Corte costituzionale

Sentenza n. 273/1974

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/1974 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 279

del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 23

dicembre 1972 dal tribunale di Venezia nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di Gregolin Gastone e Toso Vanni, iscritte ai

nn. 166 e 167 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 169 del 4 luglio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 1974 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Durante la fase degli atti preliminari al dibattimento di due

procedimenti penali di competenza della Corte d'assise, a carico di

Gregolin Gastone e Toso Vanni, gli imputati proponevano istanza di

libertà provvisoria al tribunale di Venezia. Con due ordinanze dello

stesso tenore, emesse in data 23 dicembre 1972, il tribunale, dopo aver

rilevato che la competenza a decidere sulla libertà provvisoria

spettava, ai sensi dell'art. 279 del codice di procedura penale alla

sezione istruttoria della Corte d'appello, sollevava d'ufficio, senza

sospendere il procedimento e inviare gli atti alla Corte

costituzionale, questione di legittimità costituzionale del citato

art. 279, con riferimento agli artt. 25, primo comma, e 24, secondo

comma, della Costituzione.

Ritiene il giudice a quo che la norma impugnata, nella parte in cui

attribuisce alla sezione istruttoria la cognizione della domanda di

libertà provvisoria nei procedimenti di Corte d'assise durante la fase

preliminare al dibattimento, distolga l'imputato dal giudice naturale,

perché attribuisce la competenza a un organo istruttorio anziché

giudicante e determina, anche in relazione al grado del giudizio, un

anomalo spostamento della competenza territoriale, come se la Corte

d'assise fosse una sezione della Corte d'appello e non del tribunale.

La stessa disposizione, inoltre, costituirebbe intralcio all'esercizio

effettivo del diritto di difesa, costretto a subire, specie quando le

corti abbiano sede nei tribunali periferici, il trasferimento degli

incartamenti processuali in altra sede.

Nei giudizi dinanzi alla Corte nessuna delle parti si è costituita

né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. La causa,

pertanto, viene decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26,

secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, primo comma,

delle Norme integrative. Considerato in diritto :

I giudizi vanno riuniti perché prospettano una medesima questione.

Il tribunale di Venezia, ricevuta istanza di libertà provvisoria

di imputati detenuti per reati di competenza della Corte di assise ed

il cui processo, chiusa l'istruttoria, si trovava nella fase degli atti

preliminari al giudizio, rilevava, con ordinanze in epigrafe, che la

competenza a decidere sulla istanza, ai sensi dell'art. 279 del codice

di procedura penale, non spettava al tribunale - secondo ciò che al

giudice a quo appariva logico - ma alla sezione istruttoria della

Corte di appello, alla quale provvedeva perciò a rimettere gli atti.

Con le stesse ordinanze sollevava però questione di legittimità

costituzionale del detto art. 279, in riferimento agli artt. 25, primo

comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Ma la proposta questione di costituzionalità appare, prima facie,

del tutto priva del requisito della rilevanza.

Avendo applicato la norma che denunzia e, per altro, trasferito ad

altro giudice, per competenza, il giudizio, il giudice a quo difetta di

legittimazione a proporre una questione ad essa relativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

I dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 279 del codice di procedura penale proposta,

con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 25, primo

comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1 974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:273 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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