Come la Corte ha sempre affermato, il diritto di difesa può essere limitato solo in presenza della necessità di evitare l'assoluta compromissione di esigenze prioritarie nella economia del processo, che per loro natura potrebbero risultare vanificate dal contraddittorio anticipato (e salvo sempre il successivo recupero della dialettica processuale attraverso gli strumenti di controllo di volta in volta previsti); in tale ipotesi rientra il caso dei provvedimenti c.d. 'a sorpresà, tra i quali l'adozione, per la prima volta, di misure cautelari personali, cui l'indagato potrebbe sottrarsi, qualora ne venisse preavvertito allo scopo di consentire l'esercizio del suo diritto di difesa prima ancora dell'adozione di detti provvedimenti. Quando invece l'indagato sia già assoggettato ad una misura cautelare, come nel caso disciplinato dall'art. 301 cod. proc. pen. - che riguarda la rinnovazione su richiesta del pubblico ministero del relativo provvedimento adottato per esigenze probatorie e prossimo alla scadenza - non sussistono ragioni valide per escludere l'esercizio del diritto di difesa mediante l'audizione del difensore da parte del giudice che deve adottare detto provvedimento di rinnovazione. Anche con riguardo all'interesse del buon esito del processo, sotteso alla reiterazione della cautela per finalità probatorie, tale limitazione è ingiustificata, tenuto conto della possibilità di plurime adozioni del provvedimento di rinnovazione (sino al limite del termine di durata massima della singola misura ai sensi dell'art. 301, secondo comma, c.p.p.) ed anche indipendentemente da ogni rapporto con gli istituti della proroga dei termini delle misure cautelari (disciplinato dall'art. 305 cod. proc. pen.) e della proroga del termine di durata delle indagini preliminari (a norma dell'art. 406 cod. proc. pen.), casi in cui è normativamente prevista l'audizione del difensore dell'indagato. Conseguentemente l'art. 301, secondo comma, cod. proc. pen. deve essere dichiarato incostituzionale, per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost. - assorbita la censura formulata in riferimento all'art. 3 Cost. -, nella parte in cui non prevede che, ai fini dell'adozione del provvedimento di rinnovazione della misura cautelare personale, debba essere previamente sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura. - Sui limiti al diritto di difesa, v. S. n. 98/1994; sulle misure cautelari per finalità probatorie v. S. n. 147/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Art. 301 c.p.p.