Corte costituzionale

Sentenza n. 175/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/12/1970 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 349, ultimo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

12 febbraio 1969 dal giudice istruttore del tribunale di Pesaro nel

procedimento penale a carico di Marcucci Gogliardo ed altri, iscritta

al n. 108 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 98 del 16 aprile 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore

Francesco Paolo Bonifacio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Gogliardo

Marcucci e di altri il giudice istruttore del tribunale di Pesaro ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della

Costituzione, una questione di legittimità costituzionale concernente

l'ultimo comma dell'art. 349 del codice di procedura penale, che fa

divieto al giudice di obbligare la polizia giudiziaria a rivelare i

nomi delle persone che ad essa hanno dato notizie e di ricevere dalla

polizia tali notizie ove gli ufficiali o gli agenti non ritengano di

dover manifestare i nomi degli informatori.

Nell'ordinanza di rimessione, emessa il 12 febbraio 1969, il

giudice, dopo aver ricordato che nel corso del procedimento la polizia

giudiziaria aveva fatto riferimento a notizie ricevute da un

confidente, motiva la rilevanza della questione con l'osservazione che

solo la dichiarazione di illegittimità della disposizione impugnata,

rimuovendo ogni ostacolo alla identificazione dell'informatore,

consentirebbe l'acquisizione di prove idonee a rafforzare o ad elidere

gli indizi di colpevolezza a carico degli imputati.

Circa la non manifesta infondatezza della questione, il giudice a

quo mette in evidenza che l'art. 349, ultimo comma, c.p.p. conferisce

alla polizia giudiziaria una discrezionalità assoluta nell'esercizio

del diritto di rivelare o meno il nome del confidente; da un suo

arbitrio dipende, dunque, la possibilità di dar luogo ad un

accertamento più o meno completo della verità, ed in ciò sarebbe da

ravvisare una violazione dell'art. 3 della Costituzione. Ma la

disposizione contrasterebbe anche con l'art. 24 Cost., giacché sotto

vari aspetti ed in vari casi la sua applicazione violerebbe il diritto

di difesa: a) le notizie ricevute dai confidenti sono talvolta

ampiamente illustrate nel rapporto di polizia giudiziaria e spesso

verbalizzate, col conseguente pericolo che, nonostante il divieto

contenuto nell'ultima parte del comma, il giudice, nel suo prudente

apprezzamento delle circostanze di causa, possa su di esse fondare la

propria decisione; b) nell'ipotesi di coimputati e di confidenze a

carico solo di alcuni di essi, gli altri, che dal riferimento di prove

a carico dei primi potrebbero trar giovamento, ricevono invece un grave

nocumento nell'esercizio della loro difesa; c) la violazione del

diritto garantito dalla norma costituzionale di raffronto è innegabile

nel caso di notizia confidenziale favorevole all'imputato o agli

imputati. L'ordinanza conclude ricordando i principi affermati da

questa Corte nella sentenza n. 53 del 1966, secondo i quali il diritto

di difesa non esaurisce il suo contenuto nella garanzia dell'assistenza

tecnico - professionale e del contraddittorio, ma riguarda anche il

potere della parte di rappresentare al giudice e di provare i fatti ad

essa favorevoli.

2. - L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri, chiede che la questione sia

dichiarata non fondata.

Nell'atto di deduzioni, depositato il 10 aprile 1969, viene

anzitutto richiamata l'attenzione sulla sentenza n. 114 del 1968, con

la quale un'altra eccezione di legittimità costituzionale concernente

la prima parte della stessa disposizione venne respinta. A tal

proposito l'Avvocatura osserva che, pur essendo l'attuale questione

diversa, la sua soluzione non può prescindere dalle considerazioni che

nella precedente decisione questa Corte ebbe a svolgere circa le

origini storiche e la ratio dell'ultimo comma dell'art. 349 c.p.p.

Passando alla valutazione dei motivi esposti nell'ordinanza di

rimessione, l'Avvocatura ritiene di dover escludere che la rivelazione

o meno dei nomi delle persone che hanno fornito notizie possa

determinare una diseguaglianza di trattamento dell'imputato, atteso che

la condanna o l'assoluzione di questo dipendono dal raggiungimento

della prova della sua responsabilità, prova che si consegue

dall'apporto di molti elementi, fra i quali la notizia confidenziale ha

una rilevanza del tutto relativa: occorre peraltro tener conto

dell'esigenza di salvaguardare interessi di contenuto diverso, fra i

quali quello della necessità sociale del c.d. segreto di polizia.

Quanto alla denunciata violazione dell'art. 24 della Costituzione,

l'Avvocatura sostiene che in nessuna delle ipotesi prospettate dal

giudice a quo può verificarsi un'effettiva lesione del diritto di

difesa: a) la norma impugnata impone che le notizie confidenziali non

siano riferite dalla polizia giudiziaria ed esclude comunque che

legittimamente il giudice possa fondare su di esse la propria

decisione; b) la previsione che in un processo con più imputati il

segreto possa esser di vantaggio per alcuni, di danno per altri non

tiene conto che il giudice deve saper confortare la sua determinazione

"con l'afflato che è proprio dell'arte del giudicare, la quale

presuppone analisi e sintesi di coscienza e di esperienza, più che di

mera teoria"; c) irreale è il pericolo che il segreto cada su una

confidenza favorevole all'imputato, perché in questo caso non si vede

perché la notizia debba restar riservata; e se si ipotizza che la

notizia favorevole sia nel contesto di altre contrarie al prevenuto, si

deve pur ritenere che l'informazione nel suo insieme abbia già trovato

una prudente ed oculata valutazione da parte della polizia, in una

sintesi che al giudice è esposta nelle sue componenti conclusive.

3. - Nell'udienza pubblica la difesa dello Stato ha insistito nelle

proprie tesi e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - L'ultimo comma dell'art. 349 del codice di procedura penale fa

divieto al giudice: a) di obbligare gli ufficiali e gli agenti di

polizia giudiziaria a rivelare, in sede di testimonianza, i nomi delle

persone che ad essi hanno fornito notizie; b) di ricevere notizie date

da persone i cui nomi i predetti soggetti non ritengano di dover

manifestare. In base all'ordinanza del giudice istruttore presso il

tribunale di Pesaro, la Corte è chiamata ad accertare se siffatta

disciplina comporti una violazione del diritto di difesa dell'imputato

e si ponga perciò in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, e se essa, attribuendo alla polizia giudiziaria il potere

di rivelare o meno il nome del confidente, possa dar luogo "ad un

accertamento della verità più o meno completo, ad arbitrio di quello

stesso organo" con conseguente lesione del principio di eguaglianza

enunciato nell'art. 3 della Costituzione.

2. - Sebbene l'attuale questione di legittimità costituzionale sia

obiettivamente diversa da quella decisa con sentenza n. 114 del 1968 a

proposito di una denuncia che concerneva la sola prima parte della

medesima disposizione ed era riferita alla pretesa violazione degli

artt. 109 e 3 della Costituzione (di quest'ultimo, peraltro, sotto un

profilo differente da quello ora proposto), va ricordato che già in

quella occasione la Corte ebbe a rilevare che la tutela del c.d.

segreto di polizia trova il suo fondamento ultimo nell'interesse alla

realizzazione della giustizia: vale a dire nella sua strumentalità

rispetto ad un bene "anch'esso garantito, in via primaria, dalla

Costituzione".

Questa affermazione va qui ribadita. L'esperienza storica,

l'attenta valutazione della realtà sociale in cui viviamo, la

constatazione che analoghe forme di tutela del segreto di polizia

sussistono anche in altri ordinamenti, che non meno del nostro si

ispirano alla democrazia ed alla difesa dei diritti inviolabili

dell'uomo, inducono a ritenere che non irragionevolmente il legislatore

ha considerato quella tutela necessaria alla repressione dei reati: ad

uno scopo che coincide con un interesse generale di tutta la

collettività e, nello stesso tempo, con l'interesse di quanti, vittime

di azioni criminose, hanno pur diritto a far valere le loro ragioni

innanzi al giudice e tale diritto vedono di fatto salvaguardato anche

nella misura in cui alla polizia giudiziaria riesca di ricercare i

colpevoli e di assicurare le prove dei reati.

3. - Posta questa premessa, occorre accertare se l'art. 349, ultimo

comma, c.p.p. soddisfi, nei sensi suddetti, l'interesse della giustizia

senza apportare sostanziali e rilevanti limitazioni al diritto di

difesa, che a sua volta è oggetto di una specifica e rigorosa garanzia

costituzionale.

La Corte ritiene che al quesito debba darsi risposta affermativa

sulla base della elementare constatazione che il divieto fatto al

giudice di ricevere dalla polizia giudiziaria notizie date da persone i

cui nomi essa non ritenga di rivelare è pienamente sufficiente ad

impedire che l'affermazione di responsabilità dell'imputato possa

essere fondata, anche in minima parte, su quelle notizie. Ed invero una

corretta applicazione delle norma esclude perentoriamente la

possibilità, paventata dall'ordinanza di rimessione, che il giudice,

nell'ambito del suo prudente apprezzamento delle circostanze di causa,

finisca col basare anche sulle c.d. confidenze la propria decisione. La

legge, vietando al giudice di ricevere le notizie, indirettamente ma

inequivocabilmente vieta alla polizia giudiziaria di fornirgliele;

relega quelle informazioni nel campo delle circostanze, processualmente

irrilevanti, che hanno indotto la polizia a ricercare in una certa

direzione le tracce e le prove del reato; in definitiva, sbarra ad esse

le porte del processo. E poiché il canone secondo il quale al giudice

è consentito di apprezzare secondo la sua esperienza il valore del

materiale probatorio presuppone che non si tratti di prove vietate

dalla legge, è certo che alla formazione del suo convincimento non

possono legittimamente concorrere quelle notizie che la legge gli

impone di "non ricevere". Giova aggiungere che la sanzione di nullità,

che espressamente assiste quel divieto, consente all'interessato di

ottenere la repressione della violazione di legge nella quale

eventualmente il giudice sia incorso: sicché deve escludersi ogni

pregiudizio all'esercizio del suo diritto di difesa.

A diversa conclusione non può condurre l'esemplificazione, fatta

dal giudice a quo, di casi nei quali potrebbe sussistere un qualche

interesse dell'imputato all'acquisizione al processo delle notizie date

alla polizia giudiziaria, attraverso la citazione del loro autore quale

testimone (caso di notizia ad esclusivo carico di un coimputato o di

notizia in tutto od in parte favorevole all'imputato). A tal

proposito, richiamando quanto si è già detto, si deve tener presente

che, trattandosi di valutare il conflitto in cui eventualmente possano

trovarsi due interessi costituzionalmente garantiti, tale valutazione

deve verificare se il legislatore, risolvendole in un certo modo, abbia

posto ad uno dei due beni in collisione (nella specie al diritto di

difesa) un limite di entità tale da comprometterne seriamente

l'esercizio. Ciò non può dirsi per la disposizione in esame: essa non

impedisce all'imputato, se conosce il nome del confidente, di chiedere

che questo sia citato come testimone; d'altra parte occorre pur

considerare che la posizione dell'imputato è presidiata dalla

presunzione di non colpevolezza, in forza della quale non già la

mancanza di prove di innocenza, ma la presenza di prove a carico può

giustificare una sentenza di condanna. Con questo non si vuole

escludere che in ipotesi marginali l'applicazione della norma

denunziata possa recare una qualche limitazione al diritto di difesa

dell'imputato: si vuol solo constatare che questo diritto in nessun

caso subisce una lesione tale da indurre a ritenere che l'art. 349,

ultimo comma, c.p.p. violi l'art. 24, secondo comma, della

Costituzione.

4. - Anche nel suo riferimento all'art. 3 della Costituzione la

questione deve essere considerata non fondata.

Il giudice a quo muove, nel prospettarla, dal presupposto che la

disposizione attribuisca alla polizia giudiziaria una "discrezionalità

assoluta", un potere che si risolve in un "arbitrio". Questa premessa

non ha fondamento. Si è già detto quale è la ratio della norma e si

deve solo aggiungere che se alla polizia giudiziaria la facoltà di

rivelare o non rivelare il nome del confidente è attribuita in

considerazione delle esigenze connesse all'espletamento delle sue

funzioni, questa finalità segna i confini del suo potere, il cui abuso

- come venne già chiarito nella sentenza n. 114 del 1968 - non si

sottrae alle sanzioni, penali o disciplinari, previste

dall'ordinamento. E non è senza importanza per la questione ora in

esame rilevare che il potere che qui viene in considerazione cade nella

funzione istituzionale della polizia giudiziaria: in una funzione

nell'esercizio della quale essa è responsabile di fronte ad autorità

appartenenti all'ordine giudiziario (art. 220, secondo comma; art. 229,

secondo comma, c.p.p.), come tali poste in posizione di assoluta

indipendenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 349, ultimo comma, del codice di procedura penale, proposta,

dall'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento agli artt. 3 e 24,

secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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