Art. 329 c.p.p. — Obbligo del segreto

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Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 253 260 263 267 270 Quando e' necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo' disporre con decreto motivato:

  • a)l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
  • b)il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni. 5
Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

5

La L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificata dal D.L. 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 luglio 1991, n. 221 ha disposto (con l'art- 15-bis, comma 2) che "Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento."

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216

253

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

260

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019".

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145

263

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019".

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53

267

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019".

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161

270

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2020 al 29 febbraio 2020

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 329 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. II, sent. n. 7647/2025

    25 febbraio 2025

    La Seconda Sezione penale, in tema di indagini preliminari, ha affermato che la possibilità di secretare singoli atti, attribuita al pubblico ministero dall’art. 329, comma 1, cod. proc. pen. a tutela della segretezza dell’attività investigativa in corso di svolgimento, esclude che la formazione di atti probatori in parte secretati ne comporti l’inutilizzabilità in sede di giudizio abbreviato, ferma restando la facoltà dell’imputato di eccepire la compressione del diritto di difesa derivante dalla mancata piena conoscenza degli atti secretati, ove deduca un interesse processuale meritevole di tutela.

    Art. 329 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 192/1991

    Parametro
    2 maggio 1991

    La scelta operata dal legislatore a tutela e realizzazione di altri interessi che ha ritenuto di dover privilegiare, quali quelli della speditezza del processo penale e del mantenimento del segreto che copre gli atti raccolti nella fase delle indagini preliminari, giustifica pienamente la mancata previsione di un'apposita udienza, prima di quella preliminare, nella quale il giudice penale possa decidere sull'istanza di assegnazione di una somma di danaro da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno da incidente stradale avanzata dalla parte civile già costituita. Non è, infatti, del tutto precluso l'esercizio della funzione giurisdizionale in sede penale e non sussiste la impossibilità del giudice di decidere su una istanza legittimamente propostagli in quanto sono solo regolati i tempi del procedimento; ne' peraltro, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento dei danni nel processo penale è l'unico strumento di tutela giurisdizionale del diritto del danneggiato, atteso che, per l'art. 75, l'azione anteriormente proposta in sede civile prosegue se non è trasferita in sede penale allo stesso modo di quella iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile. Neppure risulta violato l'art. 3 della Costituzione in quanto le situazioni poste a raffronto, quella in esame e quella della concessione del sequestro penale o del dissequestro per cui sono previste apposite udienze, sono nettamente diverse. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79 del codice di procedura penale e 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in relazione agli artt. 329 e 335 del codice di procedura penale, nella parte in cui dette norme escludono che il giudice penale possa, nel corso delle indagini preliminari, decidere sulla istanza di asegnazione di una somma di denaro da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno da incidente stradale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 102, primo comma della Costituzione). - In tema di azione civile nel processo penale e di interesse alla speditezza di quest'ultimo: S. n. 443/1990; - Sui tempi per la richiesta della provvisionale nel vecchio rito: S. n. 14/1976.

    Art. 79 c.p.p. · Art. 24 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 329 c.p.p. · Art. 335 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 2019 al 1 gennaio 2020.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161

    Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art329 · fonte del testo

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