Corte costituzionale

Sentenza n. 409/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1990 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 415 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre

1989 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Venezia nel procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n.146

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n.14, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Venezia, di fronte ad una denuncia anonima trasmessagli in copia

conforme e per competenza dal Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Tolmezzo, riteneva - senza aver esperito alcuna indagine

- di dover rubricare il fatto come calunnia e, quindi, di dover

chiedere l'archiviazione per essere ignoti gli autori del reato.

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Venezia, investito della richiesta di archiviazione, sul presupposto

di non avere alcuna alternativa rispetto all'accoglimento della

stessa, data l'impossibilità, allo stato degli atti, di indicare

l'autore del reato, ha, con ordinanza del 30 dicembre 1989,

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 415 del codice di procedura

penale "nella parte in cui non consente al G.I.P. di indicare

ulteriori indagini al Pubblico ministero".

L'art. 409 del codice di procedura penale - argomenta il giudice

remittente - "consente ed anzi impone" al giudice per le indagini

preliminari "un controllo, oltre che di legittimità, anche di merito

sull'operato del Pubblico Ministero, proprio nell'ottica di quel

bilanciamento e reciproco controllo di potestà che anche nel nuovo

ordinamento processuale penale è stato ribadito come fondamentale";

per contro, nel caso di cui all'art. 415, al Giudice per le indagini

preliminari "viene sottratto il potere di controllare non solo il

merito dell'ipotesi delittuosa sottoposta al suo esame, ma anche se

tale ipotesi sia stata giuridicamente e di fatto esattamente

configurata"; di qui la lamentata violazione sia dell'obbligo di

esercitare l'azione penale sia del principio di eguaglianza "che

impone di trattare nella stessa maniera fatti e situazioni che

presentino aspetti similari".

2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n.14, prima serie speciale, del

4 aprile 1990.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto

non viene esplicitato in alcun modo quale tipo di indagini il

pubblico ministero avrebbe potuto espletare proficuamente, o,

comunque, infondata, in quanto l'art. 409 del nuovo codice sarebbe

applicabile a tutte le ipotesi di archiviazione, compresa quella

all'esame del giudice remittente. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo mette in discussione la legittimità

costituzionale dell'art. 415 del codice di procedura penale "nella

parte in cui non consente al G.I.P. di indicare ulteriori indagini al

Pubblico Ministero", una volta che questi gli abbia presentato

richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato,

diversamente da "quanto invece disposto dall'art. 409" dello stesso

codice, allorché la richiesta di archiviazione sia stata presentata

per infondatezza della notizia di reato. La norma denunciata si

troverebbe in contrasto sia con l'art. 3 della Costituzione, "che

impone di trattare nella stessa maniera fatti e situazioni che

presentino aspetti similari", sia con l'art. 112 della Costituzione,

che, nel prevedere "l'obbligo per il Pubblico Ministero di esercitare

l'azione penale", non può prescindere dall'imporre "al G.I.P. un

controllo sull'operato del Pubblico Ministero, proprio nell'ottica di

quel bilanciamento e reciproco controllo di potestà che anche nel

nuovo ordinamento processuale penale è stato ribadito come

fondamentale".

2. - Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, prima ancora che

"infondata", la questione proposta "deve essere dichiarata

inammissibile per difetto di rilevanza", in quanto "il giudice

remittente non esplicita in alcun modo quale tipo di indagini nella

specie il pubblico ministero avrebbe" da "proficuamente espletare".

Tale eccezione non è, però, suscettibile di accoglimento, non

potendosi pretendere che ad esplicitare le indagini da compiere sia

un giudice che ritiene a sé preclusa dal legislatore qualsiasi

indicazione al riguardo e che, appunto per questa ragione, denuncia

l'illegittimità costituzionale della norma fonte della preclusione.

La questione va, pertanto, esaminata nel merito.

3. - Secondo l'ordinanza di rimessione, l'impossibilità di

indicare ulteriori indagini al pubblico ministero nell'ipotesi di

archiviazione richiesta ai sensi dell'art. 415, primo comma, del

codice di procedura penale, quando, cioè, "è ignoto l'autore del

reato", sarebbe una conseguenza del fatto che tale articolo - se si

eccettua il caso in cui il giudice "ritiene che il reato sia da

attribuire a persona già individuata", così da dover ordinare "che

il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato"

(art. 415, secondo comma, seconda parte), caso "evidentemente" non

riscontrabile nella specie - non lascerebbe spazio ad altra soluzione

all'infuori di quella consistente nell'accoglimento della richiesta

di archiviazione. Da ciò l'assoluta necessità di addivenire alla

pronuncia del relativo decreto motivato da parte del giudice per le

indagini preliminari ed alla restituzione degli atti al pubblico

ministero (art. 415, secondo comma, prima parte).

Ben altrimenti articolata si presenta, al confronto, la disciplina

che gli artt. 408-410 dedicano all'ipotesi in cui il pubblico

ministero presenti richiesta di archiviazione per infondatezza della

notizia di reato. Qui le alternative sono svariate, e tutte descritte

in modo minuzioso. Ecco la prima: o il giudice accoglie subito la

richiesta di archiviazione, nel qual caso "pronuncia decreto motivato

e restituisce gli atti al pubblico ministero" (art. 409, primo

comma), oppure "fissa la data dell'udienza in camera di consiglio",

procedendo "nelle forme previste dall'articolo 127" (art. 409,

secondo e terzo comma). A seguito di tale udienza, ecco le altre

possibili scelte: o il giudice "ritiene necessarie ulteriori

indagini", nel qual caso "le indica con ordinanza al pubblico

ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di

esse" (art. 409, quarto comma); fuori di tale evenienza, o "accoglie

la richiesta di archiviazione" o "dispone con ordinanza che, entro

dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione", in vista

della fissazione dell'udienza preliminare entro i due giorni

successivi (art. 409, quinto comma), il che, ovviamente, potrà poi

avvenire anche dopo il compimento delle ulteriori indagini indicate

al pubblico ministero.

4. - Certo, nell'ipotesi in cui l'archiviazione sia stata

richiesta per essere "ignoto l'autore del reato" non possono trovare

posto, per insuperabili ragioni sistematiche, né la formulazione

dell'imputazione né la fissazione dell'udienza preliminare, momenti

che presuppongono entrambi l'attribuzione del reato a persona già

individuata.

L'unica alternativa all'archiviazione resterebbe, pertanto, quella

dell'indicazione di ulteriori indagini al pubblico ministero da parte

del giudice per le indagini preliminari. Ma proprio il silenzio

serbato sul punto dall'art. 415 induce il giudice a quo a trarre la

conclusione che nel caso di richiesta di archiviazione ex art. 415

non possa trovare applicazione il quarto comma dell'art. 409, ove è,

appunto, contemplata l'ipotesi che il giudice per le indagini

preliminari indichi con ordinanza ulteriori indagini al pubblico

ministero. Ne consegue la denuncia d'illegittimità qui in esame con

riguardo agli artt. 3 e 112 della Costituzione.

5. - Come osserva l'Avvocatura dello Stato, gli ostacoli che si

oppongono ad un'estensione dell'art. 409, quarto comma, all'art. 415

non sono, però, insuperabili.

L'essersi il legislatore astenuto dall'operare per l'ipotesi di

archiviazione prevista dall'art. 415 un rinvio "globale" alle

"disposizioni degli articoli 408, 409 e 410" - a differenza di quanto

disposto per gli "altri casi di archiviazione" disciplinati dall'art.

411 (mancanza di una condizione di procedibilità, estinzione del

reato, non previsione del fatto come reato) - non comporta di per sé

che l'art. 409, quarto comma, non debba trovare applicazione in sede

di art. 415, ben potendo l'assenza di un rinvio del genere trovare

sufficiente spiegazione nella già rilevata sicura inapplicabilità

all'archiviazione per essere ignoto l'autore del reato di altre

previsioni concernenti l'archiviazione per infondatezza della notizia

di reato, quali, ad esempio, già lo si è rilevato, la pronuncia

dell'ordinanza per la formulazione dell'imputazione e la fissazione

dell'udienza preliminare. La mancanza di un rinvio "globale" non

significa, infatti, che anche le prescrizioni compatibili seguano la

sorte di quelle incompatibili. Anzi, è proprio la finalità che

accomuna tutte le varie ipotesi di archiviazione a giustificare

l'estensione, dall'ipotesi-base (archiviazione per infondatezza della

notizia di reato) all'ipotesi dell'art. 415 (archiviazione perché

ignoto l'autore del reato), di quanto risulta compatibile con

quest'ultima, correlativamente alla non estensibilità di quanto si

appalesa, invece, incompatibile con essa.

Una volta così inquadrati i rapporti fra l'art. 409 e l'art. 415,

diventa possibile un'interpretazione del comma impugnato tale da far

emergere una figura di giudice per le indagini preliminari in grado

di indicare al pubblico ministero gli approfondimenti non ancora

compiuti e, quindi, non vincolato alla pronuncia del decreto di

archiviazione nemmeno quando non gli sia possibile ordinare

l'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome di una

persona già individuata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 415, secondo comma, del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:409 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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