Art. 114 c.p.p. — Divieto di pubblicazione di atti e di immagini

E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non piu' coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare ((...)). 253 260 263 267 270 275 E' sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se non e' riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento. 270 275 Se si procede al dibattimento, non e' consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni. 61 E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero e' trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione e' autorizzata dal ministro di grazia e giustizia. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi puo' offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4. E vietata la pubblicazione delle generalita' e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, puo' consentire la pubblicazione. E' altresi' vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della liberta' personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta. (( Fermo quanto disposto dal comma 7, e' vietata la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. )) E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

61

La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 59 (G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del terzo comma del presente articolo "limitatamente alle parole "del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli"."

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216

253

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 2) che la presente modifica acquista efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

260

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019".

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145

263

con decorrenza dal 1 agosto 2019

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 2) che La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), acquista efficacia a decorrere dal 1° agosto 2019".

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53

267

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019".

270

Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020". Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020".

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28

275

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020". Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione".

Testo vigente dal 7 gennaio 2025

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 59/1995

    Ha colpito questo articolo
    24 febbraio 1995

    La disposizione dell'art. 114, comma 3, del codice di procedura penale, secondo la quale, "se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello", è in contrasto, nella parte in cui non consente la pubblicazione degli atti del fascicolo del dibattimento anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado, con la direttiva n. 71 dell'art. 2 della legge di delega n. 81 del 1987. La 'ratiò dei divieti di pubblicazione stabiliti in tale direttiva - con il preciso intento di contemperare gli interessi della giustizia e gli interessi dell'informazione, entrambi costituzionalmente rilevanti - e che sono volti principalmente alla tutela delle esigenze investigative, che si pongono nella fase delle indagini preliminari ma non certo per il dibattimento, non permette infatti di ritenerli estensibili agli atti del fascicolo del pubblico ministero, anche oltre il termine delle indagini, durante il dibattimento, che in nessun punto della direttiva vengono considerati. Anche il divieto di pubblicazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero, anche oltre il termine delle indagini, durante il dibattimento, previsto esplicitamente nella direttiva con il riferimento agli "atti depositati a norma del numero 58", inteso com'è ad evitare una distorsione delle regole dibattimentali - che si avrebbe ove il giudice formasse il suo convincimento sulla base di atti che dovrebbero essergli ignoti, ma che, in mancanza del divieto, potrebbe conoscere completamente per via extraprocessuale attraverso i mezzi d'informazione - non può ragionevolmente riferirsi alla pubblicazione di quanto contenuto nel fascicolo per il dibattimento, concernente, per definizione, gli atti che il giudice deve conoscere. Pertanto, assorbiti gli altri profili di incostituzionalità dedotti in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., l'art. 114, comma 3, cod. proc. pen., va dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., limitatamente alle parole: "del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli". - V. anche la seguente massima B. red.: S.P.

    Art. 114 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Versioni nel tempo

13 versioni dal 1988

1988oggi
  1. 7 gennaio 2025 — oggiin vigoreper un anno
  2. 25 agosto 2024 — 7 gennaio 2025per 5 mesi
  3. 1 maggio 2020 — 25 agosto 2024per 4 anni
  4. 29 febbraio 2020 — 1 maggio 2020per 2 mesi
  5. 1 gennaio 2020 — 29 febbraio 2020per un mese
  6. 15 giugno 2019 — 1 gennaio 2020per 7 mesi
  7. 1 gennaio 2019 — 15 giugno 2019per 6 mesi
  8. 22 settembre 2018 — 1 gennaio 2019per 3 mesi
  9. 26 gennaio 2018 — 22 settembre 2018per 8 mesi
  10. 6 maggio 2004 — 26 gennaio 2018per 14 anni
  11. 2 gennaio 2000 — 6 maggio 2004per 4 anni
  12. 2 marzo 1995 — 2 gennaio 2000per 5 anni
  13. 24 ottobre 1988 — 2 marzo 1995testo originarioper 6 anni

Che cosa è cambiato dal 7 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 2024 al 7 gennaio 2025. 7 parole tolte, 32 parole aggiunte.

… a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminaretolto: , fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292aggiunto: .... E' sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se non … polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consentaaggiunto: . Fermo quanto disposto dal comma 7, e' vietata la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art114 · fonte del testo

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