Art. 415 c.p.p. — Reato commesso da persone ignote
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Quando e' ignoto l'autore del reato, il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona gia' individuata, ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000
