I commi primo e secondo dell'articolo 263 del codice di procedura penale sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: "Il pubblico ministero puo' richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge. Se il giudice non accoglie la richiesta o se dispone la revoca del mandato di cattura, il relativo provvedimento puo' essere appellato dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale. Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono appellare contro i provvedimenti che dispongono la misura dell'arresto domiciliare emessi nella istruzione dal giudice istruttore o dal pretore ai sensi dell'articolo 254-bis o del terzo e quarto comma dell'articolo 246; l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".

Testo vigente dal 1 agosto 1984

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 262/1986

    Questione infondata
    15 dicembre 1986

    È manifestamente infondata la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., dell'art. 263, comma secondo, del codice di procedura penale, nella parte in cui, anche secondo la formulazione introdotta dall'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, ed ulteriormente modificata dall'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398, "non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza del giudice istruttore con la quale è stata respinta l'istanza di revoca del mandato di cattura"; poiché, in parte qua, la norma denunciata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 110/1986.

    Art. 6 Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva · Art. 18 Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della liberta' provvisoria · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 216/1986

    Questione infondata
    24 luglio 1986

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, comma secondo, cod.proc.pen. (testo sostituito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, ed ulteriormente sostituito in forza dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398); in quanto detta norma è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella (identica) "parte" (ora nuovamente denunciata) "con cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura". - S. n. 110/1986.

    Art. 6 Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva · Art. 18 Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della liberta' provvisoria · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-07-28;398~art18 · fonte del testo

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