Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/04/1986 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo

comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il

5 giugno 1984 dal Tribunale di Milano, il 13 luglio 1984, il 15 gennaio

1985 (due ordinanze), il 17 dicembre 1984, il 26 novembre 1984, il 12

gennaio 1985 (due ordinanze) e il 14 febbraio 1985 dalla Corte di

cassazione, iscritte ai nn. 984 e 1214 del registro ordinanze 1984 e ai

nn. 153, 154, 201, 202, 227, 228 e 255 del registro ordinanze 1985 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 34-bis,

65-bis, 137-bis, 179- bis, 167-bis, 131-bis e 208-bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione di Terruzzi Guido Angelo e di

Ortolani Umberto;

udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1986 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

udito l'Avv. Mario Savoldi per Ortolani Umberto.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Tribunale di Milano, investito dell'appello proposto da

Terruzzi Guido Angelo contro il provvedimento con il quale era stata

respinta l'istanza di revoca del mandato di cattura rimasto ineseguito,

con ordinanza del 5 giugno 1984 (r.o. 984 del 1984), premesso che,

alla stregua dell'art. 263 del codice di procedura penale,

l'impugnazione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, ha

denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della

Costituzione, l'illegittimità dell'art. 263, secondo comma, del codice

di procedura penale, "nella parte in cui, anche nella nuova

formulazione introdotta dall'art. 6 legge 12 agosto 1982, n. 532, non

riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro

l'ordinanza del giudice istruttore con la quale è stata respinta

l'istanza di revoca del mandato di cattura".

Sarebbe violato il principio di eguaglianza perché - a differenza

di quanto stabilito per l'imputato in stato di custodia cautelare,

legittimato a proporre appello sia avverso l'ordinanza con la quale, ai

sensi dell'art. 272-bis del codice di procedura penale, venga respinta

l'istanza di scarcerazione per insufficienza di indizi sia avverso

l'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 281 dello stesso codice,

venga respinta l'istanza di libertà provvisoria - all'imputato che non

si trovi in stato di custodia cautelare perché latitante è inibito

l'appello avverso l'ordinanza con la quale sia stata disattesa

l'istanza diretta a conseguire la revoca del mandato di cattura

ineseguito. Il sistema delle impugnazioni non giustificherebbe il

trattamento di sfavore riservato al latitante, legittimato, invece, ex

art. 263-bis del codice di procedura penale, a chiedere il riesame del

mandato di cattura tanto se eseguito quanto se ineseguito: resterebbe,

anzi, incomprensibile il divieto di chiedere, con l'appello, "la

verifica in suo favore della situazione processuale".

Sarebbe anche violato il diritto di difesa, che subirebbe un

affievolimento per la qualità di latitante del soggetto interessato.

"L'imputato latitante", conclude il giudice a quo, "subisce una

ingiustificato discriminazione rispetto ai poteri di impugnazione

riconosciuti, in situazioni analoghe.. al pubblico ministero ed

all'imputato detenuto".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34-bis dell'8 febbraio 1985.

Nel giudizio si è costituito il Terruzzi, rappresentato e difeso

dagli avvocati Alberto Crespi e Corso Bovio del foro di Milano e

dall'avvocato Vincenzo Siniscalchi del foro di Roma.

Nell'atto di costituzione la difesa del Terruzzi ha rimarcato, in

particolare, l'esistenza, in materia di impugnazione dei provvedimenti

restrittivi della libertà personale, di regimi e modalità

differenziati a seconda che l'impugnazione venga proposta dal pubblico

ministero o dall'imputato e a seconda che il provvedimento di cattura

venga o no eseguito: il pubblico ministero è legittimato a promuovere

giudizio d'appello avverso il provvedimento di revoca del mandato di

cattura; l'imputato in vinculis è legittimato a promuovere giudizio

d'appello avverso il provvedimento che abbia respinto la sua richiesta

di scarcerazione; l'imputato latitante ha solo la possibilità di

proporre ricorso per cassazione, istituzionalmente limitato a motivi di

legittimità.

La Presidenza del Consiglio dei ministri non ha spiegato

intervento.

2. - La Corte di cassazione, investita del ricorso del Terruzzi

avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dello stesso

mandato di cattura, rigetto contro il quale il ricorrente aveva

proposto appello al "tribunale della libertà", con ordinanza del 13

luglio 1984 (r.o. 1214 del 1984), ha denunciato, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 263,

secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui,

anche nella nuova formulazione introdotta dall'art. 6 legge 12 agosto

1982, n. 532, non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello

contro l'ordinanza del giudice istruttore con la quale è stata

respinta l'istanza di revoca del mandato di cattura".

Si denuncia, anzitutto, ingiustificato disparità di trattamento

fra pubblico ministero e imputato: mentre il primo ha la possibilità

di ottenere dal tribunale un controllo di merito sull'ordinanza con cui

il giudice istruttore abbia respinto la sua richiesta di emettere

mandato di cattura o abbia revocato il mandato di cattura già emesso,

il secondo non ha la possibilità di ottenere, se siano venute a

mancare le condizioni sulle quali il provvedimento restrittivo era

fondato, un identico controllo sull'ordinanza di revoca del mandato di

cattura.

Si denuncia, altresl', ingiustificato disparità di trattamento fra

imputato detenuto e imputato latitante: l'imputato in vinculis può, ai

sensi dell'art. 272-bis del codice di procedura penale, proporre

appello contro il provvedimento che gli neghi la scarcerazione;

l'imputato latitante può, ai sensi degli artt. 111 della Costituzione

e 190, secondo comma, del codice di procedura penale, ricorrere per

cassazione avverso il provvedimento che abbia respinto la sua istanza

diretta ad ottenere la revoca del mandato di cattura, con conseguente

privazione "del grado di impugnazione nel merito consentito, invece, al

P.M. e all'imputato detenuto".

"Nessuna apprezzabile differenza sembra esistere", conclude il

giudice a quo, "tra il latitante e il detenuto rispetto all'interesse

ad ottenere il ripristino dello stato di libertà, anche sul piano

formale, una volta che siano venute meno le condizioni legittimatrici

del provvedimento di cattura": non si comprende, perciò, la minore

tutela accordata in fase d'impugnazione all'interesse del latitante.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65-bis del 18 marzo 1985.

In questo giudizio non vi è stato né intervento della Presidenza

del Consiglio dei ministri né costituzione della parte privata.

3. - Analoghe questioni la Corte di cassazione ha proposto con

ordinanze del 26 novembre 1984 (r.o. 202 del 1985), del 17 dicembre

1984 (r.o. 201 del 1985), del 12 gennaio 1985 (due: r.o. 227 del 1985 e

228 del 1985), del 15 gennaio 1985 (due: r.o. 153 del 1985 e 154 del

1985) e del 14 febbraio 1985 (r.o. 255 del 1985) emesse sui ricorsi

proposti da Avagliani Giuseppe, Iafulli Michele, Iacomino Francesco,

Sacco Almerico, Ortolani Umberto (due ricorsi) e Corallo Gaetano,

denunciando, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

l'illegittimità dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura

penale, "nella parte in cui, anche nella formulazione introdotta

dall'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, e ulteriormente

modificata dall'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398, non

riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro

l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca del mandato di cattura".

Dopo aver sostanzialmente riprodotto le argomentazioni svolte dalla

ordinanza del 13 luglio 1984, la Corte rileva che tali argomentazioni

restano valide "anche nel vigore della legge n. 398 del 1984, che non

ha inciso sulla titolarità del diritto di appello nella materia in

esame e trovano conferma nella giurisprudenza costituzionale relativa

all'equilibrio del contraddittorio fra accusa e difesa" (sentenze n. 70

del 1975, n. 73 del 1978, n. 72 del 1979, n. 53 del 1981, n. 224 del

1983).

Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 167-bis del 17 luglio 1985, n.

179-bis del 31 luglio 1985, n. 131-bis del 5 giugno 1985, n. 137-bis

del 12 giugno 1985 e n. 208-bis del 4 settembre 1985.

Nei giudizi promossi dalle due ordinanze emesse il 15 gennaio 1985

si è costituito l'imputato Ortolani Umberto, rappresentato e difeso

dagli avvocati Aldo Pannain e Mario Savoldi, chiedendo che la Corte

dichiari illegittima la norma impugnata.

Negli altri giudizi le parti private non si sono costituite né ha

spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Le nove ordinanze riassunte in narrativa, la prima delle quali

proveniente dal Tribunale di Milano e le altre otto dalla Corte di

cassazione, sollevano questioni di legittimità costituzionale

sostanzialmente coincidenti: i relativi giudizi vanno, pertanto,

riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Comune oggetto di censura è l'art. 263, secondo comma, del

codice di procedura penale, nella parte in cui non riconosce

all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che

rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura.

Trattandosi di un comma la cui formulazione è stata sostituita

dapprima ad opera dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, e poi

ad opera dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398, non si può

non sottolineare come le prime due ordinanze (r.o. 984 del 1984 e 1214

del 1984), entrambe posteriori all'entrata in vigore della legge n. 532

del 1982 ma anteriori all'entrata in vigore della legge n. 398 del

1984, abbiano riguardo - come si legge nell'ordinanza della Corte di

cassazione - all'indicata "parte" dell'art. 263, secondo comma, del

codice di procedura penale "anche nella nuova formulazione introdotta

dall'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532", mentre le altre sette

ordinanze (r.o. 153, 154, 201, 202, 227, 228, 255 del 1985), posteriori

all'entrata in vigore della legge n. 398 del 1984, hanno riguardo alla

stessa "parte" dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura

penale "anche secondo la formulazione introdotta dall'art. 6 della

legge 12 agosto 1982, n. 532, e ulteriormente modificata dall'art. 18

della legge 28 luglio 1984, n. 398".

Le esigenze inerenti al requisito della rilevanza impongono,

peraltro, di prescindere dal testo originario del secondo comma

dell'art. 263 del codice di procedura penale, che pur sembrerebbe

implicitamente richiamato da tutte le ordinanze della Corte di

cassazione attraverso il ricorrente uso della particella "anche".

Va, inoltre, precisato che l'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n.

398, più che ad una modifica della formulazione introdotta dall'art. 6

della legge 12 agosto 1982, n. 532, ha dato vita ad un'ulteriore

sostituzione dell'art. 263 del codice di procedura penale.

Le doglianze in esame vengono, quindi, direttamente a coinvolgere,

per un verso, il testo del secondo comma dell'art. 263 del codice di

procedura penale, quale sostituito ad opera della legge n. 532 del

1982, e, per l'altro, il testo dello stesso comma, quale sostituito ad

opera della legge n. 398 del 1984, nella rispettiva parte in cui non

viene riconosciuto all'imputato il diritto di proporre appello contro

l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura.

3. - Ad avviso dei giudici a quibus, la norma di volta in volta

censurata si troverebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo

comma, della Costituzione per due ordini di considerazioni.

In primo luogo, la mancata legittimazione dell'imputato ad

appellare l'ordinanza di rigetto dell'istanza volta ad ottenere la

revoca del mandato di cattura comporterebbe la violazione dei due

parametri costituzionali congiuntamente invocati, il tutto a causa

dell'ingiustificata disparità di trattamento che si verrebbe a creare

"fra imputato e pubblico ministero", essendo riconosciuto a

quest'ultimo, proprio dal secondo comma dell'art. 263 del codice di

procedura penale, il diritto di appellare tanto il provvedimento con

cui "il giudice non accoglie la richiesta" di emissione del mandato di

cattura quanto il provvedimento con cui il giudice "dispone la revoca

del mandato di cattura" e, dopo la sostituzione operata dall'art. 18

della legge 28 luglio 1984, n. 398, anche "i provvedimenti che

dispongono la misura dell'arresto domiciliare emessi nell'istruzione

dal giudice istruttore o dal pretore ai sensi dell'art. 254-bis o del

terzo e quarto comma dell'art. 246" del codice di procedura penale.

Il secondo ordine di considerazioni attiene, più particolarmente,

all'ipotesi in cui la revoca del mandato di cattura sia stata

richiesta, come sempre è accaduto nella specie, per essere "venute

meno successivamente le condizioni sulle quali il mandato era stato

fondato", cioè all'ipotesi di revoca espressamente configurata

dall'art. 260, primo comma, del codice di procedura penale ("In ogni

stato dell'istruzione, quando vengono a mancare le condizioni che

legittimano il mandato di cattura, il giudice deve revocarle"). Per le

ordinanze di rimessione un'ulteriore violazione degli artt. 3 e 24,

secondo comma, della Costituzione sarebbe, infatti, da ravvisare

nell'ingiustificata disparità di trattamento riscontrabile "fra

imputato latitante ed imputato detenuto", una volta accolta, come tutte

le ordinanze accolgono, l'interpretazione - del resto, ormai

pacificamente condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza (v. in

proposito anche l'ordinanza di questa Corte n. 21 del 1979) - che

ritiene l'istituto della revoca del mandato di cattura ai sensi

dell'art. 260, primo comma, del codice di procedura penale applicabile

nei soli confronti dell'imputato latitante: mentre quest'ultimo non

può far sottoporre a controllo nel merito l'ordinanza che gli nega la

revoca Così richiesta, l'imputato detenuto, in forza del combinato

disposto degli artt. 269, primo comma, e 272-bis, secondo comma, del

codice di procedura penale, è legittimato a proporre appello contro

l'ordinanza che gli rifiuta la scarcerazione richiesta per essere

"venute meno le condizioni legittimatrici del provvedimento di

cattura".

4. - L'esame delle doglianze addotte deve prendere le mosse da

quella che lamenta un'ingiustificata disparità fra imputato e pubblico

ministero, non soltanto perché si tratta di una censura non vincolata

ad una particolare interpretazione normativa, ma anche e soprattutto

perché riveste una portata più ampia dell'altra, coinvolgendo tutti i

casi di possibile revoca del mandato di cattura, che, come più

specificamente risulta dagli artt. 256, secondo periodo, 260, secondo

comma, e 277-bis, secondo comma, del codice di procedura penale, non si

limitano al caso configurato dall'art. 260, primo comma.

La questione è fondata, sia per quanto riguarda il testo dell'art.

263, secondo comma, del codice di procedura penale, quale sostituito ad

opera dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, sia per quanto

riguarda il testo dello stesso comma, quale sostituito ad opera

dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398, bastando notare che le

varianti apportate in tale ultima occasione non incidono menomamente

sui termini della questione proposta in precedenza, tutta concentrata

com'essa è sull'appellabilità dei soli provvedimenti riguardanti la

revoca del mandato di cattura.

5. - Questa Corte, pur ribadendo che non necessariamente "i poteri

processuali del pubblico ministero debbano sempre ed in ogni caso

essere pari a quelli dell'imputato e del suo difensore", dato che "la

peculiare posizione istituzionale e la funzione assegnata al primo

ovvero esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia

e di rilievo costituzionale possono giustificare una disparità di

trattamento"(sentenza n. 190 del 1970; v. anche la sentenza n. 155 del

1974), considera punto altrettanto fermo che ogni eventuale disparità

si giustifica "solo quando in quella posizione, in quella funzione ed

in quelle esigenze essa possa trovare una ragionevole motivazione"

(ancora sentenza n. 190 del 1970). In caso contrario, non può essere

disattesa la "necessità di ristabilire la par condicio tra imputato e

pubblica accusa" (sentenza n. 62 del 1981).

Nell'ambito di tale ottica, sono ormai numerose, come tutte le

ordinanze di rimessione provenienti dalla Corte di cassazione

puntualmente ricordano, le pronunce di illegittimità costituzionale

che hanno invalidato, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma,

della Costituzione, norme del codice di procedura penale "escludenti"

il diritto dell'imputato di proporre appello contro sentenze di

proscioglimento suscettibili di essere appellate dal pubblico

ministero, nonostante che il primo non meno del secondo potesse avere

motivo di lamentarsene (v. le decisioni di questa Corte n. 70 del 1975,

n. 73 del 1978, n. 72 del 1979, n. 53 del 1981, n. 224 del 1983 e, da

ultimo, n. 280 del 1985).

L'interesse dell'imputato a dolersi anche per ragioni di merito del

provvedimento che, negandogli la revoca del mandato di cattura, viene

direttamente ad incidere sul bene della libertà personale non può

certo ritenersi meno meritevole di considerazione del già riconosciuto

interesse dello stesso imputato a dolersi anche per ragioni di merito

di determinate sentenze di proscioglimento in grado di "arrecargli)

pregiudizi di ordine morale e di ordine giuridico" (v., in particolare,

la decisione n. 224 del 1983), allorché il legislatore ordinario

riconosca al pubblico ministero il diritto di appellare provvedimenti

dall'analogo contenuto.

Poiché, più precisamente, il denunciato art. 263, secondo comma,

del codice di procedura penale legittima il pubblico ministero ad

appellare l'ordinanza che "dispone la revoca del mandato di cattura",

all'accoglimento della questione di legittimità si potrebbe obiettare

che il provvedimento contro cui l'imputato ha qui interesse a proporre

appello (ordinanza che nega la revoca) non è il medesimo provvedimento

appellabile dal pubblico ministero. Ma, a parte il fatto che sarebbe

assurdo ipotizzare un gravame dell'imputato contro l'ordinanza di

revoca del mandato di cattura data l'assoluta mancanza di un suo

interesse al riguardo, la parità di trattamento con il pubblico

ministero non può essere raggiunta se non dichiarando

costituzionalmente illegittima proprio la mancata previsione per

l'imputato del diritto di appellare il provvedimento che si presenta

come il puntuale rovescio di quell'ordinanza di revoca nei cui

confronti unicamente il pubblico ministero può avere ragione di

dolersi. Soltanto Così, infatti, si perviene a realizzare quel

"necessario equilibrio del contraddittorio" (sentenza n. 224 del 1983)

attualmente turbato, sotto l'aspetto qui in discussione, da una

disparità di trattamento non fondata su "motivi razionalmente

giustificabili con il pubblico interesse" (sentenza n. 2 del 1974).

Tanto meno la lamentata disparità può trovare una ragionevole

giustificazione ora che, in seguito all'integrale sostituzione

dell'art. 263-bis del codice di procedura penale operata dall'art. 7

della legge 12 agosto 1982, n. 532, e poi, nuovamente, dall'art. 19

della legge 28 luglio 1984, n. 398, all'imputato o al suo difensore è

riconosciuto il diritto di proporre "richiesta di riesame, anche nel

merito, del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto", con la sola

eccezione del "mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del

pubblico ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria".

Anzi, l'introduzione del nuovo istituto ha già suggerito

l'eventualità di una sua estensione proprio nei confronti

dell'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura,

soluzione a cui, peraltro, soltanto il legislatore sarebbe in grado di

dare ingresso nel quadro di una revisione organica dell'intera materia.

Del resto, a questa Corte non sarebbe comunque consentito di

intervenire nella presente occasione sull'art. 263-bis del codice di

procedura penale, non soltanto perché i giudici a quibus hanno

sottoposto a controllo di legittimità una norma tratta da altro

articolo del codice, ma anche perché diverso avrebbe dovuto essere

l'approccio agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, in

quanto un discorso impostato sull'art. 263-bis del codice di procedura

penale coinvolgerebbe non i rapporti (soggettivi) fra pubblico

ministero ed imputato o fra imputato detenuto ed imputato latitante,

bensl' i rapporti (oggettivi) fra mandato di cattura ed ordinanza di

rigetto dell'istanza di revoca.

Non resta, quindi, che concludere dichiarando l'illegittimità

costituzionale, per ingiustificato disparità di trattamento fra

imputato e pubblico ministero, dell'art. 263, secondo comma, del codice

di procedura penale, nella parte in cui non riconosce all'imputato il

diritto di appellare l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del

mandato di cattura, e ciò tanto con riguardo al testo sostituito ad

opera dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, quanto con

riguardo al testo sostituito ad opera dell'art. 18 della legge 28

luglio 1984, n. 398. Con il che rimane assorbita l'altra censura

dedotta nei confronti della medesima norma sempre in riferimento agli

artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, ma sotto il profilo

dell'ingiustificata disparità di trattamento fra imputato latitante ed

imputato detenuto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo

comma, del codice di procedura penale (testo sostituito in forza

dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532), nella parte in cui

non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro

l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo

comma, del codice di procedura penale (testo sostituito in forza

dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398), nella parte in cui

non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro

l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO FRANCESCO GRECO -

RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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