Corte costituzionale

Sentenza n. 419/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18

luglio 1997 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico

di Mohamed Zineddine, iscritta al n. 665 del registro ordinanze 1997

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 18 luglio 1997 nel corso di un

dibattimento nel quale si procedeva con l'imputazione di millantato

credito, la seconda sezione penale del Tribunale di Torino ha

sollevato, in riferimento all'art. 25, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 33

del codice di procedura penale, che, disciplinando le condizioni di

capacità del giudice, dispone, al secondo comma, che non si

considerano attinenti alla capacità del giudice, tra l'altro, le

disposizioni sull'assegnazione dei processi alle sezioni degli uffici

giudiziari.

Il giudice rimettente rileva che, nel Tribunale di Torino, la

cognizione dei reati contro la pubblica amministrazione era

attribuita, secondo i criteri di ripartizione degli affari previsti

dalle tabelle approvate dal Consiglio superiore della magistratura,

sia alla prima che alla seconda sezione penale. L'assegnazione del

procedimento alla prima sezione era giustificata dal maggior carico

di lavoro che gravava sulla seconda sezione, cui era attribuito anche

il riesame delle ordinanze relative a misure coercitive, e che non

avrebbe consentito la sollecita definizione del giudizio. Tuttavia,

ad avviso del giudice rimettente, l'assegnazione del procedimento

alla prima sezione era da porre anche in relazione alla destinazione,

per svolgere le funzioni di pubblico ministero presso quella sezione,

dello stesso magistrato che aveva già trattato il medesimo

procedimento nella fase delle indagini preliminari. Sarebbe stata

così privilegiata l'esigenza - prevista dalle norme di attuazione

del codice di procedura penale per la designazione del pubblico

ministero, ma non per la scelta del giudice - che alla trattazione

del procedimento provveda, ove possibile, per tutte le fasi del

relativo grado di giudizio, il magistrato originariamente designato

(art. 3 delle norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,

n. 271). Successivamente, intervenuta una variazione tabellare, il

procedimento, prima che venisse aperto il dibattimento, era stato

assegnato alla seconda sezione, anziché alla terza, alla quale era

egualmente attribuita la cognizione dei reati contro la pubblica

amministrazione. Ad avviso del giudice rimettente, anche in questo

caso la scelta sarebbe da porre in relazione alla

destinazione a quella sezione del magistrato del pubblico ministero

che aveva in precedenza trattato lo stesso procedimento.

Il giudice rimettente ricorda che la necessità di osservare il

principio costituzionale del giudice naturale, precostituito per

legge, è stata richiamata dal Consiglio superiore della magistratura

nella circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici

giudiziari. Il Consiglio ha difatti escluso sistemi discrezionali e

personalistici di distribuzione degli affari, mentre ha affermato che

deve essere impedita la scelta del giudice ad opera delle parti e

che, se una stessa materia è attribuita a più sezioni, deve essere

indicato il criterio di ripartizione degli affari tra le sezioni.

Il giudice rimettente ritiene che il sistema applicato nel

Tribunale di Torino per l'assegnazione dei procedimenti alle sezioni

sarebbe in contrasto con il principio di precostituzione per legge

del giudice (art. 25, primo comma, Cost.). Ma la disposizione

denunciata, stabilendo che non attengono alla capacità del giudice

le disposizioni sull'assegnazione dei processi alle sezioni,

impedirebbe di verificare se il procedimento sia stato assegnato in

contrasto con il principio costituzionale di precostituzione del

giudice e di sanzionare con la nullità, prevista per la violazione

delle disposizioni concernenti la capacità del giudice (art. 178,

comma 1, lettera a), cod. proc. pen.), anche l'inosservanza delle

norme che debbono presiedere alla distribuzione dei processi tra le

diverse sezioni di un medesimo ufficio giudiziario.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia

dichiarata non fondata.

La norma denunciata - stabilendo che le disposizioni sulla

destinazione del giudice agli uffici e alle sezioni, sulla formazione

dei collegi e sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e

giudici, non attengono alla capacità del giudice - esclude che

eventuali violazioni determinino una nullità assoluta, così

evitando che vicende amministrative ed irregolarità formali

incidano, in modo spesso imprevedibile, sulla validità dei processi.

Ciò non significa che non debbano essere preordinate le tabelle per

la ripartizione in sezioni degli uffici giudiziari, per la formazione

dei collegi giudicanti e per l'assegnazione degli affari penali,

così come dispongono gli artt. 7-bis e 7-ter dell'ordinamento

giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12), aggiunti dagli

artt. 3 e 4 delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento

giudiziario al nuovo processo penale (approvate con d.P.R. 22

settembre 1988, n. 449). Queste attività non assumono, tuttavia,

diretto rilievo processuale, giacché la sanzione della nullità è

riservata all'inosservanza delle disposizioni che dettano discipline

prive di rilevanti momenti di discrezionalità. Tuttavia, se si

verificano irregolarità formali che fanno escludere, in concreto, la

precostituzione del giudice o che sono sintomo di una composizione

dell'organo giudicante mirata in relazione ad un particolare

processo, opererebbe direttamente l'art. 25, primo comma, della

Costituzione. Difatti, ad avviso dell'Avvocatura, il concetto di

capacità potrebbe essere ricostruito, ai fini della nullità

prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., comprendendo in esso il

requisito della precostituzione del giudice, imposto dalla norma

costituzionale. Se in concreto viene meno la precostituzione del

giudice, sarebbe violata la garanzia dell'imparzialità e, mancando

una delle condizioni di capacità del giudice, non troverebbe più

applicazione l'art. 33, comma 2, cod. proc. pen. Ad avviso

dell'Avvocatura, il giudice rimettente avrebbe, dunque, potuto

verificare la compatibilità del provvedimento di assegnazione del

processo direttamente con l'art. 25, primo comma, della Costituzione,

senza incontrare alcun ostacolo nella disposizione denunciata.

L'Avvocatura rileva, infine, che l'ordinanza di rimessione non

denuncia il contrasto del provvedimento di assegnazione del processo

con la garanzia di imparzialità del giudice, ma afferma piuttosto la

scarsa ragionevolezza dei criteri che hanno ispirato il provvedimento

di assegnazione; criteri che aggraverebbero ingiustificatamente il

carico di lavoro di una sezione del tribunale rispetto alle altre.

Ma questo non determinerebbe alcun contrasto con l'art. 25 della

Costituzione. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe l'art.

33, comma 2, del codice di procedura penale. Il Tribunale di Torino

ritiene che questa disposizione, stabilendo che non si considerano

attinenti alla capacità del giudice le disposizioni

sull'assegnazione dei processi alle sezioni degli uffici giudiziari,

possa essere in contrasto con il principio costituzionale del giudice

naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, Cost.),

giacché consentirebbe l'applicazione di criteri discrezionali e

personalistici di distribuzione degli affari e non impedirebbe che la

scelta del magistrato possa essere determinata dalle parti, senza che

operi la nullità assoluta, rilevabile

d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, prevista per

l'inosservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di

capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per

costituire i collegi (artt. 178, comma 1, lettera a) e 179 cod.

proc. pen.).

2. - L'art. 25, primo comma, della Costituzione, stabilendo, tra i

diritti dei cittadini, che nessuno può essere distolto dal giudice

naturale precostituito per legge, attribuisce ad essi la garanzia che

la competenza degli organi giudiziari è sottratta ad ogni

possibilità di arbitrio. Al fine di assicurarne la imparzialità, è

escluso che il giudice possa essere designato tanto dal legislatore

con norme singolari che deroghino a regole generali quanto da altri

soggetti con atti loro rimessi, dopo che la controversia è insorta

(sentenze n. 56 del 1967 e n. 460 del 1994; ordinanze n. 161 del 1992

e n. 176 del 1998).

Se il giudizio non può essere sottratto alla cognizione del

giudice naturale, individuato secondo regole generali prefissate dal

legislatore, ancor prima il medesimo giudizio non può essere

attribuito alla cognizione di un giudice costituito o designato in

relazione ad una determinata controversia: "precostituzione del

giudice e discrezionalità nella sua concreta designazione sono

criteri fra i quali non si ravvisa possibile una conciliazione"

(sentenza n. 88 del 1962). L'individuazione dell'organo giudicante

deve, dunque, rispondere a regole e criteri che escludano la

possibilità di arbitrio anche nella specificazione

dell'articolazione interna dell'ufficio cui sia rimesso il giudizio,

giacché pure nell'organizzazione della giurisdizione deve essere

manifesta la garanzia di imparzialità (v. sentenza n. 272 del 1998).

3. - Le norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al

nuovo processo penale (approvate con d.P.R. 22 settembre 1988, n.

449) hanno inteso dare risposta alle esigenze prima richiamate,

mediante la disciplina della predisposizione di tabelle degli uffici

giudicanti ripartiti in sezioni, della destinazione dei singoli

magistrati ad esse, della formazione dei collegi giudicanti, dei

criteri per l'assegnazione degli affari penali e per la sostituzione

dei giudici impediti (artt. 3 e 4).

Il giudice rimettente non pone in discussione queste regole. Ma,

assumendo che ne è stata fatta un'applicazione distorta ed orientata

alla scelta della sezione giudicante in relazione al magistrato del

pubblico ministero destinato alla trattazione del procedimento,

vorrebbe che anche i criteri di distribuzione delle cause tra

giudici, egualmente abilitati all'esercizio della funzione

giurisdizionale, rientrassero tra le condizioni della loro capacità.

4. - La questione, così prospettata, non è fondata.

L'art. 33, comma 1, del codice di procedura penale identifica la

capacità del giudice con l'idoneità a rendere il giudizio: vale a

dire con la riferibilità del giudizio ad organi titolari, secondo il

disegno dell'ordinamento giudiziario, della funzione giurisdizionale,

quindi anche nella composizione prevista per la loro formazione

collegiale. I criteri di assegnazione degli affari nell'ambito di

tali organi esulano dalla nozione generale della loro capacità che,

riguardando la titolarità della funzione, non comprende quanto

attiene all'esercizio della funzione stessa, in relazione alla

organizzazione interna all'organo che ne è titolare. La ripartizione

degli affari nell'ambito dell'organo competente deve essere

effettuata secondo le regole proprie dell'organizzazione della

giurisdizione. Nel disegno normativo, è dunque evidente la

differenza tra le condizioni di capacità del giudice ed i criteri di

assegnazione degli affari. L'art. 33 cod. proc. pen., mantenendo

distinti questi due profili, non introduce, al secondo comma, una

eccezione alla regola generale relativa alla capacità del giudice,

ma ne definisce i contorni rendendone espliciti il contenuto ed i

limiti.

5. - Il principio costituzionale di precostituzione del giudice non

implica che i criteri di assegnazione dei singoli procedimenti

nell'ambito dell'ufficio giudiziario competente, pur dovendo essere

obiettivi, predeterminati o comunque verificabili, siano

necessariamente configurati come elementi costitutivi della generale

capacità del giudice, alla cui carenza il legislatore ha collegato

la nullità degli atti. Questo non significa che la violazione dei

criteri di assegnazione degli affari sia priva di rilievo e che non

vi siano, o che non debbano essere prefigurati, appropriati rimedi

dei quali le parti possano avvalersi. Ciò che, del resto, ammette

l'Avvocatura nel caso in cui in concreto la violazione delle regole

leda direttamente garanzie costituzionali.

Ma quando, come nel caso ora in esame, si assume che vi sia stata

una applicazione distorta delle regole dirette a rendere effettive

quelle garanzie, non è su tale situazione di fatto che può essere

fondata una valutazione di illegittimità costituzionale della norma

(tra le molte, sentenze n. 40 del 1998 e n. 175 del 1997; ordinanza

n. 255 del 1995).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 33, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal

Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:419 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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