La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. La Commissione ha facolta' di ottenere, nelle materie attinenti alle finalita' della presente legge, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare la trasmissione di copia degli atti e dei documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. La Commissione ha facolta' di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti alle finalita' della presente legge. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto alla Commissione. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Ove occorra chiedere lo svolgimento di accertamenti o l'acquisizione di documenti fuori del territorio dello Stato, si applicano le pertinenti disposizioni del capo II del titolo III del libro XI del codice di procedura penale e dei trattati internazionali.

Testo vigente dal 22 dicembre 2023

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-12-04;202~art4 · fonte del testo

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