Art. 24 c.p.p. — Decisioni del giudice di appello sulla competenza

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Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'articolo 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purche', in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'articolo 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello. 48 Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

48

La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-5maggio 1993, n. 214 (in G.U. 1a s. s. 12/5/1993, n. 20) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo "nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo".

Testo in vigore dal 13 maggio 1993 al 21 marzo 1996

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 70/1996

    Ha colpito questo articolo
    15 marzo 1996

    È costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 24, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo. La questione, sollevata con riferimento a detto articolo, attiene, infatti, a norma perfettamente analoga a quella già dichiarata incostituzionale.

    Art. 23 c.p.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 24 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 214/1993

    Ha colpito questo articolo
    5 maggio 1993

    Col prevedere che il giudice di appello, quando pronuncia l'annullamento della sentenza impugnata, per incompetenza per materia, ordini la restituzione degli atti al giudice (del dibattimento) di primo grado competente, l'art. 24, primo comma, cod. proc. pen., preclude all'imputato, per un errore a lui non imputabile, a fronte di un'accusa modificata, la possibilità di richiedere, rispetto ad essa, l'instaurazione di un rito che comporta benefici (soprattutto in termini sanzionatori) qual'è il giudizio abbreviato, con conseguente lesione del diritto di difesa. Tale articolo, perciò, assorbiti gli ulteriori parametri invocati, va dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., nella parte in cui dispone che, nell'ipotesi suddetta, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo. - Per la illegittimità costituzionale della previsione, nell'art. 23 cod. proc. pen., di identico meccanismo, riguardo alla trasmissione degli atti, in seguito a dichiarazione della propria incompetenza per materia da parte dello stesso giudice di primo grado, v. sent. n. 76/1993.

    Art. 24 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 104/2001

    Questione infondata
    10 aprile 2001

    La sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 cod. proc. pen., nella parte in cui dispongono che, quando il giudice nel dibattimento di primo grado dichiara con sentenza la propria incompetenza ovvero quando il giudice di appello annulla la sentenza di primo grado per incompetenza, venga disposta la trasmissione degli atti al giudice competente anzichè al pubblico ministero presso quest'ultimo, presuppone necessariamente che gli atti vadano restituiti a un pubblico ministero e a un giudice dell'udienza preliminare diversi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l'azione penale e celebrato l'udienza. Pertanto il principio affermato dalla suddetta sentenza, allorché si proceda per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., è applicabile soltanto quando sia messa in discussione la stessa competenza distrettuale, cioè nell'ipotesi in cui venga ritenuto competente un giudice dell'udienza preliminare di altro distretto. Non è, pertanto, fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996, impongono al giudice che dichiari nel dibattimento di primo grado la propria incompetenza per territorio, ovvero al giudice di appello che annulli la sentenza di primo grado per incompetenza territoriale, la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente a quest'ultimo, anche nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 cod. proc. pen., v. sentenze n. 76/1993, n. 214/1993, n. 70/1996. M.R.

    Art. 23 c.p.p. · Art. 24 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 maggio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 13 maggio 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-5maggio 1993, n. 214 (in G.U. 1a s. s. 12/5/1993, n. 20) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo "nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art24 · fonte del testo

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