Art. 1 — Magistrati militari
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - Il Pubblico Ministero in quanto privo di poteri decisori non è legittimato a promuovere giudizi di legittimità costituzionale.
Art. 1 Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace · Art. 5 Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace · Art. 108 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Restituzione degli atti al giudice remittente affinché, alla luce della sopravvenuta legge 30 dicembre 1988, n. 561 (istitutiva del Consiglio della magistratura militare, organo d'autogoverno dei magistrati militari) proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione nel giudizio di provenienza. Avvertendosi altresì che con la sentenza n. 41/1989, la Corte ha già risolto nel senso della non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative alla disciplina della responsabilità civile dei giudici non togati chiamati a far parte dei tribunali militari.
Art. 1 Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace · Art. 2 Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace · Art. 2 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati · Art. 7 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1981 al 9 ottobre 2010. 75 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I magistrati militari si distinguono in uditori giudiziari militari, magistrati militari di tribunale, d'appello, di cassazione, di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, equiparati, rispettivamente, agli uditori giudiziari, ai magistrati ordinari di tribunale, d'appello, di cassazione, di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza e l'avanzamento dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili, ferme le equiparazioni di cui al comma precedente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-05-07;180~art1 · fonte del testo
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