Art. 33 c.p.p. — Capacità del giudice

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(( (Capacita' del giudice). Le condizioni di capacita' del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario. Non si considerano attinenti alla capacita' del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici. Non si considerano altresi' attinenti alla capacita' del giudice ne' al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico.)) 90

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

90

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 467/2000

    Questione infondata
    3 novembre 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 1, comma secondo, della legge 7 maggio 1981, n. 180, agli artt. 7'bis' e 97 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133) e al r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui consentirebbero provvedimenti di applicazione e supplenza dei magistrati dei Tribunali militari del tutto discrezionali e privi di motivazione, senza prevedere che si determinino nullità per inosservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice. Come sottolineato da questa Corte nella sentenza n. 392 del 2000 che - successivmaente alle attuali ordinanze di rimessione ha dichiarato non fondata identica questione - la premessa interpretativa da cui muove il rimettente non può essere condivisa in quanto si deve ritenere che nell'ambito dell'ordinamento giudiziario militare operino tutte le norme dell'ordinamento giudiziario comune, ivi comprese quelle che disciplinano le applicazioni o le supplenze dei magistrati mancanti o impediti. Pertanto, anche nell'ordinamento giudiziario militare, applicazioni e supplenze possono essere disposte solo seguendo criteri prefissati e con provvedimenti motivati che consentano di verificare la rispondenza di ogni singolo provvedimento adottato ai presupposti e ai criteri obiettivi indicati dal Consiglio della magistratura militare. Precedente specifico: sent. n. 392 del 2000. L.T.

    Art. 33 c.p.p. · Art. 1 Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 392/2000

    Questione infondata
    28 luglio 2000

    Diversamente da quanto opina il giudice rimettente, e in conformità della interpretazione delle norme denunciate, seguita dal Consiglio della magistratura militare e confermata dal giudice della legittimità - che si fonda sulla equiparazione dello stato giuridico dei magistrati militari a quelli ordinari, stabilita dall'art. 1 della legge n. 180 del 1981 - , deve ritenersi che nell'ambito dell'ordinamento giudiziario militare operino tutte le norme dell'ordinamento giudiziario comune, comprese quelle che disciplinano le applicazioni e le supplenze dei magistrati mancanti o impediti. Anche nell'ordinamento militare applicazioni e supplenze possono, quindi, essere disposte solo seguendo criteri prefissati e con provvedimenti motivati, che consentano di verificare la rispondenza di ogni singolo provvedimento adottato ai presupposti ed ai criteri obiettivi indicati dal Consiglio della magistratura militare. Pertanto cadono le censure mosse alla disciplina denunciata, sulla diversa premessa interpretativa che essa consenta provvedimenti di applicazione e sostituzione dei magistrati militari del tutto discrezionali e immotivati, in assenza di criteri obiettivi e predeterminati, risultandone quindi compromessi sia il principio della parità di trattamento, rispetto alla disciplina prevista per i magistrati ordinari, sia il principio della precostituzione del giudice. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, agli artt. 7-bis e 97 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, e al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, Cost. - Sul principio di assimilazione delle garanzie di indipendenza dei magistrati militari a quelle previste per i magistrati ordinari, sentenze nn. 71/1995 e 52/1998. - Sulla ininfluenza, in sede di controllo della legittimità costituzionale delle norme, di prassi interpretative contrarie rispetto al disegno normativo, sentenze nn. 468/1992 e 276/2000.

    Art. 33 c.p.p. · Art. 1 Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 419/1998

    Questione infondata
    23 dicembre 1998

    Non è fondata, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., il quale stabilisce che non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sull'assegnazione dei processi alle sezioni degli uffici giudiziari, giacché il principio costituzionale di precostituzione del giudice non implica che i criteri di assegnazione dei singoli procedimenti nell'ambito dell'ufficio giudiziario competente, pur dovendo essere obiettivi, predeterminati o comunque verificabili, siano necessariamente configurati come elementi costitutivi della generale capacità del giudice alla cui carenza, in quanto attinente alla stessa titolarità della funzione, il legislatore ha collegato la nullità degli atti. Ciò non significa che la violazione dei criteri di assegnazione degli affari sia priva di rilievo e che non vi siano, o che non debbano essere prefigurati, appropriati rimedi dei quali le parti possano avvalersi nel caso in cui in concreto la lesione delle garanzie costituzionali discenda direttamente dalla violazione delle regole, la quale tuttavia non può fondare una valutazione di illegittimità costituzionale della norma, trattandosi di situazione patologica insuscettibile di apprezzamento nel giudizio di costituzionalità. - Cfr., per l'affermazione che l'applicazione distorta delle norme non può essere apprezzata in sede di giudizio di legittimità costituzionale, sentenze nn. 175/1997 e 40/1998, ordinanza n. 255/1995. red.: S. Evangelista

    Art. 33 c.p.p. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1998

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 21 marzo 1998. 33 parole aggiunte.

aggiunto: (Capacita' del giudice). Le condizioni di capacita' del giudice e il numero dei giudici necessario per … sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudiciaggiunto: . Non si considerano altresi' attinenti alla capacita' del giudice ne' al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

    Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art33 · fonte del testo

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