Art. 31 — Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorita' delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS e dei direttori dell'AISE e dell'AISI. Il Comitato ha altresi' la facolta', in casi eccezionali, di disporre con delibera motivata l'audizione di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza. La delibera e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri che, sotto la propria responsabilita', puo' opporsi per giustificati motivi allo svolgimento dell'audizione. Il Comitato puo' altresi' ascoltare ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealta' e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato. Il Comitato puo' ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessita' di ritardare la trasmissione. Quando le ragioni del differimento vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari. Il Comitato puo' ottenere, da parte di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, nonche' degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonche' copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti. Qualora la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumita' di fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza, il destinatario della richiesta oppone l'esigenza di riservatezza al Comitato. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest'ultima e' sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l'esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l'esigenza di riservatezza puo' essere opposta o confermata in relazione a fatti per i quali non e' opponibile il segreto di Stato. In nessun caso l'esigenza di riservatezza di cui al comma 8 o il segreto di Stato possono essere opposti al Comitato che, con voto ((a maggioranza dei due terzi)), abbia disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla presente legge. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non puo' essere opposto il segreto d'ufficio, ne' il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto al Comitato. Il Comitato puo' esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale del DIS, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b). Il Comitato puo' effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri. Nei casi previsti al comma 14, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' differire l'accesso qualora vi sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso.

Testo vigente dal 25 agosto 2012

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Che cosa è cambiato dal 25 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 2007 al 25 agosto 2012. 1 parola tolta, 5 parole aggiunte.

… 8 o il segreto di Stato possono essere opposti al Comitato che, con voto tolto: unanime aggiunto: a maggioranza dei due terzi, abbia disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di informazione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2007-08-03;124~art31 · fonte del testo

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