Art. 7 c.g.c. (Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile) — Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi

[1]1. All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente della sezione stabilisce i giorni della settimana e le ore in cui la sezione tiene le udienze di discussione.

[2]2. Il decreto del presidente resta affisso per tutto l'anno presso ciascuna sala di udienza.

[3]3. All'inizio di ogni trimestre il presidente della sezione determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione.

[4]4. Se all'udienza sono presenti giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascun giudizio, e' formato dal presidente, dal relatore e dal giudice piu' anziano per i collegi di primo grado e dai giudici piu' anziani, fino al numero di cinque componenti, per i collegi d'appello.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~allegato-2-norme-di-attuazione-del-codice-della-giustizia-co-art7 · fonte del testo

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