Art. 311 c.p.p. — Ricorso per cassazione

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Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso puo' essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309. Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame. Il ricorso e' presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facolta' di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127. ((5-bis. Se e' stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza e' depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non puo' essere rinnovata))

Testo in vigore dal 8 maggio 2015 al 17 marzo 2020

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 212/1996

    Questione inammissibile
    21 giugno 1996

    Manifesta inammissibilità delle questioni, in quanto gli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., sono stati già dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte denunziata dal giudice rimettente, mentre il richiamo all'art. 311 stesso codice non presenta autonomia alcuna rispetto alle restanti censure. - S. n. 71/1996. red.: A. M. Marini

    Art. 309 c.p.p. · Art. 310 c.p.p. · Art. 311 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 123/1996

    Questione inammissibile
    18 aprile 1996

    Manifesta inammissibilità delle questioni, essendo stata già dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., proprio nella parte impugnata dal giudice 'a quò e non presentando, rispetto alle prospettate censure, autonomia alcuna il richiamo al restante art. 311, stesso codice. - S. 71/1996. red.: A.M. Marini

    Art. 309 c.p.p. · Art. 310 c.p.p. · Art. 311 c.p.p. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 maggio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1996 al 8 maggio 2015. 91 parole aggiunte.

… decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127. aggiunto: 5-bis. Se e' stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza e' depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non puo' essere rinnovata

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art311 · fonte del testo

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