Corte costituzionale

Ordinanza n. 263/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1986 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo

comma, del codice di procedura penale, modificato dall'art. 6 della

legge 12 agosto 1982, n. 532 (Disposizioni in materia di riesame di

provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti

di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva),

promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1983 dal Tribunale di Roma

sull'appello proposto da Deodati Antonio, iscritta al n. 187 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 22 luglio

1983, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,

della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 263, secondo comma, del

codice di procedura penale, nella parte in cui, anche secondo la

formulazione introdotta dall'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532,

"non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro

l'ordinanza del giudice istruttore con la quale è stata respinta

l'istanza di revoca del mandato di cattura";

considerato che con sentenza n. 110 del 1986 questa Corte ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo

comma, del codice di procedura penale (sia nel "testo sostituito in

forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532", sia nel "testo

sostituito in forza dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398"),

"nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre

appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato

di cattura".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura

penale (testo sostituito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto

1982, n.532), già dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella

parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello

contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di

cattura", questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - CIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari