Art. 295 c.p.p. — Verbale di vane ricerche

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 settembre 2018 al 1 gennaio 2019. Leggi il testo vigente →

Se la persona nei cui confronti la misura e' disposta non viene rintracciata e non e' possibile procedere nei modi previsti dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'articolo 296, lo stato di latitanza. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalita' previste dagli articoli 266 e 267, puo' disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270. 253 260 Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero puo' disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis nonche' dall'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216

253

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

260

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019".

Testo in vigore dal 22 settembre 2018 al 1 gennaio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1988

1988oggi
  1. 30 dicembre 2022 — oggiin vigoreper 4 anni
  2. 1 maggio 2020 — 30 dicembre 2022per 3 anni
  3. 29 febbraio 2020 — 1 maggio 2020per 2 mesi
  4. 1 gennaio 2020 — 29 febbraio 2020per un mese
  5. 15 giugno 2019 — 1 gennaio 2020per 7 mesi
  6. 1 gennaio 2019 — 15 giugno 2019per 6 mesi
  7. 22 settembre 2018 — 1 gennaio 2019per 3 mesi
  8. 26 gennaio 2018 — 22 settembre 2018per 8 mesi
  9. 16 marzo 2006 — 26 gennaio 2018per 12 anni
  10. 19 dicembre 2001 — 16 marzo 2006per 4 anni
  11. 8 agosto 1992 — 19 dicembre 2001per 9 anni
  12. 24 ottobre 1988 — 8 agosto 1992testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 22 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 2018 al 22 settembre 2018.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art295 · fonte del testo

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