Art. 269 c.p.p. — Conservazione della documentazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 settembre 2018 al 1 gennaio 2019. Leggi il testo vigente →

- I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio riservato presso l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, e sono coperti da segreto. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facolta' e' in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate. 253 260 1-bis.- Non sono coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5. 253 260 Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non piu' soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, a tutela della riservatezza, possono chiedere la distruzione delle registrazioni non acquisite al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. 253 260 La distruzione, nei casi in cui e' prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione e' redatto verbale.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216

253

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

260

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019".

Testo in vigore dal 22 settembre 2018 al 1 gennaio 2019

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 37/1995

    Questione infondata
    13 febbraio 1995

    Questione già dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione. - S. n. 463/1994. red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 269 c.p.p. · Art. 554 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 3/1972

    Questione infondata
    19 gennaio 1972

    decidendo sull'ordinanza indicata in epigrafe: 1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 235 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 13 della Costituzione; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 235 del codice di procedura penale e 572 del codice penale, sol…

    Art. 235 c.p.p. · Art. 13 cost. · Art. 246 c.p.p. · Art. 269 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 173/1971

    Illegittimità dichiarata
    14 luglio 1971

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 246 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude l'obbligo dell'autorità giudiziaria di decidere con espresso e motivato provvedimento sulla convalida dell'arresto in flagranza; 2) in forza dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 263 bis del codice di proced…

    Art. 246 c.p.p. · Art. 263-bis c.p.p. · Art. 236 c.p.p. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 22 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 2018 al 22 settembre 2018. 1 parola tolta.

tolto: 1.- I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art269 · fonte del testo

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