Corte costituzionale

Sentenza n. 95/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1996 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 430 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1995

dal Tribunale di Alba nel procedimento penale a carico di Sandri

Carlo, iscritta al n. 464 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie

speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il Giudice

relatore Mauro Ferri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Alba ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

430 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede

che le dichiarazioni rese da testimoni avanti al pubblico ministero

nella fase dell'attività integrativa di indagine compiuta dopo

l'udienza preliminare possano essere utilizzate per le contestazioni

ai sensi dell'art. 500 del codice di procedura penale".

2. - Premette il giudice a quo che nel corso dell'udienza

dibattimentale il pubblico ministero si è avvalso, ai fini delle

contestazioni ex art. 500 del codice di procedura penale, delle

dichiarazioni rese da alcuni testi in fase di attività integrativa

di indagine, ai sensi dell'art. 430 del codice di procedura penale;

attività svolta nelle more tra il rinvio a giudizio e l'udienza

dibattimentale, e della quale è stato dato avviso ai difensori delle

parti, ai sensi dell'art. 18 del regolamento per l'esecuzione del

codice di procedura penale.

La difesa dell'imputato ha eccepito l'inutilizzabilità di dette

dichiarazioni ai fini previsti dall'art. 500 del codice di procedura

penale, in quanto la norma impugnata consente l'utilizzo

dell'attività di indagine solo ai fini delle richieste di ammissione

delle prove in dibattimento.

Diversamente ragionando si consentirebbe al pubblico ministero di

avvalersi di prove non conosciute dall'imputato al momento

dell'udienza preliminare, con conseguente impossibilità di tenerne

conto ai fini dell'accesso ai riti alternativi, con particolare

riferimento al giudizio abbreviato.

3. - L'art. 500 del codice di procedura penale - rileva il

tribunale - così come modificato dalla legge n. 356 del 1992,

consente alle parti di avvalersi, ai fini delle contestazioni, delle

dichiarazioni rese dal teste durante le indagini preliminari, le

quali, ai sensi del quarto e del quinto comma della norma, possono

assumere anche efficacia probatoria. Tale previsione si fonda sul

rilievo che è preminente, nel giudizio, l'interesse all'accertamento

della verità "nel rispetto del diritto dello Stato all'effettivo

esercizio dell'azione penale sancito dall'art. 24, primo comma, della

Costituzione" e del diritto di difesa (quando le contestazioni siano

mosse dalle parti private) sancito dall'art. 24, secondo comma, della

Costituzione. Ai fini del perseguimento di tali interessi, il caso

delle contestazioni mosse ad un teste sulla base di dichiarazioni da

questi rese nel corso delle indagini preliminari, non è differente,

a giudizio del Tribunale rimettente, dal caso in cui dette

dichiarazioni siano state rese nel corso dell'attività integrativa

di indagine.

Escludere la possibilità di utilizzare dette dichiarazioni ai fini

delle contestazioni, significherebbe, quindi, privare il giudice di

possibili fondamentali elementi di conoscenza della verità ed

impedire più approfondite valutazioni in ordine all'attendibilità

del teste.

In contrario avviso, inoltre, non può essere addotto che ammettere

le contestazioni fondate sull'attività integrativa di indagine

significherebbe consentire al pubblico ministero un'indebita

estensione dei suoi poteri d'indagine, con violazione dei limiti

temporali previsti per tale attività; né che in tal modo il

pubblico ministero potrebbe sottrarsi alla discovery svolgendo

artatamente attività di indagine dopo l'udienza preliminare.

Tali argomenti non tengono conto che è la stessa legge a

consentire al pubblico ministero di indagare anche dopo l'udienza

preliminare, e che esso è organo di giustizia tenuto a rispettare la

legge e quindi a svolgere ogni attività istruttoria nei tempi e nei

modi che consentano il sostanziale e integrale rispetto delle

garanzie di difesa.

4. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Rileva, detta difesa, che l'attività integrativa di indagine è

del tutto eccezionale, tanto che è consentita al pubblico ministero

ove non debbano compiersi atti per i quali è prevista la

partecipazione dell'imputato o del suo difensore.

Ciò in quanto detta attività interrompe il normale nesso di

continuità tra l'udienza preliminare e il dibattimento, ed introduce

nel processo fatti nuovi che, se tempestivamente conosciuti,

avrebbero potuto orientare diversamente l'attività di difesa ed

indurre l'imputato a chiedere l'accesso ai riti alternativi.

Pertanto, ad avviso dell'Avvocatura, detto eccezionale strumento,

per risultare legittimo, deve essere contenuto entro limiti ristretti

e non può equivalere, in tutto e per tutto, all' attività svolta

prima dell'udienza preliminare.

Le situazioni raffrontate sono assai dissimili, sicché le

dichiarazioni rese durante l'attività integrativa di indagine sono

utilizzabili limitatamente ai fini della formulazione delle richieste

del pubblico ministero al giudice del dibattimento, non evincendosi,

quindi, alcun contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

In conclusione, l'Avvocatura ritiene che l'ultrattività del potere

di indagine, eccezionalmente prevista a favore del pubblico ministero

nell'interesse dello Stato alla repressione dei reati, sia stata

opportunamente bilanciata limitando l'utilizzazione degli atti

compiuti, in modo da assicurare il rispetto del contrapposto diritto

di difesa dell'imputato, sì da ritenersi pienamente rispettato

l'art. 24 della Costituzione. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Alba, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 430

del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che

le dichiarazioni rese da testimoni avanti al pubblico ministero nella

fase dell'attività integrativa di indagine compiuta dopo l'udienza

preliminare possano essere utilizzate per le contestazioni ai sensi

dell'art. 500 del codice di procedura penale".

2. - In sintesi, il giudice remittente ritiene che la norma

impugnata - in quanto non prevede l'utilizzabilità delle

dichiarazioni rese al pubblico ministero, in sede di attività

integrativa di indagine, ai fini delle contestazioni ex art. 500, ma

solo ai fini delle richieste di prova al giudice del dibattimento -

contrasti con l'art. 3 della Costituzione per il difforme

trattamento, in ordine all'utilizzabilità ai fini delle

contestazioni, dell'attività d'indagine compiuta dal pubblico

ministero prima e dopo l'udienza preliminare, nonché con l'art. 24

della Costituzione per quanto "impinge al diritto di difesa dello

Stato" e al diritto di difesa delle parti private.

3. - La questione non è fondata.

Le argomentazioni del giudice a quo hanno origine da un'errata

lettura dell'art. 430 del codice di procedura penale, in combinato

disposto con gli articoli 433, terzo comma, e 500 dello stesso

codice.

Va, innanzitutto, chiarito che l'art. 430, nel prevedere che l'

attività integrativa di indagine sia finalizzata alla formulazione

delle richieste di prova al giudice del dibattimento, impone al

pubblico ministero di rendere disponibile la documentazione così

raccolta ai difensori delle parti, i quali possono anch'essi, sulla

medesima base, formulare proprie richieste.

Requisito essenziale, affinché i verbali di tale attività siano

poi utilizzabili ai fini delle contestazioni è, secondo la

disposizione letterale del primo comma dell'art. 500, che essi siano

contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, e quindi che le altre

parti siano state messe in condizione di prenderne visione e di

estrarne copia, in modo da poter formulare anch'esse, al pari del

pubblico ministero, contestazioni fondate sugli stessi atti.

Una volta, quindi, che ai sensi dell'art. 433, terzo comma, in quel

fascicolo sia stata introdotta la documentazione relativa agli atti

integrativi d'indagine, nessuna norma autorizza a distinguere il

regime di utilizzabilità di detti atti da quello previsto in via

generale, dal cit. art. 500, per tutti gli atti contenuti nel

fascicolo del pubblico ministero.

La soluzione, così come prospettata dal remittente, è, quindi,

già positivamente prevista e disciplinata nelle disposizioni citate,

la cui lettura in questo senso è, del resto, confermata

dall'orientamento della Corte di cassazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 430 del codice di procedura penale, sollevata in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di

Alba con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ferri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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