Art. 311 c.p.p. — Ricorso per cassazione

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Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame. Il ricorso e' presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facolta' di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 23 ottobre 1996

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 212/1996

    Questione inammissibile
    21 giugno 1996

    Manifesta inammissibilità delle questioni, in quanto gli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., sono stati già dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte denunziata dal giudice rimettente, mentre il richiamo all'art. 311 stesso codice non presenta autonomia alcuna rispetto alle restanti censure. - S. n. 71/1996. red.: A. M. Marini

    Art. 309 c.p.p. · Art. 310 c.p.p. · Art. 311 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 123/1996

    Questione inammissibile
    18 aprile 1996

    Manifesta inammissibilità delle questioni, essendo stata già dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., proprio nella parte impugnata dal giudice 'a quò e non presentando, rispetto alle prospettate censure, autonomia alcuna il richiamo al restante art. 311, stesso codice. - S. 71/1996. red.: A.M. Marini

    Art. 309 c.p.p. · Art. 310 c.p.p. · Art. 311 c.p.p. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art311 · fonte del testo

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