31 luglio 1984, n. 400, rappresentano l'argomento nuovo a

sostegno della questione proposta in riferimento agli artt. 3 e 25,

primo comma, della Costituzione, anch'essa già dichiarata non

fondata con la sentenza n. 62 del 1981. Riconosce, infatti, il

giudice remittente che, prima della legge 31 luglio 1984, n. 400,

"una qualche giustificazione del meccanismo" previsto dal terzo comma

dell'art. 435 del codice di procedura penale "poteva ricavarsi dal

fatto" che, nel caso di reato di competenza pretorile giudicato in

primo grado dal tribunale, la pronuncia non appellabile risultava pur

sempre emessa "da quello che sarebbe stato naturalmente il giudice

d'appello" per i reati di competenza del pretore. Ora, però, la

situazione determinatasi ad opera dell'art. 3 della legge 31 luglio

1984, n. 400 - che, nel sostituire il testo dell'art. 512 del codice

di procedura penale, ha demandato alla corte d'appello, per regola

generale, oltreché il tradizionale giudizio di secondo grado nei

confronti delle sentenze del tribunale, il giudizio di secondo grado

nei confronti delle sentenze del pretore - renderebbe del tutto

irragionevole l'esclusione dell'appello nei casi in cui un reato di

competenza pretorile sia giudicato dal tribunale perché commesso nel

corso di una sua udienza. La "stridente illogicità normativa", anzi

"l'anomalia aberrante", insita in una situazione del genere

deriverebbe dal mancato adeguamento del sistema a due concomitanti

innovazioni di grande portata: quella che ha tolto al tribunale ogni

competenza di secondo grado e quella che, correlativamente, è venuta

a caratterizzare la corte d'appello come "un vero e proprio giudice

naturale di secondo grado".

10. - La questione non è fondata.

L'argomento addotto come nuovo è, questa volta, indiscutibilmente

tale, ma, anche se sviluppato con intensità di impegno ed acutezza

di osservazioni, non ha forza sufficiente per disattendere le

conclusioni raggiunte in passato.

Quanto allo "stridente trattamento disuguale fra giudizi

ugualmente di competenza, in secondo grado, della corte d'appello" -

nel senso che in caso di "reato commesso in udienza davanti al

tribunale e di competenza di tale ufficio" permane la possibilità di

appellare, mentre la stessa possibilità viene esclusa in caso di

"reato di competenza pretorile giudicato dal tribunale" - la

situazione, sotto il profilo dell'appellabilità o no della sentenza

di primo grado, non appare sostanzialmente diversa da quella che,

prima della riforma del 1984, si registrava (ed oggi ancora si

registra) fra il caso di reato commesso in udienza davanti alla corte

di assise, ma di competenza di tale ufficio, ed il caso di reato di

competenza del pretore (o del tribunale) giudicato dalla corte

d'assise, senza che ne fosse stato tratto motivo per dichiarare

illegittimo il terzo comma dell'art. 435 del codice di procedura

penale.

Per quanto riguarda la lamentata sottrazione del processo a quello

che viene definito dal giudice a quo "un vero e proprio giudice

naturale di secondo grado" - a parte che la novità assunta a base di

tale definizione, cioè il concentrarsi nella corte d'appello del

potere di decidere come giudice di secondo grado, si è avverata nel

solo ambito dal processo penale - resta ostacolo insuperabile, quale

punto fermo della giurisprudenza di questa Corte, il rilievo decisivo

che, ai fini perseguiti dall'art. 25, primo comma, della

Costituzione, esplica la precostituzione per legge del giudice

competente, certamente non disattesa, né prima né ora, dal terzo

comma dell'art. 435. Tanto più, se si considera che una naturalità

del giudice distinta dalla precostituzione per legge non avrebbe

neppure modo di configurarsi rispetto ad un grado processuale, come

quello di appello, non costituzionalmente garantito.

Per ciò che concerne, infine, la "stridente illogicità"

intrinseca - addebitata ad un sistema normativo congegnato in termini

tali da demandare il giudizio immediato ad un organo che, in caso di

giudizio ordinario, non sarebbe competente né in primo né in

secondo grado, così da privare al tempo stesso della rispettiva

competenza sia il giudice di primo grado (il pretore) sia il giudice

di secondo grado (la corte d'appello) - non si può non rilevare come

situazioni sostanzialmente analoghe fossero riscontrabili anche

all'epoca della sentenza n. 62 del 1981: si pensi al caso di un reato

di competenza pretorile commesso all'udienza di una corte di assise

oppure all'udienza di una corte d'appello. È pur vero - e su questo

insiste particolarmente l'ordinanza di rimessione - che, a differenza

del caso per ultimo richiamato, il tribunale non ha ora alcuna

competenza quale giudice di appello. Ma si tratta di un aspetto che

non riveste importanza decisiva, non solo perché la privazione del

grado di appello e la conseguente sottrazione dell'imputato al

giudice competente per tale grado non possono tradursi in un vizio di

legittimità costituzionale se dovute ad una scelta del legislatore

che non discrimini fra le parti, ma anche, e più ancora, perché, in

caso di giudizio immediato per reato di competenza pretorile, il

tribunale opera come giudice di primo, sia pur unico, grado;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 435, terzo comma, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24,

secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con le

ordinanze in epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 435, terzo comma, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma,

della Costituzione, dal Tribunale di Genova con le ordinanze in

epigrafe;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 435, terzo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma,

della Costituzione, dal Tribunale di Genova con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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