Corte costituzionale

Ordinanza n. 467/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/1989 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 349, ultimo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 28 febbraio 1987 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di

Genova, nel procedimento penale a carico di Maniscalco Luigi,

iscritta al n.147 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Giudice istruttore

presso il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 349, ultimo comma, del codice di procedura

penale, assumendo che tale disposizione - nella parte in cui prevede

che il segreto di polizia possa essere opposto dai singoli ufficiali

e agenti di polizia giudiziaria ed esclude qualsiasi forma di

verifica delle esigenze complessive della giustizia da parte di altro

organo superiore investito di responsabilità a livello governativo -

viola gli artt. 3, 24 e 109 della Costituzione, - che, secondo il

giudice a quo, ciò si verifica in quanto la disposizione impugnata

consente il sacrificio delle esigenze giudiziarie senza che la

necessità di tale sacrificio sia sottoposta all'esame, come accade

per il segreto di Stato, di un'autorità che abbia responsabilità a

livello governativo, e irrazionalmente affida il giudizio di

bilanciamento tra esigenze dell'autorità giudiziaria e esigenze di

polizia al singolo funzionario, privo di ogni qualificazione dal

punto di vista costituzionale;

Considerato che il giudice a quo nella sostanza chiede alla Corte

una decisione additiva in materia processuale, con la quale

occorrerebbe ricostruire una disciplina articolata;

che ciò è palesemente riservato al potere discrezionale del

legislatore, anche perché - come lo stesso rimettente dimostra,

prospettando soluzioni alternative (l'"autorità governativa" cui

demandare il potere di valutazione definitiva potrebbe essere il

Ministro di Grazia e Giustizia, ma potrebbe essere anche il Prefetto)

- le scelte di fondo per tale disciplina non sono costituzionalmente

obbligate;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 349, ultimo comma, del codice

di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 109

della Costituzione, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di

Genova con ordinanza emessa il 28 febbraio 1987 (registro ordinanze

147 del 1989).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:467 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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