Art. 349 c.p.p. — Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone

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La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini puo' procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonche' altri accertamenti. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalita' o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsita', la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo e' stato compiuto e' data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata. Al pubblico ministero e' data altresi' notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso e' avvenuto.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 2 agosto 2005

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 53/2026

    Questione inammissibile
    16 aprile 2026

    Sono dichiarate inammissibili – per insufficiente motivazione sulla rilevanza – le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost. dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica, dell’art. 349, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che, quando procede all’identificazione di una persona nei cui confronti si svolgono indagini che sia cittadina di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la polizia giudiziaria esegue sempre i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici. A differenza di quanto ipotizzato dal rimettente, ai fini della configurabilità del reato di resistenza a un pubblico ufficiale non occorre che l’atto posto in essere da questo abbia natura obbligatoria, bastando che si tratti di un atto che sia compiuto in adempimento di un dovere generico di svolgere la propria attività, sicché se anche fosse dichiarata costituzionalmente illegittima la disposizione censurata il primo periodo del comma 2 dell’art. 349 cod. proc. pen. pur senza imporlo, avrebbe comunque concesso al pubblico ufficiale la facoltà di compiere l’atto contro il quale è stato oggettivamente opposta resistenza. Anche per questo appare del tutto insufficiente la motivazione in ordine all’eventuale applicabilità della esimente del compimento di atti arbitrari da parte del pubblico ufficiale (art. 393-bis cod. pen): il rimettente, a fronte di un atto comunque rientrante nei limiti delle attribuzioni del pubblico ufficiale, ha omesso qualsiasi accertamento sull’arbitrarietà dell’atto contro il quale l’imputato ha opposto resistenza.

    Art. 349 c.p.p. · Art. 2 Delega al Governo per l'efficienza del processo penale · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art349 · fonte del testo

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