Corte costituzionale

Ordinanza n. 18/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/01/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8

giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura

penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa),

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,

promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1994 dal Tribunale di S.

Maria Capua Vetere sull'istanza proposta da Basco Antonio, iscritta

al n. 32 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno

1995,

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 42

e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306

(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, inserito

dall'art. 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501;

che a tal proposito il rimettente, dopo aver rilevato come la

disciplina dettata dalla norma oggetto di impugnativa sia stata

introdotta dal legislatore a seguito della sentenza n. 48 del 1994,

con la quale venne dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 12-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 306 del 1992,

ha osservato che, allorquando venga adottato, a norma del comma 4

dell'art. 12-sexies del medesimo decreto, il sequestro preventivo

ricollegato alla particolare ipotesi di confisca prevista dai commi 1

e 2, da un lato viene vanificato "il fondamentale parametro di

legittimità costituzionale" costituito dal presupposto della

intervenuta condanna, stanti i limiti proprii del giudizio di

riesame, e dall'altro lato risulterebbe inoperante "lo stesso

ordinario parametro di legittimità del sequestro preventivo,

consistente nella immediata correlazione tra beni e reato

contestato"; dal che scaturirebbe, a parere del giudice a quo, una

illegittima "aggressione giuridica" di beni protetti dall'art. 42

della Costituzione, in quanto non posti - come nelle ordinarie

ipotesi di confisca - in rapporto di stretta correlazione con il

reato oggetto di accertamento, con conseguente illegittimità anche

della misura "anticipatoria" rispetto al giudizio di responsabilità;

che violato sarebbe anche il diritto di difesa, stante il breve

termine (dieci giorni) concesso in sede di riesame per dedurre

elementi in ordine alla legittima provenienza dei beni ed alla

assenza di sproporzione rispetto alle capacità reddituali

dell'indagato e considerata l'impossibilità - a differenza di quanto

avviene per la "analoga" misura di prevenzione - di contestare il

merito della accusa, così come vulnerato risulterebbe il principio

sancito dall'art. 97 della Costituzione, giacché "la dettagliata

ricostruzione di complesse vicende proprietarie dilaterebbe i tempi

di definizione dei procedimenti penali";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che le doglianze espresse dal giudice a quo paiono

ruotare essenzialmente attorno alla asserita elusione dei principi

affermati da questa Corte nella sentenza n. 48 del 1994, giacché,

osserva il rimettente, la possibilità di adottare il provvedimento

di sequestro preventivo nel corso del procedimento concernente

l'accertamento del reato "presupposto" vanificherebbe la previsione

introdotta dal legislatore nei commi 1 e 2 della norma impugnata, ove

è stata sostituita la qualità di indagato - già prevista dall'art.

12-quinquies, comma 2, dichiarato costituzionalmente illegittimo -

con quella di condannato, dal momento che, per un verso, sarebbe

impedito al giudice del riesame di verificare la gravità degli

indizi che sostengono il merito dell'accusa e, sotto altro profilo,

risulterebbe svilito il requisito della "immediata correlazione" tra

beni e reato che costituisce l'ordinaria condizione di legittimità

del sequestro;

che simili rilievi non hanno fondamento in quanto, essendo nella

specie il sequestro preventivo destinato esclusivamente ad assicurare

l'esecuzione del provvedimento di confisca che deve essere adottato

nel caso di condanna a norma dei commi 1 e 2 della disposizione

censurata, e poiché la confisca ivi disciplinata ha struttura e

presupposti diversi dall'istituto generale previsto dall'art. 240

cod. pen., è evidente che anche i requisiti di sequestrabilità

debbano essere necessariamente calibrati sulla falsariga di quelli

previsti per l'adozione del provvedimento ablatorio definitivo, con

ovvie conseguenze, quindi, sulla qualificazione stessa del vincolo

pertinenziale che di regola deve sussistere tra reato e cose oggetto

della misura cautelare reale; cosicché, avendo il legislatore non

irragionevolmente ritenuto di presumere l'esistenza di un nesso

pertinenziale tra alcune categorie di reati e i beni di cui il

condannato non possa giustificare la provenienza e che risultino di

valore sproporzionato rispetto al reddito o alla attività economica

del condannato stesso, ne consegue che l'identica relazione tra

fattispecie delittuosa per la quale si procede e giustificazione

della provenienza dei beni costituisca il parametro di legittimità

del sequestro preventivo, proprio perché misura destinata

ontologicamente ad impedire la sottrazione o dispersione di quegli

stessi beni che possono formare oggetto di confisca in ipotesi di

condanna; sequestro e confisca, pertanto, rappresentano nel caso di

specie, come in tutte le ipotesi riconducibili all'art. 321, comma

2, cod. proc. pen., istituti fra loro specularmente correlati sul

piano dei presupposti, al punto che soltanto deducendo

l'illegittimità costituzionale del secondo potrebbe venire in

discorso l'illegittimità del primo;

che nel merito delle singole censure non sussiste alcuna

violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa, sia

per le considerazioni poste a fondamento della richiamata sentenza n.

48 del 1994, ove è stata contestata la fondatezza, anche in

riferimento all'art. 42 della Costituzione, di consimili rilievi che

lo stesso Tribunale ebbe a svolgere sull'istituto del sequestro

preventivo e sul relativo procedimento di riesame, sia perché la

persona cui i beni sono stati sequestrati può in ogni tempo

contestare il provvedimento cautelare e provare l'inesistenza dei

suoi presupposti domandando la revoca della misura, con l'ulteriore

possibilità di proporre appello avverso la decisione del giudice a

norma dell'art. 322-bis, cod. proc. pen.;

che del tutto inconferente, perché estraneo al tema dedotto, si

rivela il richiamo all'art. 27, secondo comma, della Costituzione,

così come palesemente infondata è la pretesa violazione dell'art.

97 della Carta fondamentale, giacché, da un lato, si prospetta una

questione di mero fatto, quale è quella della possibile dilatazione

dei tempi di definizione dei procedimenti a cagione della

complessità di taluni accertamenti patrimoniali, mentre, sotto altro

e più assorbente profilo, si evoca un parametro che questa Corte ha

costantemente ritenuto non riferibile al tema dell'esercizio della

funzione giurisdizionale, nel suo complesso e in relazione ai diversi

provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio (v., da

ultimo, ordinanze n. 257 e n. 39 del 1995);

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,

n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 42 e

97 della Costituzione, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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