Codice di procedura penale

Art. 355 c.p.p. — Convalida del sequestro e suo riesame

Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale e' trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro e' stato eseguito. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida e' immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione ((nonche' le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale)) possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Testo vigente dal 1 luglio 2025

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 428/1998

    Questione infondata
    23 dicembre 1998

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 322, 322-bis, 324 e 355 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono all'offeso dal reato di impugnare il provvedimento di rigetto del sequestro preventivo, in quanto - posto che, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., legittimato a richiedere il sequestro preventivo è esclusivamente il p.m.; che è già stato escluso che il difetto di legittimazione della persona offesa querelante a richiedere il sequestro preventivo integri una violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, in considerazione della evidente 'ratiò di prevenzione del reato che connota la misura cautelare in esame e della diversa natura dell'interesse vantato dalla persona offesa dal reato, alla cessazione della situazione di illecito; e che tale interesse, per un verso, non deve necessariamente trovare garanzia, anche indiretta negli strumenti del processo penale, e, per l'altro, appare sufficientemente tutelato dalle misure cautelari esperibili nell'ambito del processo civile - la mancata previsione del potere della persona offesa dal reato di impugnare il provvedimento di rigetto del sequestro preventivo è una diretta conseguenza del difetto di legittimazione di tale soggetto a richiedere la misura cautelare 'de qua'. - O. n. 334/1991. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 321 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 151/1993

    Questione infondata
    8 aprile 1993

    La diversità di disciplina, quanto ad espressa previsione di perentorietà dei termini, dettata, rispettivamente, per il sequestro preventivo e per quello probatorio non può essere apprezzata in riferimento al principio di uguaglianza, data la natura e le finalità diverse dei due istituti. Il decreto di sequestro preventivo è atto che, per la sua finalizzazione alla prevenzione di un pericolo o alla confisca, è stato dalla legge riservato al giudice: e, quindi, quando disposto, per ragioni di urgenza, dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, costituisce una misura provvisoria, destinata ad estinguersi entro brevissimo termine se non confermata dall'autorità giudiziaria; la convalida del sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria è, viceversa, atto proprio del pubblico ministero dato che ha la stessa funzione del decreto con cui costui dispone lo stesso, mirando non solo al controllo dell'operato della polizia giudiziaria ma anche al mantenimento della misura; mentre il compito attribuito al giudice in sede di riesame del decreto di convalida è di verificare non la legittimità dell'iniziativa della polizia giudiziaria, ma la necessità delle cose sequestrate per l'accertamento dei fatti. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 355, secondo comma, cod. proc. pen. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 355 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 1 luglio 2025. 21 parole aggiunte.

… quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione aggiunto: nonche' le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art355 · fonte del testo

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