Corte costituzionale

Ordinanza n. 252/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/1986 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16

dicembre 1985 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Laudani

Santo, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, la serie speciale,

dell'anno 1986.

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 16 dicembre

1985, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, l'illegittimità dell'art. 260 del codice di procedura

penale, "nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di

proporre appello contro l'ordinanza del giudice istruttore con la quale

è stata respinta l'istanza di revoca del mandato di cattura";

considerato che questa Corte con sentenza n. 110 del 1986 ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo

comma, del codice di procedura penale (sia nel "testo sostituito in

forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532", sia nel "testo

sostituito in forza dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398"),

"nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre

appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato

di cattura";

e che, quindi, la norma denunciata più non consente l'applicazione

ipotizzata e censurata dal giudice a quo (v. ordinanze n. 200 del

1984, n. 95 del 1983, n. 5 del 1983, n. 235 del 1982).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 260 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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