Art. 269 c.p.p. — Conservazione della documentazione
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I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non piu' soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non e' necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. La distruzione, nei casi in cui e' prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione e' redatto verbale.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 26 gennaio 2018
