Corte costituzionale

Sentenza n. 392/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/2000 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

citata

  • art. 33legge 180/1981

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2,

del codice di procedura penale, in relazione all'art. 1, secondo

comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento

giudiziario militare di pace), agli artt. 7-bis e 97 del regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) ed al regio

decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare),

promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1999 dal Tribunale militare

di Torino nel procedimento penale a carico di Antonino Cammarata,

iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,

dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 5 giugno 1999 nel corso di un

processo penale nel quale la difesa dell'imputato aveva formulato

eccezioni sulla composizione del collegio giudicante, il Tribunale

militare di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25,

primo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 33, comma 2, del codice di procedura penale

(concernente la capacità del giudice) in relazione: all'art. 1,

secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche

all'ordinamento giudiziario militare di pace), che per regolare le

garanzie di indipendenza dei magistrati militari rinvia alle

disposizioni in vigore per i magistrati ordinari; agli artt. 7-bis

(relativo alle tabelle degli uffici giudiziari per la destinazione

dei singoli magistrati) e 97 (concernente le supplenze di magistrati

negli organi giudiziari collegiali) del regio decreto 30 gennaio

1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) quali risultano dalle modifiche

apportate dalla legge 4 maggio 1998, n. 133; al regio decreto 9

settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare).

Il Tribunale rimettente ricorda che nel corso degli atti

preliminari al dibattimento la difesa dell'imputato aveva sostenuto

la nullità della costituzione del collegio giudicante, formato a

seguito di un provvedimento di supplenza per uno dei giudici del

collegio, adottato dal presidente della corte militare d'appello

senza seguire criteri obiettivi e predeterminati e senza motivazione,

chiedendo in via subordinata che fosse sollevata questione di

legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, del codice di

procedura penale, là dove non considera attinenti alla capacità del

giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici

giudiziari e sulla formazione dei collegi, per violazione delle

garanzie del giudice naturale precostituito per legge e del principio

di eguaglianza, non essendo giustificata la diversità dei criteri di

composizione dei collegi giudicanti negli uffici giudiziari ordinari

ed in quelli militari.

Il Tribunale militare di Torino, dichiarata non fondata

l'eccezione di nullità, in quanto le condizioni di capacità del

giudice non comprendono la destinazione del giudice agli uffici

giudiziari e la formazione dei collegi (art. 33, comma 2, cod. proc.

pen.), ha ritenuto invece rilevante e non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale, precisandola con

riferimento al complesso delle disposizioni che consentirebbero di

disporre l'assegnazione di giudici per comporre i collegi giudicanti,

in caso di incompatibilità o di impedimento dei magistrati

originariamente preposti, mediante provvedimenti di applicazione e

supplenza discrezionali e non motivati, senza che operi la nullità

assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, prevista

per l'inosservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di

capacità del giudice ed il numero dei giudici necessari per

costituire i collegi (artt. 178, comma 1, lettera a e 179 cod. proc.

pen.).

Il giudice rimettente ricorda che lo stato giuridico e le

garanzie di indipendenza dei magistrati militari sono regolati dalle

stesse disposizioni in vigore per i magistrati ordinari (art. 1,

secondo comma, della legge n. 180 del 1981); ma ritiene che per gli

uffici giudiziari militari non opererebbero, a differenza di quanto

è stabilito per gli uffici giudiziari ordinari, il sistema tabellare

e le regole prefissate per l'adozione dei provvedimenti di

applicazione o supplenza dei giudici, che il presidente della corte

militare d'appello potrebbe dunque disporre in modo del tutto

discrezionale e senza motivazione.

Risulterebbe così violato l'art. 3 della Costituzione, essendo

ingiustificata la disparità di trattamento della magistratura

militare rispetto a quella ordinaria, mentre sono identici lo stato

giuridico e le garanzie di indipendenza delle due magistrature ed è

comune la disciplina del processo.

Ad avviso del giudice rimettente sarebbe anche violato il

principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25,

primo comma, della Costituzione), diretto a garantire che anche la

composizione degli organi giudiziari sia sottratta ad ogni

possibilità di arbitrio.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o comunque infondata.

In una successiva memoria l'Avvocatura, richiamando la

giurisprudenza costituzionale, ricorda che il principio di

precostituzione del giudice non implica che i criteri di assegnazione

dei singoli procedimenti nell'ambito dell'ufficio giudiziario

competente siano necessariamente configurati come elementi

costitutivi della capacità generale del giudice, pur dovendo essere

tali criteri obiettivi, predeterminati e comunque verificabili

(sentenza n. 419 del 1998).

L'Avvocatura ritiene, inoltre, che il problema della disciplina

delle supplenze di magistrati nell'ordinamento militare si risolva in

via interpretativa; troverebbero applicazione anche all'ordinamento

militare le disposizioni contenute nella legge 4 maggio 1998, n. 133,

giacché l'art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180

rinvia alle norme che disciplinano stato giuridico e indipendenza dei

magistrati ordinari, estendendole ai magistrati militari. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe la

disciplina delle supplenze di magistrati nei tribunali militari,

giacché l'ordinamento per essi previsto consentirebbe, ad avviso del

Tribunale militare di Torino, al presidente della corte militare

d'appello di adottare provvedimenti di sostituzione di magistrati, in

caso di loro mancanza o impedimento, per la composizione di collegi

giudicanti con magistrati di altri uffici giudiziari, senza seguire

criteri precostituiti con le tabelle degli uffici giudicanti e senza

una motivazione dei provvedimenti che permetta di verificare i

criteri seguiti per la sostituzione.

Il giudice rimettente denuncia l'art. 33, comma 2, del codice di

procedura penale - il quale prevede che non si considerano attinenti

alle condizioni di capacità del giudice, stabilite dalle leggi di

ordinamento giudiziario, le disposizioni sulla destinazione del

giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei

collegi e sulla assegnazione dei processi - in relazione all'art. 1,

secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, che attribuisce ai

magistrati militari le stesse garanzie in vigore per i magistrati

ordinari, agli artt. 7-bis e 97 del regio decreto 30 gennaio 1941,

n. 12 (quali risultano a seguito delle aggiunte introdotte per la

magistratura ordinaria dall'art. 6 della legge 4 maggio 1998,

n. 133), che regolano le tabelle degli uffici giudicanti e le

supplenze di magistrati, ed inoltre all'ordinamento giudiziario

militare (regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022).

Queste disposizioni, consentendo ad avviso del giudice rimettente

provvedimenti del tutto discrezionali ed immotivati di applicazione e

supplenza senza che ne derivi un vizio della capacità del giudice,

sarebbero in contrasto con la garanzia costituzionale del giudice

naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, Cost.) e con

il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), essendo ingiustificata la

disparità di trattamento, nella disciplina delle supplenze e delle

applicazioni, per la magistratura militare rispetto alla disciplina

prevista per la magistratura ordinaria.

2. - La questione non è fondata, giacché la premessa

interpretativa dalla quale muove il giudice rimettente non può

essere condivisa.

L'ordinamento giudiziario militare di pace è improntato, a

seguito delle modifiche apportate dalla legge 7 maggio 1981, n. 180,

al principio di assimilazione delle garanzie di indipendenza dei

magistrati militari a quelle previste per i magistrati ordinari

(sentenze n. 71 del 1995 e n. 52 del 1998). Tale parificazione è

stabilita mediante il rinvio alle disposizioni in vigore per questi

ultimi (art. 1, secondo comma, legge n. 180 del 1981), e non si può

ritenere che sia esclusa da questo generale rinvio la disciplina

della predeterminazione dei criteri per la composizione dei collegi

giudicanti e per le applicazioni e supplenze dettata per i magistrati

ordinari dalle norme che il giudice rimettente, sul presupposto della

loro inapplicabilità alla magistratura militare, vorrebbe invece

assumere quale elemento di comparazione per denunciare la violazione

del principio di eguaglianza.

Si deve invece ritenere - come del resto ha già affermato il

Consiglio della magistratura militare fondandosi proprio sulla

ricordata equiparazione dello stato giuridico dei magistrati militari

a quelli ordinari, stabilita dall'art. 1 della legge n. 180 del 1981

- che nell'ambito dell'ordinamento giudiziario militare operino tutte

le norme dell'ordinamento giudiziario comune, comprese quelle che

disciplinano le applicazioni e le supplenze dei magistrati mancanti o

impediti. Anche nell'ordinamento militare applicazioni e supplenze

possono, quindi, essere disposte solo seguendo criteri prefissati e

con provvedimenti motivati, che consentano di verificare la

rispondenza di ogni singolo provvedimento adottato ai presupposti ed

ai criteri obiettivi indicati dal Consiglio della magistratura

militare.

Questa interpretazione delle disposizioni denunciate, diversa da

quella proposta dal giudice rimettente, è confermata dalla

giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha ritenuto che

debbano trovare applicazione, per sostituire il giudice astenuto,

ricusato o impedito, i criteri obiettivi e predeterminati stabiliti a

tal fine dal Consiglio della magistratura militare; mentre il

presidente della corte militare d'appello, cui spetta valutare

l'opportunità di provvedere mediante decreto motivato di supplenza o

di applicazione quando ciò sia necessario per l'impossibilità di

funzionamento dell'organo giudicante, vede il proprio provvedimento

di sostituzione del giudice mancante con altro magistrato soggetto al

controllo del Consiglio della magistratura militare.

3. - L'estensione alla magistratura militare delle stesse regole

previste per l'applicazione e la supplenza dei giudici della

magistratura ordinaria esclude ogni ipotesi di disparità di

trattamento.

Inoltre la disciplina della sostituzione dei giudici nei collegi

giudicanti, da applicare anche nell'ordinamento giudiziario militare,

prevede garanzie che escludono la denunciata lesione del principio di

precostituzione del giudice; mentre eventuali prassi interpretative

che si discostino dal disegno normativo non possono essere

considerate perché si possa affermare la illegittimità

costituzionale delle norme (cfr. sentenze n. 468 del 1992 e n. 276

del 2000).

Ogni altro profilo dedotto con riguardo all'art. 33, comma 2,

cod. proc. pen. rimane così superato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 33, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione

all'art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180

(Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), agli

artt. 7-bis e 97 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

(Ordinamento giudiziario), modificati dalla legge 4 maggio 1998,

n. 133, e al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento

giudiziario militare), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25,

primo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Torino con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

Il Presidente e redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:392 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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