Art. 269 c.p.p. — Conservazione della documentazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 26 gennaio 2018. Leggi il testo vigente →

I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non piu' soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non e' necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. La distruzione, nei casi in cui e' prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione e' redatto verbale.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 26 gennaio 2018

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 37/1995

    Questione infondata
    13 febbraio 1995

    Questione già dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione. - S. n. 463/1994. red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 269 c.p.p. · Art. 554 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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