È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 322-bis cod. proc. pen., per la mancata previsione, nello stesso, della facoltà del pubblico ministero di proporre appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sequestro conservativo. A dare plausibilità ai motivi posti dal giudice 'a quò a base della denunciata violazione di principi di ragionevolezza e di eguaglianza, non valgono infatti ne' il richiamo alla disposizione dell'art. 318 cod. proc. pen., che tale facoltà, contro il provvedimento che dispone il sequestro conservativo, riconosce invece all'imputato - giacché, come la Corte ha avuto occasione di affermare in via generale, la diversità dei poteri spettanti in materia di impugnazioni all'imputato e al pubblico ministero è giustificata dalla differente garanzia rispettivamente loro assicurata dagli artt. 24 e 112 Cost. e d'altro canto il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale - ne' il richiamo all'art. 669-terdecies cod. proc. civ. che, in seguito alla sentenza di parziale illegittimità n. 253 del 1994 della Corte costituzionale, ammette ora, nel processo civile, il reclamo anche contro l'ordinanza con cui è stata respinta, la domanda di sequestro conservativo - data la peculiarità della posizione del pubblico ministero e la piena autonomia del sistema processuale penale rispetto a quello civile - ne', infine, il richiamo alla norma dello stesso art. 322-bis cod. proc. pen., che riconosce sia all'imputato che al pubblico ministero la facoltà di proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, in quanto mentre il sequestro conservativo è finalizzato alla soddisfazione di interessi patrimoniali, sia pure facenti capo allo Stato, il sequestro preventivo persegue fini pubblicistici volti alla prevenzione dei reati, e pertanto neppur esso può essere propriamente assunto a 'tertium comparationis'. - Riguardo ai poteri del pubblico ministero e dell'imputato in materia di impugnazioni v. S. nn. 98/1994 e 280/1995; riguardo alla normativa del sequestro conservativo nel processo civile e all'autonomia del sistema processuale penale rispetto a quello civile, v., rispettivamente, S. n. 253/1994 (già citata nel testo) e S. nn. 326/1997, 51/1998 e 53/1998, ed infine, circa le finalità del sequestro preventivo nel processo penale, v. S. n. 334/1994. V. anche la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Art. 322-bis c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 318 c.p.p.