Corte costituzionale

Sentenza n. 219/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/06/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 301, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 6 agosto 1993 dal Tribunale di Alessandria nel procedimento di

riesame relativo a Dua Bruno, iscritta al n. 660 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nell'ambito di un giudizio di appello ex art. 310 del codice

di procedura penale avverso una ordinanza di rinnovazione di misura

cautelare personale (arresti domiciliari) emessa dal giudice per le

indagini preliminari per esigenze probatorie, a norma dell'art. 301,

comma 2, dello stesso codice, il Tribunale di Alessandria ha

sollevato, con ordinanza del 6 agosto 1993, questione di legittimità

costituzionale di quest'ultima norma, nella parte in cui non prevede

l'obbligo della previa audizione della difesa dell'indagato, in

riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

La rilevanza della questione sollevata discende - precisa il

Tribunale - dalla formulazione di uno specifico motivo di appello

incentrato proprio sul punto in questione, e cioè sulla dedotta

nullità dell'ordinanza di rinnovazione, per violazione del

contraddittorio.

Il giudice a quo osserva che sia la lettera della norma

denunciata, sia il "diritto vivente" formatosi su di essa, escludono

l'accennato obbligo di preventiva audizione della difesa; di qui la

necessità della proposizione della questione di legittimità

costituzionale.

Il rimettente ritiene che la mancata previsione del

contraddittorio nell'ipotesi di rinnovazione della cautela disposta

per esigenze probatorie, diversamente da quanto stabilito per la

proroga dei termini di custodia cautelare (art. 305 c.p.p.) e per i

limiti temporali delle indagini preliminari (art. 406, comma 3,

c.p.p.), costituisca una lesione degli artt. 3 e 24, secondo comma,

della Costituzione.

La diversificazione delle "chances processuali" tra il pubblico

ministero, che può prospettare al giudice le argomentazioni a

sostegno della richiesta di rinnovazione, e la difesa, che invece non

può controdedurre, è, ad avviso del giudice a quo, priva di

ragionevole giustificazione, all'interno di un sistema processuale

imperniato sul principio di parità tra accusa e difesa (art. 2,

direttiva 3) della legge-delega n. 81 del 1987); né il provvedimento

in discorso può essere catalogato tra gli atti c.d. "a sorpresa",

come l'adozione di misure coercitive, le perquisizioni, le

intercettazioni.

Nell'ordinanza di rinvio si osserva che questi rilievi non

potrebbero essere risolti né in base all'argomento, valorizzato

dalla giurisprudenza, della possibilità di esercizio dei diritti

difensivi attraverso il controllo sulla motivazione del provvedimento

di rinnovazione, a mezzo delle impugnazioni consentite (appello e

ricorso per cassazione); né in base al più generale argomento

(sent. n. 345 del 1988 di questa Corte) della possibilità di

delimitazioni del diritto di difesa in quanto necessarie a

contemperare la garanzia difensiva con altri principi e valori.

In contrario, infatti, il Tribunale osserva che l'art. 24 della

Costituzione garantisce la difesa in ogni stato e grado del

procedimento, e dunque anche nella fase in parola, onde influire,

attraverso la dialettica delle parti, sulla formazione del

convincimento del giudice ed anticipare un provvedimento sfavorevole.

D'altra parte, il giudice sottolinea la notazione di non

ragionevolezza della mancata previsione del contraddittorio, non

ravvisando idonea ragione in funzione di altri interessi

costituzionalmente protetti immanenti al processo.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato.

L'Avvocatura sottolinea che la soluzione della questione ruota, in

ultima analisi, intorno all'interrogativo se l'istituto della

rinnovazione della misura (art. 301 c.p.p.) e quello della proroga

del termine della custodia cautelare (art. 305 c.p.p.) siano analoghi

o meno; la conclusione è, al riguardo, negativa.

Quanto alla rinnovazione, l'interveniente osserva che

opportunamente il legislatore ha introdotto l'istituto quale

temperamento al rigido operare della caducazione automatica del

titolo, giacché non sempre la valutazione prognostica sul tempo

necessario all'attività di raccolta del materiale di indagine può

essere esatta, ed è perciò necessario accordare al pubblico

ministero la facoltà di richiedere una rinnovazione del termine

della misura, i cui presupposti e le cui motivazioni restano tuttavia

quelli alla base dell'originario provvedimento cautelare.

Del tutto diverso è il caso della proroga ex art. 305, comma 2,

assunta a tertium comparationis, misura che ha riguardo non solo alle

esigenze probatorie, ma a tutte le esigenze cautelari catalogate dal

legislatore nell'art. 274 del codice di rito, lett. a), b) e c): il

giudice richiesto della proroga dovrà riconsiderare tutti i profili

delle esigenze cautelari, effettuando una valutazione complessiva del

quadro probatorio assai più ampia di quella ex art. 301, che è

invece circoscritta alla mera constatazione dell'insufficienza del

termine accordato e alla persistenza delle esigenze di indagine.

Se è dunque conforme alla diversa natura dei due istituti della

rinnovazione e della proroga la previsione dell'intervento della

difesa tecnica solo nel secondo caso, e non nel primo, la diversità

di disciplina trova giustificazione nella diversità degli istituti

in raffronto; l'Avvocatura conclude pertanto chiedendo una pronuncia

di non fondatezza della questione. Considerato in diritto

1. - Oggetto dell'incidente di costituzionalità è l'art. 301,

comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui, ai fini

dell'adozione del provvedimento di rinnovazione della misura

cautelare personale disposta per esigenze probatorie, non prevede

l'obbligo della previa audizione della difesa dell'indagato. Ad

avviso del giudice a quo la mancata previsione del contraddittorio

nella ipotesi disciplinata dalla norma impugnata, diversamente da

quanto stabilito dall'art. 305, comma 2, del codice di procedura

penale per l'ipotesi della proroga dei termini di custodia cautelare

e dall'art. 406, comma 3, del codice stesso, per la proroga dei

limiti temporali delle indagini preliminari, contrasta con gli artt.

3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

2. - La questione, prospettata in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, è fondata.

Diversamente da quanto sostiene l'Avvocatura generale dello Stato

non è decisivo, ai fini della risoluzione della questione, stabilire

se l'istituto della rinnovazione delle misure cautelari disciplinato

dall'art. 301, comma 2, del codice di procedura penale sia o meno

analogo all'istituto della proroga dei termini di custodia cautelare

disciplinato dall'art. 305 del codice stesso.

Anche se l'ordinanza di rimessione richiama la disciplina prevista

dall'art. 305 citato, relativamente al provvedimento di proroga della

custodia cautelare, il richiamo è ininfluente rispetto alla censura

prospettata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, perché

con essa si denuncia la violazione di per sé del diritto di difesa.

Come la Corte ha sempre affermato (da ultimo, sent. n. 98 del 1994),

tale diritto potrebbe essere limitato solo in presenza della

necessità di evitare l'assoluta compromissione di esigenze

prioritarie nella economia del processo, che per loro natura

potrebbero risultare vanificate dal contraddittorio anticipato (e

salvo sempre il successivo recupero della dialettica processuale

attraverso gli strumenti di controllo di volta in volta previsti). È

questo il caso dei provvedimenti c.d. "a sorpresa", come l'adozione,

per la prima volta, di misure cautelari personali, cui l'indagato

potrebbe sottrarsi, qualora ne venisse preavvertito allo scopo di

consentire l'esercizio del suo diritto di difesa prima ancora

dell'adozione di detti provvedimenti. Ma quando l'indagato sia già

assoggettato ad una misura cautelare, come appunto nel caso

disciplinato dall'art. 301 citato che riguarda la rinnovazione del

relativo provvedimento, non sussistono ragioni valide per escludere

l'esercizio del diritto di difesa mediante l'audizione del difensore

da parte del giudice che deve adottare il provvedimento. E ciò

indipendentemente dallo stabilire se quello della rinnovazione sia o

meno un istituto diverso dalla proroga, nel quale il contraddittorio

è invece previsto dal citato art. 305. Se pure la rinnovazione possa

dirsi - in base all'interpretazione della giurisprudenza di

legittimità - un provvedimento diverso dalla proroga, non solo

perché sussiste questa diversità può negarsi la violazione del

diritto di difesa operata dalla norma impugnata; anche con riguardo

all'interesse al buon esito del processo, sotteso alla reiterazione

della cautela per finalità probatorie (sent. n. 147 del 1994), non

sussistono infatti ragioni valide a giustificare la detta

limitazione, tenuto altresì conto della possibilità di plurime

adozioni del provvedimento di rinnovazione, sino al limite del

termine di durata massima della singola misura, come stabilito

nell'ultima parte della disposizione impugnata.

Le medesime considerazioni valgono in rapporto all'ulteriore

richiamo, contenuto nell'ordinanza di rinvio, all'art. 406 del codice

di procedura penale; un richiamo, del resto, effettuato più per

sottolineare la violazione del diritto di difesa nella norma

sottoposta a scrutinio che non per istituire un vero e proprio

termine di raffronto, nella consapevolezza, quindi, della

disomogeneità dell'istituto della proroga del termine delle indagini

preliminari rispetto a quello della rinnovazione di una misura

cautelare personale.

3. - Resta assorbita la censura formulata in riferimento all'art.

3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 301, comma 2,

del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che,

ai fini dell'adozione del provvedimento di rinnovazione della misura

cautelare personale, debba essere previamente sentito il difensore

della persona da assoggettare alla misura.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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