Corte costituzionale

Ordinanza n. 216/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1986 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo

comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) quattro ordinanze emesse il 26 marzo 1985, il 3 maggio 1985, il

4 giugno 1985 e il 27 giugno 1985 dalla Corte di cassazione sui ricorsi

proposti da Poletti Augusto, Pantano Aldo, Pesce Antonio e Gelli Licio,

iscritte ai nn. 516, 815,601 e 626 del registro ordinanze 1985 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1ª serie

speciale, n. 20, 1ª serie speciale, e (le ultime due) n. 9, 1ª serie

speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 15 luglio 1985 dal Tribunale di Torino

sull'istanza proposta da Vitale Paolo, iscritta al n. 757 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 13, la serie speciale, dell'anno 1986.

Udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che la Corte di cassazione, con quattro ordinanze del 26

marzo 1985, del 3 maggio 1985, del 4 giugno 1985 e del 27 giugno 1985,

e il Tribunale di Torino, con ordinanza del 15 luglio 1985, hanno

denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della

Costituzione, l'illegittimità dell'art. 263, secondo comma, del codice

di procedura penale, nella parte in cui, anche secondo la formulazione

introdotta dall'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, ed

ulteriormente modificata dall'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n.

398, non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro

l'ordinanza del giudice istruttore con la quale è stata respinta

l'istanza di revoca del mandato di cattura;

considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno,

quindi, riuniti;

che con sentenza n. 110 del 1986 questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del

codice di procedura penale (sia nel "testo sostituito in forza

dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532", sia nel "testo

sostituito in forza dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398"),

"nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre

appello Contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato

di cattura".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura

penale (testo sostituito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto

1982, n. 532, ed ulteriormente sostituito in forza dell'art. 18 della

legge 28 luglio 1984, n. 398), già dichiarato costituzionalmente

illegittimo "nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto

di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca

del mandato di cattura", questione sollevata con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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