Corte costituzionale

Sentenza n. 92/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1967 · relatore Biagio Petrocelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 435,

capoverso, e 503, ultimo comma, del Codice di procedura penale,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 dicembre 1965 dal Tribunale di Belluno

nel procedimento penale a carico di Orsini Lucio, iscritta al n. 233

del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38 del 12 febbraio 1966;

2) ordinanza emessa il 16 marzo 1966 dal pretore di Bari nel

procedimento penale a carico di Ginefra Salvatore ed altro, iscritta al

n. 82 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 124 del 21 maggio 1966;

3) ordinanza emessa il 28 marzo 1966 dal pretore di Milano nel

procedimento penale a carico di Cerella Rosina, iscritta al n. 118 del

Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 182 del 23 luglio 1966;

4) ordinanze emesse il 22 marzo, il 1, l'8 e il 15 giugno 1966, dal

Tribunale di Bari nei procedimenti penali a carico di Di Gregorio

Giuseppina, Cocozza Ferdinando, Carrieri Angelo ed altro e Civitano

Domenico ed altro, iscritte ai nn. 86, 144, 145 e 189 del Registro

ordinanze 1966 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 131 del 28 maggio 1966, n. 226 del 10 settembre 1966 e n. 284 del

12 novembre 1966.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di Costituzione di Cocozza Ferdinando;

udita nell'udienza pubblica del 15 marzo 1967 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

uditi l'avv. Paolo Tesauro, per il Cocozza, e il sostituto avvocato

generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio

dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio in grado di appello a carico di Orsini

Lucio, il Tribunale di Belluno, con ordinanza del 10 dicembre 1965, ha

sollevato di ufficio questione di legittimità costituzionale degli

art. 435, capoverso, e 503, ultimo comma, del Codice di procedura

penale in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Nella

ordinanza si osserva che al procedimento immediato disciplinato

dall'art. 435 per i reati commessi in udienza non è applicabile l'art.

503, concernente la concessione di un termine per la preparazione della

difesa nei giudizi direttissimi. Da ciò risulterebbe, pertanto, la

impossibilità per il difensore di predisporre un'adeguata difesa

dell'imputato, onde il denunciato contrasto con le suddette norme

costituzionali. I principi sanciti da queste ultime sarebbero per altro

violati anche nel caso in cui ai giudizi immediati fosse applicabile

l'art. 503, ultimo comma, rimettendo quest'ultimo, a sua volta, la

concessione di quel termine alla discrezione del giudice.

La questione di legittimità costituzionale del solo art. 503,

ultimo comma, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, è

stata altresì sollevata, su istanza dei difensori degli imputati, dal

Tribunale di Bari con tre separate ordinanze del 1, dell'8 e del 15

giugno 1966, nel corso di tre procedimenti penali per diffamazione a

mezzo della stampa rispettivamente instaurati contro Cocozza

Ferdinando, Civitano Domenico e Laforgia Nicola Oberdan, Carrieri

Angelo e Laforgia Nicola Oberdan. Nelle tre ordinanze si osserva che

la norma impugnata contrasterebbe con l'art. 24 perché farebbe

dipendere dalla valutazione discrezionale del giudice la concessione

del termine per la difesa. La norma violerebbe, altresì, il principio

di eguaglianza perché l'applicabilità della disciplina prevista

dall'art. 503 e non piuttosto di quella relativa a casi analoghi, in

cui la concessione del termine è invece obbligatoria, verrebbe a

dipendere dalla decisione, del tutto discrezionale, del pubblico

ministero di procedere con rito direttissimo anziché con rito

ordinario.

Lo stesso Tribunale di Bari ha sollevato ancora questione di

legittimità costituzionale dell'art. 503, ultimo comma, in riferimento

al solo art. 24 della Costituzione, con ordinanza del 22 marzo 1966

emessa nel corso del procedimento penale contro Di Gregorio Giuseppina.

Con questa ordinanza il Tribunale di Bari, premesso che per i

particolari caratteri del giudizio direttissimo la difesa dell'imputato

può essere svolta solo nel dibattimento, né è quindi possibile un

preventivo esame degli atti di polizia giudiziaria e di quelli

compiuti dal pubblico ministero, osserva che il termine stabilito dalla

norma impugnata, nella misura massima di cinque giorni, "oltre che

inferiore a quello ordinario", sarebbe oggettivamente breve.

D'altra parte, la disposizione impugnata, rimettendo al

discrezionale e insindacabile apprezzamento del giudice la concessione

del termine, creerebbe una situazione di disparità rispetto alle

ipotesi analoghe prevedute dagli artt. 130 e 446 dello stesso Codice,

nelle quali la concessione del termine a difesa per il caso di

sostituzione del difensore e, rispettivamente, di nuove contestazioni

in dilattimento, è obbligatoria. Tutto ciò sarebbe in contrasto con

il principio della inviolabilità del diritto di difesa in giudizio, di

cui l'art. 24 intenderebbe-ad avviso del Tribunale - assicurare non

solo la certezza, ma anche una pienezza di esercizio.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 503 in

riferimento all'art. 24 della Costituzione è stata, infine, sollevata,

su istanza dei difensori, anche dal pretore di Milano, con ordinanza

del 28 marzo 1966 emessa nel corso del procedimento penale contro

Cerella Rosina, e da quello di Bari, con ordinanza emessa il 16 marzo

1966, nel corso del procedimento penale contro Ginefra Salvatore e

Lagalante Luigi. Nella prima ordinanza si osserva che l'attribuzione al

giudice di un potere discrezionale in ordine alla concessione del

termine a difesa violerebbe l'art. 24, giacché tale valutazione

attiene non all'acquisizione o meno di un mezzo di prova, ma

all'esercizio stesso del diritto di difesa. Nella seconda si rileva

invece che la discrezionalità nella concessione del termine sarebbe in

contrasto con le esigenze di certezza e le necessarie garanzie

connesse alla inviolabilità del diritto di difesa sancite dall'art.

24.

Tutte le ordinanze sono state regolarmente notificate e

comunicate. Esse risultano pubblicate nell'ordine sui seguenti numeri

della Gazzetta Ufficiale: n. 38 del 12 febbraio 1966; n. 226 del 10

settembre 1966; n. 284 del 12 novembre 1966; n. 226 del 10 settembre

1966; n. 131 del 28 maggio 1966; n. 182 del 23 luglio 1966; n. 124 del

21 maggio 1966. Nel giudizio a seguito della ordinanza del Tribunale

di Belluno si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; si è

costituito anche il difensore dell'imputato Cocozza. I rispettivi atti

risultano depositati in cancelleria il 29 gennaio e il 16 luglio 1966.

Il difensore del Cocozza in data 2 marzo 1967, ha altresì depositato

una memoria illustrativa.

L'Avvocatura dello Stato ritiene che la questione proposta dal

Tribunale di Belluno circa la legittimità costituzionale degli artt.

435 e 503, ultimo comma, del Codice di procedura penale sia infondata.

In questo senso si richiama al principio più volte affermato dalla

Corte costituzionale, per il quale, se il diritto di difesa deve essere

inteso come effettiva potestà di assistenza tecnica e professionale

nel giudizio, al fine di assicurare il contraddittorio e di rimuovere

ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti, tuttavia l'esercizio

di tale diritto deve essere regolato secondo le particolari

caratteristiche di ogni singolo procedimento. Alla stregua di tale

principio, sia la impossibilità di concedere un termine a difesa nei

giudizi immediati per i reati commessi in udienza, sia la riserva alla

valutazione discrezionale del giudice circa la concessione del termine

nei giudizi direttissimi si giustificano senz'altro tenuto conto della

particolare funzione e delle speciali esigenze connesse ai due suddetti

procedimenti.

La difesa del Cocozza riprende le argomentazioni svolte dal

Tribunale di Bari con l'ordinanza del 1 giugno 1966; e, in particolare,

sostiene che il potere riconosciuto al giudice di rifiutare la

concessione del termine a difesa nei giudizi direttissimi, più che

dare luogo a una mera diversità nelle modalità di esercizio del

diritto di difesa, si risolverebbe in un vero e proprio sacrificio, o

quanto meno pregiudizio, del diritto stesso, in contrasto, altresì,

con la disciplina riservata in materia a situazioni del tutto analoghe,

come quelle di cui agli artt. 130 e 446 dello stesso Codice. Considerato in diritto :

1. - Le questioni sulle quali la Corte deve decidere sono due:

a) se sia costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt.

3 e 24 della Costituzione, l'art. 435 del Codice di procedura penale,

in quanto non dispone per il giudizio immediato per reato commesso in

udienza la concessione di alcun termine per la difesa: questione

sollevata dal Tribunale di Belluno con ordinanza del 10 dicembre 1965;

b) se sia costituzionalmente illegittimo il terzo comma dell'art.

503 del Codice di procedura penale, in quanto dispone che nel giudizio

direttissimo il termine per preparare la difesa viene concesso soltanto

se il giudice lo ritiene necessario: questione sollevata dal Tribunale

di Belluno nell'ordinanza già citata, dal pretore di Bari con

ordinanza del 16 marzo 1966, dal pretore di Milano con ordinanza del 28

marzo 1966, dal Tribunale di Bari con ordinanze del 22 marzo e del 1, 8

e 15 giugno 1966, in riferimento all'art. 24 della Costituzione; ed in

riferimento anche all'art. 3 dalle citate ordinanze del Tribunale di

Belluno e del Tribunale di Bari.

È da rilavare, circa l'ordinanza del Tribunale di Belluno, che nel

giudizio di primo grado nessuna richiesta di termine a difesa era stata

avanzata; e che l'ordinanza del Tribunale di Bari fu emessa dopo che in

una precedente udienza il termine a difesa era stato richiesto ed

ottenuto.

Poiché il Tribunale di Belluno solleva entrambe le questioni nella

stessa ordinanza e le altre ordinanze riguardano identica materia, si

decide con unica sentenza.

2. - Le due questioni non sono fondate.

L'art. 435 del Codice di procedura penale prevede una forma

specialissima di giudizio, il cui precipuo carattere è quello di

attuarsi immediatamente dopo la commissione del reato, affinché, dati

i particolari suoi effetti nell'ambiente e nelle circostanze in cui si

verifica, si abbia senza indugio l'applicazione della sanzione e la

riaffermazione del diritto. Tale forma di giudizio verrebbe meno in

quella che è la sua propria natura ed efficacia se dovesse sospendersi

a seguito di concessione di un termine per la difesa. Il diritto di

difesa trova d'altra parte anche nel giudizio immediato la sua piena

soddisfazione, giacché, essendo il reato commesso in pubblica udienza,

la immediatezza degli elementi probatori rende possibile alla difesa di

assolvere il suo compito, così come rende possibile al giudice di

assolvere il suo. Anche relativamente alla questione in esame la Corte

deve richiamare ciò che ha statuito in altre sentenze, vale a dire che

le esigenze del processo penale, ai fini della migliore possibile

applicazione della legge, si risolvono in taluni casi con forme

speciali di procedimento, alle quali, come si adatta, senza che ne

siano sostanzialmente lese le esigenze, la funzione della giustizia nel

suo insieme, così può e deve adattarsi anche il diritto alla difesa,

senza alcuna sua effettiva menomazione o sacrificio, e senza che ne

risulti leso il principio costituzionale dell'art. 24.

3. - Nemmeno è fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 503, terzo comma, del Codice di procedura penale. Il potere

discrezionale che, nel giudizio direttissimo, la legge attribuisce al

giudice di concedere o non concedere il termine per la difesa non può

essere considerato come fonte di arbitrio. La norma che prevede un

siffatto potere è indirizzata al giudice in quanto rivolta

all'assolvimento fedele e non arbitrario del suo compito; e il potere

discrezionale gli è attribuito affinché, con l'esame obiettivo e

imparziale che è nella natura del suo ufficio, egli possa cogliere e

regolare le esigenze proprie del caso concreto, stabilendo, volta per

volta, se sia necessaria oppur no la concessione del termine. Se poi

nella pratica, in questo o quel procedimento, si faccia da taluno uso

non conveniente, o addirittura arbitrario, del potere, ciò riguarda,

con tutte le conseguenze, il caso singolo, non la legge nella

generalità e normalità delle sue previsioni. D'altra parte bisogna

rilevare che il giudizio direttissimo è disposto, di regola, per i

casi nei quali la semplicità dei fatti e l'immediatezza degli elementi

della prova sono tali da rendere più che sufficiente per la difesa la

conoscenza che ne risulta dallo stesso svolgersi del dilattimento.

Le precedenti considerazioni valgono anche ad escludere che la

norma impugnata possa ritenersi illegittima in riferimento all'art. 3

della Costituzione. Ritenuta non lesa la posizione dell'imputato dalla

esistenza del potere discrezionale del giudice circa la concessione del

termine a difesa, è evidente che non può qualificarsi lesiva del

principio di eguaglianza la diversità di posizione che naturalmente ne

risulta a seconda che il giudice si avvalga di quel potere in un senso

o nell'altro, per accogliere o respingere la relativa istanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, sollevata dal Tribunale di

Belluno con ordinanza del 10 dicembre 1965, dell'art. 435 del Codice di

procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 503, terzo comma, del Codice di procedura penale, sollevata

dal Tribunale di Belluno nella stessa ordinanza del 10 dicembre 1965,

dal pretore di Bari con ordinanza del 16 marzo 1966, dal pretore di

Milano con ordinanza del 28 marzo 1966, dal Tribunale di Bari con

ordinanza del 22 marzo e del 1, 8 e 15 giugno 1966, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione; e in riferimento anche all'art. 3

della Costituzione dalle citate ordinanze del Tribunale di Belluno e

dalle tre ultime ordinanze del Tribunale di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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